CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25029/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Appello di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;udite le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amato, che hachiesto il rigetto del ricorso e depositato comparsa conclusionale e nota spese;udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimentoimpugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 17 settembre 2024, il Tribunale diSalerno ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di appropriazione indebita con laformula “il fatto non sussiste”.2. La Procura della Repubblica di Salerno e la parte civile [OSCURATO:SOCIETA] hanno proposto appello avverso detta sentenza.3. Con sentenza deliberata in data 19 giugno 2025, la Corte di Appello diSalerno, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno, hacondannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno in favore della partecivile previa declaratoria di prescrizione del reato di cui all’art. 646 cod. pen.4. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso percassazione avverso detta sentenza di condanna.5. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta laviolazione dell’art. 593 cod. proc. pen.La Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato l’ammissibilitàdell’appello proposto dal pubblico ministero, con conseguente violazionedell’art. 593 cod. proc. pen. nella parte in cui non consente alla parte pubblicadi proporre appello verso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art.550 cod. proc. pen.In particolare, la Corte territoriale avrebbe erroneamente fondato taleconclusione sull’art. 580 cod. proc. pen., senza considerare che taledisposizione non potrebbe in alcun modo sanare un’impugnazioneespressamente vietata dalla legge. La difesa sostiene, infatti, che l’art. 593 cod.proc. pen., quale norma speciale e prevalente, avrebbe imposto la declaratoriade plano di inammissibilità dell’appello del Pubblico ministero, con conseguentepreclusione di qualsiasi esame del merito della vicenda processuale.6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 578cod. proc. pen., deducendo che la Corte di appello avrebbe illegittimamentedeciso sulle statuizioni civili dopo avere dichiarato estinto il reato perprescrizione.La difesa ha evidenziato come l’art. 578 cod. proc. pen. consenta algiudice dell’impugnazione di decidere agli effetti civili soltanto quando neiconfronti dell’imputato sia stata pronunciata, in primo grado, una sentenza dicondanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento del danno. Nelcaso di specie, tale presupposto difetterebbe, poiché il Tribunale di Salernoaveva assolto l’imputato con la formula “perché il fatto non sussiste”; neconseguirebbe che la Corte territoriale, una volta dichiarata la prescrizione, nonavrebbe potuto pronunciarsi sulla domanda civile.7. Con il terzo motivo il ricorrente deduce l’inosservanza e l’erroneaapplicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., sostenendo che la Corte di appelloavrebbe omesso di pronunciare sentenza di proscioglimento nel meritononostante l’evidenza della non colpevolezza dell’imputato.Secondo la prospettazione difensiva, tale evidenza emergerebbe ictu oculidalla sentenza di primo grado, che aveva assolto l’imputato in ragionedell’insufficienza e contraddittorietà del compendio probatorio. La stessa Corteterritoriale, peraltro, avrebbe sviluppato un articolato percorso argomentativoper pervenire ad una conclusione opposta, dimostrando così che la responsabilitànon poteva ritenersi evidente, senza spiegare per quali ragioni dovessero esseredisattese le argomentazioni poste a fondamento della pronuncia assolutoria.8. Il ricorrente, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta carenza dimotivazione per mancanza della necessaria motivazione rafforzata nonché iltravisamento delle prove poste a fondamento della decisione.La Corte distrettuale avrebbe omesso di valutare la deposizione dellateste [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva riferito che il controllo dei conti non erariservato al solo ricorrente e che all’ufficio amministrazione avevano accessoanche altri soggetti, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], fratello dell’amministratore dellasocietà costituita parte civile.La difesa assume, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe travisato ilcontenuto dell’e-mail ritenuta confessoria, sia indicandone erroneamente ladata di invio nel 23 maggio 2016 anziché nel 27 maggio 2016 sia attribuendoleapoditticamente natura confessoria, senza