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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 giugno 2023

Cassazione n. 17147/2023

Testo disponibile della fonte

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é ne è stata dichiarata la estinzione.

Dopo questi fatti, il Comune ha proposto una autonoma citazione davanti alla Corte d’appello di Napoli nei confronti dei Terlin-Leonetti per la restituzione delle somme percepite sulla base della sentenza d’appello cassata (sentenza n. 2127/2003 della Corte d'Appello di Napoli, depositata il 24/06/2003).

La Corte d’appello, ritenuta la propria competenza funzionale sulla domanda di restituzione, in quanto giudice che ha emesso la sentenza cassata sulla base della quale erano state riscosse le somme, osserva che la estinzione del giudizio di rinvio ha comportato la estinzione dell’intero processo e quindi gli eredi Leonetti - che avrebbero dovuto essi stessi curare la riassunzione - devono restituire (in quota parte e divise per ciascun erede) le somme riscosse.

La Corte ha inoltre ritenuto inammissibili le deduzioni con le quali i convenuti hanno chiesto affermarsi la congruità e attendibilità della stima già compiuta nella sentenza cassata.

Avverso la predetta sentenza gli eredi Leonetti propongono ricorso per cassazione affidandosi a due motivi.

Si è costituito il Comune con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 28 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 112,115,116 c.p.c.; nonché la violazione degli artt. 389,392 e 393 c.p.c.

I ricorrenti osservano F i r m a t o D a : G I A M B A R R E S I V I N C E N Z O P I O M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 d 1 4 7 3 b f 3 b 9 d 4 d e 6 f 2 9 f b c 7 a b d 8 5 7 0 e 2 F i r m a t o D a : L A M O R G E S E A N T O N I O P I E T R O M A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 7 0 1 b 7 1 3 d c 7 a 4 8 a c d d 7 d 8 6 b 2 8 4 c d 3 b Numero registro generale 15926/2018 Numero sezionale 2381/2023 Numero di raccolta generale 17147/2023 Data pubblicazione 15/06/2023 che con l'odierno giudizio è stata formulata solo la domanda restitutoria e non anche la domanda connessa al giudizio di rinvio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., in origine azionata in uno a quella restitutoria; a fronte di tale iniziativa i convenuti hanno dedotto la inammissibilità della domanda di restituzione poiché la Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio la pronuncia della Corte d'appello n. 2127/03.

Deducono che in esito alla sentenza della Corte di Cassazione resta definitivamente accertato che è maturata l’occupazione usurpativa dei suoli per cui è causa, che è dovuto il risarcimento del danno ed è stato cassato solo il punto relativo al quantum del risarcimento; il Comune pertanto è ancora debitore nei confronti dei proprietari di un risarcimento la cui misura è da definire.

Di conseguenza, l’ente non può pretendere alcuna restituzione di somme, non avendo riformulato nell'odierno giudizio le conclusioni rassegnate nel giudizio di rinvio dichiarato estinto.

Deducono altresì che la sentenza della Corte di merito è illogica, in quanto in favore del Comune non sussiste un diritto alla restituzione integrale di quanto corrisposto per illecita ablazione dei beni, ma solo della parte dell'indennizzo che fosse risultata in eccesso rispetto alla quantificazione dovuta.

Osservano che la Corte ha erroneamente dato una lettura selettiva degli effetti vincolanti della sentenza della Corte di Cassazione mentre è inconferente la questione della titolarità e/o dell'interesse a operare la riassunzione; ha inoltre errato la Corte d'appello a ritenere che le eccezioni dei convenuti (sulla stima del bene) potessero formularsi solo all'interno del giudizio di rinvio violando così le regole in onere al riparto probatorio. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta, ai sensi dell’art 360 n.3 c.p.c., la violazione degli artt. 112,15,115 c.p.c., dell’ art. 2607 c.c. e dell’art 389 c.p.c.

