CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15437/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoMARCO SQUICQUERO unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA n.1757/2020 depositata il 15/12/2020.Numero registro generale 17818/2021Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 15437/2026Data pubblicazione 20/05/2026Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona del dott.[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il Comunecontroricorrente;1. [OSCURATO:PERSONA] e la ditta [OSCURATO:SOCIETA], rispettivamente nellaqualità di trasgressore e di coobbligato in solido, proponevanoopposizione, ai sensi dell’art. 6 d. lvo n. 150/2011 all’ordinanza n.236/17 emessa dal [OSCURATO:PERSONA] amministrative del Comune diMontesilvano con cui era stato loro ingiunto il pagamento dellasomma di € 3.000,00 in quanto ritenuti responsabili dell’illecitosanzionato dall’art. 1, comma 91, lett. f), L.R. n. 11/2008 per averabusivamente esercitato l’attività di somministrazione di cibi ebevande in difetto della prescritta autorizzazione.2. Il Comune di Montesilvano si costituiva in giudiziodeducendo l’infondatezza della domanda ed insistendo per il suorigetto.3. In corso di causa, la Grossi e la [OSCURATO:SOCIETA] proponevano, invia incidentale, querela di falso avverso il verbale della PoliziaMunicipale del 7 luglio 2016.4. Il Tribunale di Pescara rigettava la querela di falso ed alcontempo basandosi non solo sull’accertamento eseguito daglioperanti, ma anche sulla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA],analogamente rigettava l’opposizione5. [OSCURATO:PERSONA] in proprio e la ditta CWIN srlsproponevano appello avverso la suddetta sentenza.6. Il Comune di Montesilvano resisteva al gravame.Numero registro generale 17818/2021Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 15437/2026Data pubblicazione 20/05/20267. La Corte d’Appello dichiarava inammissibile l’appello pertardività.L’Appello, infatti era stato proposto con citazione notificata il13 settembre 2019 e depositata in via telematica il 24 settembre2019.Secondo la giurisprudenza di legittimità l’appello avverso lasentenza che ha deciso l’opposizione ad ordinanza ingiunzione deveavvenire, in quanto soggetta al rito locatizio, mediante ricorso enon con citazione (cfr [OSCURATO:PERSONA], Sez VI, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 13736).Sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsicon ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato incancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dallanotifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il terminelungo di cui all'art. 327 c.p.c., anche nel caso in cui il gravame siastato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunquerilievo solo la data di deposito di quest'ultima (Cass. Sez. U. n. 2907del 2014), e la decadenza in cui incorre l'appellante non è sanabileai sensi del citato D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5, che siriferisce esclusivamente al mutamento del rito disposto in primogrado (Cass. 02/08/2017, n. 19298)”.Nella specie, la notifica era avvenuta il 13 settembre 2019, el’atto di citazione era stato depositato telematicamente il 24settembre 2019 e, quindi, ben oltre il termine lungo di sei mesidecorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata (14febbraio 2019).La giurisprudenza citata dalle appellanti era inconferente inquanto riferita al caso del giudizio di primo grado introdotto con leforme del rito ordinario e senza mutamento ex art. 4 d.lgs. n.150Numero registro generale 17818/2021Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 15437/2026Data pubblicazione 20/05/2026del 2011 mentre il giudizio di primo grado era stato introdotto conricorso.8. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo di ricorso.9. Il Comune di Montesilvano ha resistito con controricorso.10. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimitàdell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.11. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsaapplicazione dell’art. 4 d.lgs. n. 150/2011.Nell’ipotesi in cui la parte incardini un giudizio con un atto cheè a tutti gli effetti una citazione, quando la legge avrebbe impostol’adozione del ricorso (o viceversa), si pone la problematica oggettod’esame. Il rimedio predisposto dal legislatore è il mutamento delrito, come è stato poi effettivamente effettuato nel caso di speciedalla Corte d’Appello di L’Aquila.Secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, dopo latrasformazione del rito, come avvenuto nel caso de qua, “anchequalora il procedimento seguisse nuove regole processuali, gli attiprecedentemente compiuti saranno valutati, dal punto di vistaformale, in base alle norme del rito erroneamente selezionato”. Equindi, essendo stato “selezionato”, dagli odierni ricorrenti, il ritoordinario, tali devono essere le norme da seguire e pertanto ilmomento dirimente per decidere la tempestività o menodell’appello è quello della vocatio in ius ossia della notifica dell’attod’appello, avvenuta in termini.Numero registro generale 