considerare che essa costituiva unamera risposta a una richiesta del commercialista contenente un riepilogo dimovimenti contabili, la cui paternità e il cui significato sarebbero tutt’altro chepacifici, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado.La Corte di appello, pertanto, si sarebbe limitata a sostituire la propriavalutazione a quella del Tribunale, senza confrontarsi criticamente con ilrelativo percorso motivazionale.9. Il ricorrente, con il quinto motivo di impugnazione, lamenta manifestaillogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione delquantum del risarcimento del danno.La Corte di merito, pur avendo correttamente affermato di non poterquindi, al 6 aprile 2016, avrebbe poi incluso, nel calcolo del risarcimento, anchela somma di euro 2.875, relativa all’anno 2016, concernente operazionidenominate “pagamento inviato a [OSCURATO:PERSONA]”.Secondo il ricorrente, tale importo comprenderebbe anche operazionieseguite dopo il 6 aprile 2016 e, pertanto, estranee al perimetrodell’imputazione. La Corte territoriale avrebbe così enunciato un principiocorretto, per poi contraddirlo nella concreta determinazione del danno,incorrendo in un vizio di manifesta illogicità della motivazione.10. Il difensore del ricorrente, in data 3 aprile 2026, ha depositatoconclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso; è seguitamemoria scritta difensiva in data 8 aprile 2026, da ritenersi tardivamenteproposta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.1. Il primo motivo è al contempo infondato e dedotto in carenza diinteresse.1.1. Va preliminarmente ribadito che, con riguardo alle sentenze diproscioglimento relative ai reati indicati dall’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc.pen., pronunciate successivamente al 25 agosto 2024, l’unico mezzo diimpugnazione esperibile dal pubblico ministero è costituito dal ricorso percassazione (Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Verdino, Rv. 288029-01). Ciòposto, la censura difensiva è destituita di fondamento.Nel caso di specie, infatti, avverso la sentenza di primo grado hannoproposto appello non soltanto il pubblico ministero, ma anche la parte civile. Intale situazione, l’impugnazione del pubblico ministero non poteva esseredichiarata inammissibile, poiché trova applicazione la disciplina dettata dall’art.580 cod. proc. pen., la quale impone la trattazione unitaria delle impugnazioniproposte contro il medesimo provvedimento, facendo prevalere l’esigenza dievitare la “frammentazione dei controlli” sulla sentenza rispetto al limite diappellabilità previsto per il pubblico ministero.In tal senso, si è già espressa questa Corte, affermando che, ove anchela parte civile abbia proposto appello, l’impugnazione del pubblico ministerodeve essere esaminata con il medesimo mezzo di gravame, nonostantel’ordinaria inappellabilità della decisione nei suoi confronti (Sez. 5, n. 37721 del18/09/2025, I., Rv. 288906-01, in tema di appello del pubblico ministeroavverso sentenza di proscioglimento emessa dal giudice di pace).La soluzione indicata trova ulteriore conferma nella ratio sottesa all’art.580 cod. proc. pen., disposizione che mira ad evitare la celebrazione di distintigiudizi di impugnazione aventi ad oggetto il medesimo provvedimento e lamedesima imputazione, con il conseguente rischio di decisioni tra lorocontrastanti. La norma, infatti, risponde all’esigenza di concentrare il controllosul medesimo provvedimento in un unico giudizio, così da assicurare coerenzasistematica ed uniformità della decisione.Non può ritenersi, peraltro, che l’impugnazione del pubblico ministero equella della parte civile abbiano ad oggetto capi distinti della sentenza. Sebbenele rispettive iniziative processuali perseguano finalità differenti, esseconvergono necessariamente sull’accertamento del medesimo presuppostofattuale e giuridico, costituito dalla responsabilità dell’imputato per il fattocontestato. Proprio tale accertamento rappresenta, infatti, il fondamentoimprescindibile tanto della decisione sugli effetti penali quanto dell’eventualeaccoglimento della domanda risarcitoria proposta dalla parte civile, con laconseguenza che tra la regiudicanda penale e quella civile sussiste un’evidenteconnessione, idonea ad escludere qualsiasi autonomia dei relativi giudizi diimpugnazione.La finalità perseguita dall’art. 580 cod. proc. pen. consiste, dunque,nell’evitare che la proposizione di differenti mezzi di impugnazione avverso lamedesima sentenza determini la celebrazione di giudizi separati suscettibili diconcludersi con esiti contrastanti sulla medesima imputazione. Tale