La parte deduce che è erronea l'affermazione che l'onere della riproposizione del giudizio di rinvio incombesse sui danneggiati, poiché tra gli effetti vincolanti connessi F i r m a t o D a : G I A M B A R R E S I V I N C E N Z O P I O M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 d 1 4 7 3 b f 3 b 9 d 4 d e 6 f 2 9 f b c 7 a b d 8 5 7 0 e 2 F i r m a t o D a : L A M O R G E S E A N T O N I O P I E T R O M A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 7 0 1 b 7 1 3 d c 7 a 4 8 a c d d 7 d 8 6 b 2 8 4 c d 3 b Numero registro generale 15926/2018 Numero sezionale 2381/2023 Numero di raccolta generale 17147/2023 Data pubblicazione 15/06/2023 alla pronuncia della Cassazione deve essere annoverato l'accertamento in ordine alla illiceità della espropriazione, il che comporta che gli indennizzi devono essere non integralmente restituiti; ha errato la Corte a dichiarare la inammissibilità nel presente giudizio delle eccezioni con le quali i convenuti, argomentando in ordine al merito della stima, hanno dedotto che la stessa risulta comunque adeguata pur in applicazione delle opportune precisazioni imposte dalla pronuncia rescindente della Cassazione, eccezioni che la Corte avrebbe dovuto esaminare nel merito. 3.- I motivi si possono esaminare congiuntamente stante la loro stretta connessione e sono infondati.

Come correttamente rilevato dalla Corte di merito, la estinzione del giudizio di rinvio comporta la estinzione dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le attività espletate, salva la sola efficacia del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. 8891/2020).

Ne consegue che il Comune, vittorioso in cassazione, ha diritto a ripetere, ex art. 389 c.p.c., le somme pagate.

Vero è che è passata in giudicato la statuizione sulla illiceità del comportamento del Comune, e sul diritto al risarcimento del danno, ma è venuta meno per effetto della sentenza di questa Corte la determinazione del quantum, ed era interesse di coloro che richiedono il risarcimento, nella loro qualità di attori, riassumere il giudizio per farne determinare esattamente la misura, o quantomeno non lasciare estinguere il processo di rinvio promosso dal Comune.

In difetto di successiva pronuncia che liquidi il quantum, le somme pagate sulla base del titolo giudiziale annullato sono da qualificare indebite e pertanto da restituire.

Null'altro doveva provare il Comune nel presente giudizio che ha ad oggetto semplicemente la restituzione dell'indebito.

F i r m a t o D a : G I A M B A R R E S I V I N C E N Z O P I O M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 d 1 4 7 3 b f 3 b 9 d 4 d e 6 f 2 9 f b c 7 a b d 8 5 7 0 e 2 F i r m a t o D a : L A M O R G E S E A N T O N I O P I E T R O M A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 7 0 1 b 7 1 3 d c 7 a 4 8 a c d d 7 d 8 6 b 2 8 4 c d 3 b Numero registro generale 15926/2018 Numero sezionale 2381/2023 Numero di raccolta generale 17147/2023 Data pubblicazione 15/06/2023 La parte deve restituire quanto incassato, nonostante abbia nel presente giudizio ribadito l'esistenza di un credito nei confronti del Comune per la cui quantificazione il giudice potrebbe a tutt'oggi rifarsi alla stima operata dalla Corte d'appello di Napoli nella sentenza cassata.

Si deve qui osservare che la parte con queste difese -per come sono trascritte alle pagine 19-20-21-22-23 del ricorso- si è limitata a ribadire la congruità della valutazione resa dalla Corte d'appello di Napoli ai fini del risarcimento del danno da occupazione usurpativa, senza neanche formulare una vera e propria eccezione di compensazione né tantomeno una domanda riconvenzionale di accertamento del quantum.

La parte si difende come se il suo credito fosse a tutt'oggi certo, liquido ed esigibile, affermando che nonostante la cassazione della sentenza d’appello la stima già operata potrebbe ancora ritenersi congrua; il che non è, perché questo è esattamente il punto oggetto di cassazione da cui sorge la necessità di un giudizio di merito che determini il quantum, attenendosi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte.

Deve qui ricordarsi che la compensazione giudiziale, di cui all'art.1243 secondo comma cod. civ., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo (Cassazione civile sez. un., 15/11/2016, n.23225); a maggior ragione questo principio vale nel caso in cui la quantificazione di questo credito sia stato l'oggetto di un giudizio che si è estinto e che non è dato sapere se verrà riproposto e in che termini.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

F i r m a t o D a : G I A M B A R R E S I V I N C E N Z O P I O M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 d 1 4 7 3 b f 3 b 9 d 4 d e 6 f 2 9 f b c 7 a b d 8 5 7 0 e 2 F i r m a t o D a : L A M O R G E S E A N T O N I O P I E T R O M A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 7 0 1 b 7 1 3 d c 7 a 4 8 a c d d 7 d 8 6 b 2 8 4 c d 3 b