17818/2021Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 15437/2026Data pubblicazione 20/05/2026L’assoluta preminenza del raggiungimento dell’obiettivo, conla perfetta e tempestiva notifica dell’atto d’appello, finisce perricomprendere perfino il rilievo giuridico dell’esigenza di tassatività,escludendo la necessaria esistenza di fattispecie inderogabilmentevincolanti; sacrificio questo che il sistema, con tutta evidenza,guarda come valore subordinato rispetto all’esigenza diconservazione degli effetti del potere processuale esercitatoinsieme con la garanzia ad una difesa integra e consapevole.1.1 Il motivo di ricorso è infondato.Deve darsi continuità al seguente principio di diritto: Il giudiziodi opposizione al verbale di accertamento di violazione di norme delcodice della strada, instaurato successivamente all'entrata invigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro,sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi conricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria(oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dellasentenza ovvero, in caso di mancata notifica) oltre il termine lungodi cui all'art. 327 c.p.c., anche laddove il gravame sia statoirritualmente proposto con citazione, assumendo in tal casocomunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima, giacchénon può trovare applicazione, onde superare la decadenzamaturata a carico dell'appellante, l'art. 4, comma 5, del citatod.lgs., riferendosi tale norma esclusivamente al mutamento del ritodisposto in primo grado e non già in appello (Cass. Sez. 6,02/08/2017, n. 19298, Rv. 645152 - 01).Tale principio deve essere confermato anche alla luce dellasentenza delle Sezioni Unite che ha affermato che: Neiprocedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali ladomanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrarioNumero registro generale 17818/2021Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 15437/2026Data pubblicazione 20/05/2026siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instauratoove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo glieffetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restandodecadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamenteprescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizzaindipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamentodel rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la qualeopera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito dellaconversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermiquelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo,sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non diquella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data dinotifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o,viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la leggeprescrive l'atto di citazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenutotempestiva l'opposizione cd. recuperatoria avverso una cartella dipagamento per sanzioni amministrative conseguenti acontravvenzioni stradali, proposta con citazione - anziché conricorso, come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 -tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla datadi notifica della cartella medesima) (Cass. Sez. U., 12/01/2022, n.758, Rv. 663582 - 01).Nel caso in esame, infatti, il ricorrente aveva introdotto ilgiudizio con il rito corretto e, dunque, non si era reso necessario ilmutamento del rito, come correttamente evidenziato dalla Corted’Appello dell’Aquila (pag. 5 della sentenza impugnata). Nellasentenza, infatti, si legge che il giudizio di primo grado è statointrodotto con ricorso, è stata fissata l’udienza con il provvedimentoche ha anche rigettato l’istanza di sospensione inaudita alteraNumero registro generale 17818/2021Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 15437/2026Data pubblicazione 20/05/2026parte, in tale provvedimento è stato espressamente menzionato ild.lvo n. 150/2011, la decisione è avvenuta con le peculiarità delrito paralocatizio previa fissazione dell’udienza di discussione.Dunque, non può che ribadirsi che il processo segue le regoledel giudizio per come si è svolto in primo grado e che solo nel casoil ricorrente abbia proposto l’opposizione con citazione e il giudicedi primo grado non abbia mutato il rito allora anche l’appello deveproporsi con citazione.Può richiamarsi sul punto il seguente precedente: Sel'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codicedella strada, regolata dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, è stataerroneamente introdotta col rito ordinario, il mutamento del ritopuò essere disposto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del medesimodecreto, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti,all'esito della quale il rito adottato dall'opponente in primo grado siconsolida anche con riguardo alla forma dell'impugnazione;pertanto, in tale fattispecie la tempestività dell'appello deve essereverificata prendendo come riferimento la data di consegna dell'attoall'ufficiale giudiziario per la notificazione, anziché