rischioricorre indubbiamente anche nell’ipotesi, quale quella in esame, di sentenza diproscioglimento pronunciata per uno dei reati indicati dall’art. 550, commi 1 e2, cod. proc. pen., impugnata mediante appello dalla parte civile e dal pubblicoministero.Ne consegue che la disciplina dettata dall’art. 580 cod. proc. pen., inquanto espressione del principio generale di unitarietà del giudizio diimpugnazione e di concentrazione del controllo sul medesimo provvedimento,prevale, nella fattispecie in esame, sulla previsione che limita il potere diappello del pubblico ministero avverso la sentenza di proscioglimento, conconseguente infondatezza della censura difensiva.1.2. Deve essere, inoltre, ribadito che, oltre alla legittimazione astrattaalla proposizione del ricorso per cassazione, deve sempre sussistere un effettivointeresse all’impugnazione, requisito necessario per tutte le impugnazioni,previsto dalle norme di carattere generale del libro IX e nel Titolo I sulle«disposizioni generali».L’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. deve essereparte assume di aver patito per effetto del provvedimento impugnato; esso,pertanto, deve permanere sino al momento della decisione e ricorre soltanto seil gravame sia idoneo a determinare, mediante l’eliminazione dell’attopregiudizievole, una situazione immediata più favorevole rispetto a quellaesistente.La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel sistema processualepenale, la nozione di interesse ad impugnare va apprezzata in prospettivautilitaristica: da un lato, nella finalità negativa di rimuovere una condizione disvantaggio processuale derivante dalla decisione, dall’altro in quella positiva diconseguire un esito più favorevole rispetto a quello oggetto di doglianza purchélogicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del27/10/2011, Marinaj, Rv. 251693-01; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016,Attanasio, Rv. 269199-01; Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, Migliore, Rv.282542-01; da ultimo, Sez. 4, n. 26834 del 36/06/2025, Tosoni, nonmassimata).Ne consegue che non è sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso,un mero ed astratto interesse alla correttezza teorica della decisione censurata,quando esso sia privo di incidenza sulla concreta posizione processuale delproponente.Tali caratteristiche difettano nel caso di specie, poiché il ricorrente nonconseguirebbe alcuna utilità dall’annullamento della sentenza impugnatalimitatamente alla mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello propostodal pubblico ministero.In particolare, il ricorso per cassazione proposto dal [OSCURATO:PERSONA] -aprescindere dalle argomentazioni svolte a sostegno del proscioglimento nelmerito- non esplicita quale specifica e concreta utilità deriverebbedall’annullamento della decisione di primo grado sul punto. Ne deriva che, inassenza di una puntuale allegazione di un interesse concreto all’impugnazione,deve ritenersi integrata la causa di inammissibilità del primo motivo del ricorsoproposto dal [OSCURATO:PERSONA] per difetto di interesse ad impugnare ai sensi dell’art. 568,comma quarto, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 35989 del 01/07/2015, Vittorini,Rv. 265604-01; Sez. 4, n. 18343 del 05/02/2019, Catalini, Rv. 275760-01 esuccessivamente, in senso conforme, fra le sentenze non massimate: Sez. 4, n.24763 del 13/01/2022, Carbone; Sez. 2, n. 46009 del 17/11/2021, Giordano;Sez. 7, n. 19224 del 14/04/2021, Campo; Sez. 6, n. 15539 del 23/03/2021,Antonuccio; Sez. 2, n. 11568 del 03/02/2021, [OSCURATO:PERSONA]).2. Il secondo motivo è infondato.Va preliminarmente ricordato che questa Corte ha ripetutamenteaffermato il principio secondo cui la decisione sulle statuizioni civili può essereadottata soltanto qualora, nel precedente grado di giudizio, la sentenza dicondanna abbia accertato la responsabilità dell’imputato, così realizzandosi unduplice vaglio giurisdizionale positivo in ordine alla responsabilità penale (Sez.4, n. 33778 del 20/06/2017, Casilli, Rv. 270992-01; Sez. 2, n. 24458 del22/03/2018, Domenico, Rv. 273235-01). Tale principio, tuttavia, operaesclusivamente nell’ipotesi in cui l’impugnazione sia proposta dall’imputato odal pubblico ministero. Solo in tale evenienza, infatti, la declaratoria diestinzione del reato per prescrizione consente la decisione agli effetti civiliesclusivamente a condizione che sia intervenuta, nel precedente grado digiudizio, una valida pronuncia di condanna alle restituzioni o al risarcimento deldanno.Diversamente, la disciplina dettata dall’art. 578 cod. proc. pen. nontrova