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
é ne è stata dichiarata la estinzione. Dopo questi fatti, il Comune ha proposto una autonoma citazione davanti alla Corte d’appello di Napoli nei confronti dei Terlin-Leonetti per la restituzione delle somme percepite sulla base della sentenza d’appello cassata (sentenza n. 2127/2003 della Corte d'Appello di Napoli, depositata il 24/06/2003). La Corte d’appello, ritenuta la propria competenza funzionale sulla domanda di restituzione, in quanto giudice che ha emesso la sentenza cassata sulla base della quale erano state riscosse le somme, osserva che la estinzione del giudizio di rinvio ha comportato la estinzione dell’intero processo e quindi gli eredi Leonetti - che avrebbero dovuto essi stessi curare la riassunzione - devono restituire (in quota parte e divise per ciascun erede) le somme riscosse. La Corte ha inoltre ritenuto inammissibili le deduzioni con le quali i convenuti hanno chiesto affermarsi la congruità e attendibilità della stima già compiuta nella sentenza cassata. Avverso la predetta sentenza gli eredi Leonetti propongono ricorso per cassazione affidandosi a due motivi. Si è costituito il Comune con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 28 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 112,115,116 c.p.c.; nonché la violazione degli artt. 389,392 e 393 c.p.c. I ricorrenti osservano F i r m a t o D a : G I A M B A R R E S I V I N C E N Z O P I O M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 d 1 4 7 3 b f 3 b 9 d 4 d e 6 f 2 9 f b c 7 a b d 8 5 7 0 e 2 F i r m a t o D a : L A M O R G E S E A N T O N I O P I E T R O M A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 7 0 1 b 7 1 3 d c 7 a 4 8 a c d d 7 d 8 6 b 2 8 4 c d 3 b Numero registro generale 15926/2018 Numero sezionale 2381/2023 Numero di raccolta generale 17147/2023 Data pubblicazione 15/06/2023 che con l'odierno giudizio è stata formulata solo la domanda restitutoria e non anche la domanda connessa al giudizio di rinvio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., in origine azionata in uno a quella restitutoria; a fronte di tale iniziativa i convenuti hanno dedotto la inammissibilità della domanda di restituzione poiché la Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio la pronuncia della Corte d'appello n. 2127/03. Deducono che in esito alla sentenza della Corte di Cassazione resta definitivamente accertato che è maturata l’occupazione usurpativa dei suoli per cui è causa, che è dovuto il risarcimento del danno ed è stato cassato solo il punto relativo al quantum del risarcimento; il Comune pertanto è ancora debitore nei confronti dei proprietari di un risarcimento la cui misura è da definire. Di conseguenza, l’ente non può pretendere alcuna restituzione di somme, non avendo riformulato nell'odierno giudizio le conclusioni rassegnate nel giudizio di rinvio dichiarato estinto. Deducono altresì che la sentenza della Corte di merito è illogica, in quanto in favore del Comune non sussiste un diritto alla restituzione integrale di quanto corrisposto per illecita ablazione dei beni, ma solo della parte dell'indennizzo che fosse risultata in eccesso rispetto alla quantificazione dovuta. Osservano che la Corte ha erroneamente dato una lettura selettiva degli effetti vincolanti della sentenza della Corte di Cassazione mentre è inconferente la questione della titolarità e/o dell'interesse a operare la riassunzione; ha inoltre errato la Corte d'appello a ritenere che le eccezioni dei convenuti (sulla stima del bene) potessero formularsi solo all'interno del giudizio di rinvio violando così le regole in onere al riparto probatorio. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta, ai sensi dell’art 360 n.3 c.p.c., la violazione degli artt. 112,15,115 c.p.c., dell’ art. 2607 c.c. e dell’art 389 c.p.c. La parte deduce che è erronea l'affermazione che l'onere della riproposizione del giudizio di rinvio incombesse sui danneggiati, poiché tra gli effetti vincolanti connessi F i r m a t o D a : G I A M B A R R E S I V I N C E N Z O P I O M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 d 1 4 7 3 b f 3 b 9 d 4 d e 6 f 2 9 f b c 7 a b d 8 5 7 0 e 2 F i r m a t o D a : L A M O R G E S E A N T O N I O P I E T R O M A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 7 0 1 b 7 1 3 d c 7 a 4 8 a c d d 7 d 8 6 b 2 8 4 c d 3 b Numero registro