CassazionedecretoSezione 5Decisione del 27 luglio 2025
Cassazione n. 05706/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.18705/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]. PROV. BOLOGNA in persona del Direttore pro tempore -intimato- relativamente all’ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 21563/2025 depositata il 27/07/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal la ConsiglieraRaffaella Brogi. Rilevato che: 1. Con ordinanza n. 21563/2025, pubblicata in data 27/07/2025, questa Corte, ha definito il ricorso iscritto sub R.G. 31777/2019, rigettando tutti i motivi addotti dal ricorrente. A seguito dell’istanza depositata dall’Avvocatura dello Stato, in data 16/09/2025, con decreto presidenziale del 25/09/2025 è stato aperto, d’ufficio, il procedimento di correzione dell’errore materiale. 2. In particolare, nell’intestazione l’ordinanza n. 21563/2025 e nei fatti di causa viene indicato come parte il sig. [OSCURATO:PERSONA] “quale coobbligato della [OSCURATO:PERSONA]”, mentre il ricorso per cassazione è stato proposto dal già menzionato [OSCURATO:PERSONA] “in qualità di coobbligato per l’adempimento delle obbligazioni della [OSCURATO:PERSONA]”. 2. Con memoria depositata in data 28/11/2025 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiarare il presente procedimento inammissibile o improcedibile, rilevando che il ricorso dell’Agenzia delle Entrate non gli sia stato notificato. Rileva, quindi, che il deposito dell’istanza di correzione sia stato seguito dall’emissione del decreto di iscrizione a ruolo notificato alle parti. Ha, quindi, precisato che la cancelleria ha comunicato solo il decreto di fissazione dell’adunanza camerale. Ha quindi affermato che: «Nel caso di specie, sebbene l’istanza sia stata poi iscritta a ruolo, su disposizione del Presidente [OSCURATO:PERSONA] come «correzione di errore materiale o di calcolo, con attribuzione di nuovo e autonomo numero di registro generale», non può assolutamente ritenersi sufficiente la semplice facoltà di depositare memorie, ai fini dell’imprescindibile esigenza di instaurazione del contraddittorio tra le stesse parti che avevano svolto rituale attività difensiva nel giudizio di legittimità. Nella specie, il ricorso, sebbene iscritto a ruolo, non risulta notificato, così come non risulta notificata la proposta del relatore.» Considerato che: 1. In via preliminare, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità prospettata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], considerato che, se è vero che il mero deposito dell'istanza dicorrezione di una pronuncia della Corte di cassazione, proposta dalla parte che non ne curi lanotifica e gli ulteriori adempimenti, deve ritenersi inammissibile, non potendo introdursi legittimamente un "tertium genus" di procedimento rispetto a quelli previsti dall'art. 391-bis c.p.c., è altrettanto vero che questa Corte ha precisato che, qualora a tale istanza abbia fatto seguito l'iscrizione a ruolo d'ufficio, la stessa si converte nel procedimento officioso dicorrezione, previsto dalla stessa disposizione, e la notifica alle parti originarie, a cura della cancelleria, della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'adunanza camerale, con facoltà di depositare memorie, deve ritenersi sufficiente all'integrazione del contraddittorio (Cass., 31/05/2022, n. 17565). 1.1. Rispetto a tale precedente occorre, tuttavia, evidenziare che –per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022 e l’abolizione del secondo, terzo e quarto, dell’art. 391 bis cod. proc. civ. - non è più necessaria la notificazione della proposta del relatore. Occorre, poi, rilevare – con riferimento alla nuova versione dell’art.391 bis cod. proc. civ. –che in base alla disposizione transitoria contenuta nell’art. 35, comma 7, d.lgs. n. 149 del 2022: «Gliarticoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380 bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.» 1.2. Di conseguenza, all’esito della novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, non trova più applicazione il procedimento di cui alla precedente formulazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ., svolgendosi, invece, il procedimento secondo la forma camerale di cui all’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. cod. proc. civ. (Cass., 28/12/2025, n. 34318; Cass. n. 12739 del 2024). 1.3. Considerato, pertanto,che: - non è più prevista la comunicazione della proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., ma il procedimento segue le forme di cui all’art. 380 bis.1 cod. proc. civ. e può essere attivato, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ.,anche d’ufficio; - in ragione di tali modifiche il decreto di apertura d’ufficio del procedimento di correzione di errore materiale sulla base di un’istanza di correzione di parte non consente alle altre parti di avere conoscenza dell’errore da correggere (proprio perché non è più prevista la comunicazione della proposta del relatore); - è necessario , pertanto, che venga disposta la comunicazione al contribuente dell’istanza dell’Avvocatura dello Stato, con cui è stata chiesta la correzione dell’errore materiale; - la mancata comunicazione di tale istanza da parte della cancelleria, unitamente al decreto presidenziale, non comporta alcuna inammissibilità, essendo sufficiente un rinvio, mandando alla cancelleria per la comunicazione dell’istanza di correzione di errore materiale P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo la comunicazione da parte della Cancelleria all’avv. [OSCURATO:PERSONA], come rappresentato in atti, dell’istanza di correzione dell’errore materiale presentata dall’Avvocatura