quella del suodeposito in cancelleria (Cass. Sez. 3, 26/05/2020, n. 9847, Rv.657717 - 01).Dunque, una volta che il giudizio in primo grado si è svoltocorrettamente secondo le regole proprie di quel rito non puòtrovare applicazione in appello la salvezza degli effetti previstadall'art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011, che invece presupponeappunto un'ordinanza di mutamento del rito e un rito erroneamenteintrodotto. Solo in questi casi sorge l’esigenza di tutelare la parteche ha utilizzato una forma erronea per la proposizione delladomanda con salvezza degli effetti mentre nel caso il rito utilizzatoNumero registro generale 17818/2021Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 15437/2026Data pubblicazione 20/05/2026sia quello corretto o il Giudice abbia correttamente mutato il rito,da quel momento le regole da applicarsi sono quelle proprie del ritoche correttamente si sta svolgendo e, dunque, al fine di valutare latempestività dell’impugnazione non è possibile far riferimento alladata della notifica della citazione salvo la possibilità di produrre uneffetto salvifico nel caso in cui il gravame irritualmente propostocon citazione, sia depositato nel termine utile altrimenti ladecadenza in cui incorre l'appellante non è sanabile ai sensi delcitato D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5, che si riferisceesclusivamente al mutamento del rito disposto in primo grado(Cass. 02/08/2017, n. 19298).1.2 Devono, pertanto condividersi le conclusioni formulatedall’Ufficio di Procura che ha richiamato l’orientamento di questaCorte secondo cui: «Nel giudizio di opposizione ad ordinanzaingiunzione o a verbale di accertamento d’infrazione stradale - inquanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs.n. 150 del 2011 - l’appello va proposto nella forma del ricorso, conle modalità e nei termini previsti dall’art. 434 c.p.c., sicché, ove ilgravame sia erroneamente introdotto con citazione, quest’ultimadeve essere non solo notificata, ma anche depositata nel terminedi sei mesi» (Cass. 17 gennaio 2017, n. 1020). Il principio è statoribadito dalla giurisprudenza successiva (Cass. 30 maggio 2018, n.13736; Cass. 22 luglio 2021, n. 21153; Cass. 17 luglio 2024, n.19754), come ha ricordato anche la Corte di appello nel capo delladecisione impugnata.La decadenza maturata a carico dell’appellante non può esseresuperata disponendo la conversione del rito, introdotto concitazione invece che con ricorso, e facendo conseguentementeapplicazione, in grado di appello, dell’art. 4, comma 5, del d.lgs. n.Numero registro generale 17818/2021Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 15437/2026Data pubblicazione 20/05/2026150 del 2011, che per il caso di mutamento del rito prevede che«gli effetti sostanziali e processuali della domanda si produconosecondo le norme del rito seguito prima del mutamento». Talenorma non può trovare qui applicazione, essendo riferita —secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. 6 luglio2016 n. 13815; Cass. 16 febbraio 2017 n. 4103; Cass. 12 maggio2017 n. 11937; Cass. 16 maggio 2017 n. 12133) — al solomutamento del rito disposto in primo grado, non già in grado diappello. Invero — come già è stato chiarito da Cass. n. 17192 del2016 — l’art. 4 dispone la salvezza degli effetti processuali delladomanda secondo le norme del rito seguito prima del mutamentonel contesto di una disposizione che prevede, al comma 2, che laconversione del rito venga pronunciata «non oltre la prima udienzadi comparizione delle parti»: la norma in esame riguarda il solocaso in cui il giudizio sia stato erroneamente instaurato in primogrado secondo un rito difforme da quello previsto dalla legge, e nonpuò quindi essere estesa all’ipotesi in cui l’errore sia caduto sullemodalità di proposizione dell’appello, essendosi correttamentesvolto il primo grado nelle forme prescritte» (Cass. 22 luglio 2021,n. 21153 citata1.3 In conclusione, la Corte di appello ha interpretato il quadronormativo di riferimento in modo corretto, alla stregua degliorientamenti richiamati, e il ricorso si rivela infondato, essendostata correttamente rilevata la tardività dell’appello, attesal’irrilevanza della data in cui l’atto di citazione in appello è statoavviato alla notifica e in considerazione del fatto che l’atto dicitazione in appello notificato è stato depositato in cancelleria almomento della costituzione dell’appellante in data 24 settembreNumero registro generale 17818/2021Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 15437/2026Data pubblicazione 20/05/20262019, una volta scaduto il termine lungo di sei mesi, decorrentedalla pubblicazione della sentenza impugnata (14 febbraio 2019).2. Il ricorso è rigettato.3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidanocome da dispositivo.4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dellaparte contro ricorrente che liquida in euro 1800 più 200 per esborsi,oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrentedi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 22 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTELuca [OSCURATO:PERSONA]