generale 15926/2018 Numero sezionale 2381/2023 Numero di raccolta generale 17147/2023 Data pubblicazione 15/06/2023 alla pronuncia della Cassazione deve essere annoverato l'accertamento in ordine alla illiceità della espropriazione, il che comporta che gli indennizzi devono essere non integralmente restituiti; ha errato la Corte a dichiarare la inammissibilità nel presente giudizio delle eccezioni con le quali i convenuti, argomentando in ordine al merito della stima, hanno dedotto che la stessa risulta comunque adeguata pur in applicazione delle opportune precisazioni imposte dalla pronuncia rescindente della Cassazione, eccezioni che la Corte avrebbe dovuto esaminare nel merito. 3.- I motivi si possono esaminare congiuntamente stante la loro stretta connessione e sono infondati. Come correttamente rilevato dalla Corte di merito, la estinzione del giudizio di rinvio comporta la estinzione dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le attività espletate, salva la sola efficacia del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. 8891/2020). Ne consegue che il Comune, vittorioso in cassazione, ha diritto a ripetere, ex art. 389 c.p.c., le somme pagate. Vero è che è passata in giudicato la statuizione sulla illiceità del comportamento del Comune, e sul diritto al risarcimento del danno, ma è venuta meno per effetto della sentenza di questa Corte la determinazione del quantum, ed era interesse di coloro che richiedono il risarcimento, nella loro qualità di attori, riassumere il giudizio per farne determinare esattamente la misura, o quantomeno non lasciare estinguere il processo di rinvio promosso dal Comune. In difetto di successiva pronuncia che liquidi il quantum, le somme pagate sulla base del titolo giudiziale annullato sono da qualificare indebite e pertanto da restituire. Null'altro doveva provare il Comune nel presente giudizio che ha ad oggetto semplicemente la restituzione dell'indebito. F i r m a t o D a : G I A M B A R R E S I V I N C E N Z O P I O M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 d 1 4 7 3 b f 3 b 9 d 4 d e 6 f 2 9 f b c 7 a b d 8 5 7 0 e 2 F i r m a t o D a : L A M O R G E S E A N T O N I O P I E T R O M A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 7 0 1 b 7 1 3 d c 7 a 4 8 a c d d 7 d 8 6 b 2 8 4 c d 3 b Numero registro generale 15926/2018 Numero sezionale 2381/2023 Numero di raccolta generale 17147/2023 Data pubblicazione 15/06/2023 La parte deve restituire quanto incassato, nonostante abbia nel presente giudizio ribadito l'esistenza di un credito nei confronti del Comune per la cui quantificazione il giudice potrebbe a tutt'oggi rifarsi alla stima operata dalla Corte d'appello di Napoli nella sentenza cassata. Si deve qui osservare che la parte con queste difese -per come sono trascritte alle pagine 19-20-21-22-23 del ricorso- si è limitata a ribadire la congruità della valutazione resa dalla Corte d'appello di Napoli ai fini del risarcimento del danno da occupazione usurpativa, senza neanche formulare una vera e propria eccezione di compensazione né tantomeno una domanda riconvenzionale di accertamento del quantum. La parte si difende come se il suo credito fosse a tutt'oggi certo, liquido ed esigibile, affermando che nonostante la cassazione della sentenza d’appello la stima già operata potrebbe ancora ritenersi congrua; il che non è, perché questo è esattamente il punto oggetto di cassazione da cui sorge la necessità di un giudizio di merito che determini il quantum, attenendosi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte. Deve qui ricordarsi che la compensazione giudiziale, di cui all'art.1243 secondo comma cod. civ., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo (Cassazione civile sez. un., 15/11/2016, n.23225); a maggior ragione questo principio vale nel caso in cui la quantificazione di questo credito sia stato l'oggetto di un giudizio che si è estinto e che non è dato sapere se verrà riproposto e in che termini. Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. F i r m a t o D a : G I A M B A R R E S I V I N C E N Z O P I O M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 d 1 4 7 3 b f 3 b 9 d 4 d e 6 f 2 9 f b c 7 a b d 8 5 7 0 e 2 F i r m a t o D a : L A M O R G E S E A N T O N I O P I E T R O M A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 7 0 1 b 7 1 3 d c 7 a 4 8 a c d d 7 d 8 6 b 2 8 4 c d 3 b