applicazione quando l’impugnazione sia proposta dalla parte civile, poichél’art. 576 cod. proc. pen. attribuisce a quest’ultima il diritto ad ottenere unadecisione piena e incondizionata sul merito della domanda restitutoria orisarcitoria. Al riguardo, va rammentato che la disposizione che radica il potereimpugnatorio della parte civile è l’art. 576 cod. proc. pen., norma che, nonpone limiti al potere della parte civile di appellare pronunce di proscioglimentodi primo grado, purché nel perimetro della natura dell’azione esercitata da dettaparte nel processo civile e, dunque, oltre che con riguardo ai capi risarcitori econdannatori che la riguardano direttamente, ai soli effetti della responsabilitàcivile.Il fondamento di tale approdo interpretativo risiede nell’esigenza digarantire alla parte civile un’effettiva tutela giurisdizionale, assicurando che,una volta instaurato il giudizio di impugnazione, le sue pretese restitutorie orisarcitorie ricevano comunque una risposta di giustizia nella medesima sedeprocessuale, anche quando non sia più possibile pervenire ad un accertamentodella responsabilità penale dell’imputato (Sez. 3, n. 3083 del 18/10/2016,Sdolzini, Rv. 268894-01; Sez. 2, n. 6568 del 26/01/2022, D’Isa, Rv. 282689-01; Sez. 5, n. 35419 del 17/09/2025, Nania, Rv. 288680-01).Tale soluzione non si pone in contrasto con il principio della presunzionedi innocenza poiché, a fronte della declaratoria di estinzione del reato, il giudicedell’impugnazione non è chiamato a formulare, neppure incidenter tantum, ungiudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione sui capi dellasentenza concernenti gli interessi civili.Ne consegue che l’assenza di un accertamento incidentale dellaresponsabilità penale in relazione ad un reato ritenuto insussistente in primogrado e successivamente dichiarato estinto per prescrizione non impedisce aldanneggiato di conseguire l’accertamento giudiziale del proprio diritto alrisarcimento del danno. La tutela di tale posizione soggettiva deve, infatti,essere assicurata nell’ambito di un equilibrato bilanciamento tra valori di rilievocostituzionale, in misura corrispondente a quella riconosciuta all’imputatomediante la garanzia della presunzione di innocenza.In tale prospettiva, il legislatore ha operato un contemperamento tra ilprincipio generale di accessorietà dell’azione civile rispetto a quella penale, cheordinariamente esclude la decisione sul capo civile in caso di proscioglimento el’esigenza di assicurare tutela all’interesse del danneggiato costituito partecivile. Ne deriva che, una volta dichiarata l’estinzione del reato, da un lato restadefinitivamente preclusa ogni ulteriore valutazione della responsabilità penaledell’imputato, mentre, dall’altro, permane il diritto della parte civile ad ottenereil pieno accertamento dell’obbligazione risarcitoria.Pertanto, nel giudizio instaurato a seguito dell’impugnazione propostadalla sola parte civile, il giudice, ferma l’intangibilità delle statuizioni penali, ètenuto esclusivamente ad accertare la sussistenza degli elementi costitutividell’illecito aquiliano di cui all’art. 2043 cod. civ.La condotta dell’imputato deve, dunque, essere scrutinataesclusivamente alla luce dei parametri propri della responsabilità civile, nonessendo più consentita alcuna valutazione, neppure indiretta, in ordine allaresponsabilità penale, la quale rimane definitivamente estranea all’oggetto delgiudizio di impugnazione limitato agli effetti civili.3. Il terzo e quarto motivo sono manifestamente infondati.3.1. La Corte territoriale si è attenuta ai princìpi che regolano il rapportotra l’accertamento penale e la decisione sulle statuizioni civili nel giudizio diappello a seguito di gravame proposto dalla parte civile avverso sentenza diproscioglimento, facendo corretta applicazione dei criteri elaborati dallagiurisprudenza di legittimità in materia. Il percorso motivazionale si conforma,in particolare, al consolidato principio di diritto secondo cui, in presenza diappello della parte civile, il giudice è tenuto a verificare l’eventuale sussistenzadi un fatto illecito produttivo di danno ingiusto ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.,secondo il criterio del “più probabile che non”.In base a tale regola, il giudice di merito è chiamato, in primo luogo, aespungere dal novero delle ipotesi ricostruttive quelle meno plausibili; quindi,ad esaminare le alternative rimaste, ritenute maggiormente verosimili; infine, aselezionare, mediante un ragionamento inferenziale fondato su elementiindiziari dotati di adeguata consistenza, l’ipotesi che abbia ricevuto il