Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 269/2024
ECLI:EU:T:2024:418
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0740_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 26 giugno 2024 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(causa T‑740/22) (
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«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nominativo del ricorrente nell’elenco – Nozione di “imprenditore di spicco” – Articolo 2, paragrafo 1, lettere f) e g), della decisione 2014/145/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento (UE) n. 269/2014 – Errore di valutazione»
1.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina – Cambiamenti nella situazione del ricorrente
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio nn.269/2014, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765]
(v. punti 44‑49, 63, 64, 69)
2.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn.269/2014 e 2022/330, art. 3, § 1, g)]
(v. punti 54‑57)
3.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Obbligo del Consiglio di procedere ad una valutazione aggiornata in sede di riesame delle misure restrittive – Prova contraria – Modifica intervenuta nella particolare situazione della persona soggetta alle misure restrittive – Errore di valutazione
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio nn
o
269/2014, 2022/1529 e 2023/571]
(v. punti 66, 76, 80, 96‑99, 105‑110)
4.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone che sostengono materialmente o finanziariamente i decisori russi o che traggono vantaggio dagli stessi – Obbligo del Consiglio di procedere ad una valutazione aggiornata in sede di riesame delle misure restrittive – Prova contraria – Modifica intervenuta nella particolare situazione della persona soggetta alle misure restrittive – Errore di valutazione
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio nn.269/2014, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765]
(v. punti 84‑87, 115, 116, 138, 139)
5.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Russia e loro stretti familiari o altre persone fisiche che ne traggono vantaggio – Imprenditori, persone giuridiche, entità o organismi operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Errore di valutazione
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio nn
o
269/2014 e 2023/1765]
(v. punti 124, 131, 135)
Dispositivo
1)
La decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, la decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, il regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, la decisione (PESC) 2023/1767 del Consiglio, del 13 settembre 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765 del Consiglio, del 13 settembre 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, sono annullati, nella parte in cui il nome del sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità ed organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.
2)
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal sig. [OSCURATO:PERSONA].
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GU C 24 del 23.1.2023
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