piùelevato grado di conferma fattuale, assumendo così la veste di probabilitàprevalente (cfr. Cassazione Civile, Sez. U, n. 576 del 11/01/2008; Sez. 3, n.21530 del 27/07/2021; Sez. 3, n. 34027 del 18/11/2022).Tale scrutinio è stato svolto dai giudici di appello in modo non apparentené meramente assertivo, con argomentazioni idonee ad escludere la ricorrenzadelle condizioni per l’emissione di una pronuncia assolutoria. Accertatal’insussistenza dei presupposti per una decisione liberatoria, la Corte territorialeha correttamente circoscritto l’oggetto del proprio esame alle statuizioni civili,applicando la diversa regola probatoria che governa il giudizio risarcitorio,informata al criterio della preponderanza dell’evidenza.Ne risulta un apparato motivazionale completo e coerente, che haanaliticamente vagliato il compendio probatorio e le deduzioni difensive,pervenendo –all’esito di un percorso argomentativo immune da vizi logici ogiuridici– all’affermazione della riconducibilità del danno ingiusto patito dallaparte civile alle condotte del ricorrente.La motivazione della sentenza impugnata, infatti, ha preso in esamel’intero quadro logico-fattuale, procedendo ad una ponderazione coordinata deidati probatori e valorizzandone le reciproche interrelazioni, sino a pervenire aduna ricostruzione dei fatti coerente, logica e immune da manifesteincongruenze.A differenza di quanto affermato dal ricorrente, i giudici di appello hannoadeguatamente valutato le argomentazioni difensive nonché dato conto delleragioni che li hanno indotti a ritenere che le condotte realizzate dal Marrasabbiano provocato un danno ingiusto alla persona offesa ai sensi dell’art. 2043cod. civ., a seguito di una valutazione degli elementi probatori che apparerispettosa dei canoni di logica e del principio civilistico del “più probabile chenon”.La Corte territoriale, con iter motivazionale immune da aporie logiche eda vizi di diritto nonché pienamente coerente con il compendio probatorioacquisito nel corso del giudizio, ha puntualmente individuato e criticamentescrutinato gli elementi fattuali e inferenziali idonei a fondare l’affermazione diresponsabilità civile del ricorrente, dando conto delle ragioni per le quali le suecondotte abbiano determinato un ingiusto depauperamento patrimoniale indanno della costituita parte civile.3.2. Le doglianze difensive sono manifestamente infondate anche inrelazione all’eccepita violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata a seguitodel ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado.Deve essere, in proposito, ribadito il consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice di appello che riformi ladecisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio,alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i piùrilevanti argomenti della motivazione della sentenza di primo grado, dandoconto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificarela riforma del provvedimento impugnato.In ipotesi di progressione processuale non conforme, il giudice diappello, pertanto, ha l'onere di motivazione rafforzata, assumendo caratteregenerale il principio della necessaria ostensione di un percorso argomentativodissenziente dotato di adeguata e maggiore persuasività (Sez. U, n. 33748 del12/07/2005, Mannino, Rv. 231679-01; Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep.2018, Troise, Rv. 272430-01; Sez. U, n. 14426 del 02/04/2019, Pavan, Rv.275112-01; Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228-02).[OSCURATO:PERSONA] intende, peraltro, ribadire che l'obbligo di motivazionerinforzata amplia la profondità del vizio di motivazione rilevabile in cassazione,ma non muta i termini dello scrutinio demandato al giudice di legittimità: ilricorso non deve, quindi, riservare al giudice di legittimità una scelta valutativatra le possibili letture alternative del fatto in termini di maggiore plausibilitàdella semantica probatoria da privilegiare, compito di esclusiva pertinenza deigiudici del merito. Piuttosto, deve mirare ad evidenziare le ragioni in forza dellequali la decisione assunta, per la manifesta illogicità del percorso tracciato, peril travisamento del dato probatorio o per aver tralasciato aspetti valutatividecisivi della statuizione di primo grado, non possa ritenersi idonea a scalfire ilgiudizio di responsabilità.Nel caso di specie, la Corte territoriale, nel ribaltare la decisione delgiudice di primo grado e addivenire all’affermazione della sussistenza di un fattoillecito produttivo di danno ingiusto ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., conargomentazioni congrue e logiche, ha dimostrato l'insostenibilità sul pianologico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza riformata; inparticolare, i giudici di appello hanno esposto in maniera puntuale le ragionidelle difformi conclusioni assunte, evidenziando, come la piattaforma probatoriaconsentisse di ritenere la responsabilità civile del [OSCURATO:PERSONA] in conformità dalparadigma normativo di riferimento. Attraverso una lettura sistematica elogicamente coerente delle risultanze istruttorie, la Corte territoriale ha offertouna diversa ricostruzione del fatto sorretta da un apparato motivazionaleimmune da vizi logici e giuridicamente corretto in quanto rispettoso del principiodel “più probabile che non”.A ciò va aggiunto che i presunti travisamenti lamentati dalla difesa sirisolvono, in realtà, in una lettura avulsa dal contesto complessivo deglielementi logico fattuali compiutamente analizzati e valorizzati dalla Corteterritoriale. Tali rilievi difensivi, lungi dal configurare un effettivo travisamentodei fatti storici ovvero un'erronea valutazione delle prove assunte dal primogiudice, si concretano, piuttosto, nella prospettazione di una ricostruzionealternativa della realtà processuale ovvero nella richiesta di una diversa e piùdettagliata valorizzazione di elementi acquisiti nel corso del dibattimento.Tale modalità argomentativa si pone, pertanto, al di fuori dei limiti delsindacato di legittimità, non potendosi far valere in questa sede doglianze che,pur formalmente veicolate come censure di travisamento, si risolvono nellamera contrapposizione di una lettura alternativa delle risultanze processualirispetto a quella effettuata in modo logicamente coerente e giuridicamentecorretto dai giudici di merito.4. Il quinto motivo è privo del requisito dell’autosufficienza.[OSCURATO:PERSONA] intende ribadire il consolidato principio di diritto secondo cui,qualora la censura investa la valutazione di atti contenenti elementi di prova,grava sul ricorrente l’onere di dimostrare la fondatezza dell’assunto difensivomediante l’allegazione degli atti sui quali la doglianza si fonda, non essendoconsentito al giudice di legittimità procedere all’esame diretto dell’interofascicolo processuale al fine di individuare autonomamente gli elementi rilevantiai fini della decisione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071-01; Sez. 6, n. 48611 del 02/11/2022, Calvetta, non massimata).Tale onere di allegazione costituisce imprescindibile corollario delprincipio di autosufficienza del ricorso per cassazione e risponde all’esigenza diconsentire alla Corte di verificare la fondatezza delle censure sulla base del solocontenuto del ricorso e degli atti ritualmente allegati, senza che essa siachiamata a svolgere un’attività di ricerca o di selezione del materialeprobatorio.Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato ad affermare che unacorretta valutazione delle prove avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale adescludere dal calcolo del quantum risarcitorio la somma di euro 2.875, riferitaall’anno 2016 e concernente operazioni denominate “pagamento inviato aGiovanni [OSCURATO:PERSONA]”. Tale deduzione, tuttavia, è rimasta del tutto assertiva, poichénon è stata accompagnata dalla necessaria allegazione della documentazione incensura.Ne consegue che il ricorrente non ha assolto all’onere di allegazioneimposto ai fini dello scrutinio di legittimità, avendo omesso di depositare e diriprodurre gli atti dai quali sarebbe stato possibile ricostruire il percorso logico edocumentale idoneo a dimostrare la dedotta erroneità del calcolo del danno.Tale omissione impedisce a questa Corte di verificare la fondatezza dellacensura sulla base degli atti specificamente indicati e prodotti, risolvendosi lastessa nella mera prospettazione di un diverso apprezzamento del materialeprobatorio, non consentito in questa sede, non potendo il giudizio di legittimitàtrasformarsi in una nuova e autonoma attività di ricerca e acquisizione degli attidel processo (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419-01).5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] deve essere, altresì,condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]Unipersonale, che, in base alla qualità dell'opera prestata in relazione allanatura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nella misura indicatain dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]Unipersonale che liquida in complessivi euro 3.167.00, oltre accessori di legge.Così deciso, in data 09 aprile 2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteEmanuele [OSCURATO:PERSONA]