CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 luglio 2023
Cassazione n. 22016/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tista, su cui grava l’onere di provare l’esistenza di fatti, non necessariamente negativi ma anche positivi, diversi e contrari rispetto al contenuto delle annotazioni. In ordine a tale profilo, la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva dimostrato di non essere riuscita ad acquisire la documentazione mancante, né poteva supplire con la richiesta di un ordine di esibizione. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione [OSCURATO:PERSONA] affidandolo a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito in giudizio con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 2697 cod. civ.. Deducono i ricorrenti che la Corte d’Appello ha fatto erroneamente ricadere in capo alla banca l’onere probatorio, mentre avrebbe dovuto essere la banca a dimostrare il proprio credito, depositando tutti gli estratti conto e tutta la documentazione collegata a sostegno della sua pretesa creditoria, compresi quindi i finanziamenti esteri che transitavano sul conto oggetto di contestazione, dall’inizio del rapporto. 2. Il motivo è inammissibile. Va osservato che la censura con cui ricorrenti lamentano che la banca non avrebbe depositato tutti gli estratti conto dall’inizio del rapporto, venendo in questo modo meno al proprio onere probatorio, si appalesa come nuova. F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : D E C A N D I A M A R I A C R I S T I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f 9 6 7 d 4 8 4 4 2 a b 4 1 9 c 9 5 0 2 c 3 8 2 3 3 a a c 9 Numero registro generale 982/2018 Numero sezionale 2694/2023 La Corte di Appello – che pure ha dettagliatamente ricostruito a Numero di raccolta generale 22016/2023Data pubblicazione 24/07/2023 pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata i motivi d’appello - non ne fa menzione, né i ricorrenti spiegano se, quando e come tale questione – non di puro diritto, bensì implicante accertamenti di fatto, in particolare quanto alla avvenuta produzione o meno degli estratti conto integrali – sia stata sollevata nel giudizio di merito, e in particolare in quello di appello. In proposito, è principio consolidato di questa Corte, secondo cui i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass. n. 22886/2022; Cass. n. 32804/2019; Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 13/06/2018, n. 15430; Cass. n. 28060/2018;.Cass., 09/07/2013, n. 17041). Ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate questioni non esaminate dal giudice di merito, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonché il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione. Nel caso di specie, i ricorrenti, come già anticipato, non hanno adempiuto a tale onere di allegazione. In ogni caso, le censure svolte dai ricorrenti si appalesano inammissibili per genericità, non confrontandosi minimamente con quanto accertato dai giudici di merito, e perché riportano ampi passaggi, non consentiti, della CTU, il cui esame non è ammesso in sede di legittimità. F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : D E C A N D I A M A R I A C R I S T I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f 9 6 7 d 4 8 4 4 2 a b 4 1 9 c 9 5 0 2 c 3 8 2 3 3 a a c 9 Numero registro generale 982/2018 3. Con il secondo motivo è stata la violazione dell’art. 210 cod. Numero sezionale 2694/2023Numero di raccolta generale 22016/2023 proc. civ., 2711 cod. civ., 119 TUB con riferimento agli artt. 1374 e Data pubblicazione 24/07/2023 1375 cod. civ., 116 comma 2° cod. proc. civ.. I ricorrenti lamentano che la Corte d’Appello aveva subordinato l’istanza ex art. 210 cod. proc. civ. ad una previa richiesta di documentazione ex art. 119 TUB, mentre il correntista avrebbe, invece, il diritto di ottenere dalla banca il rendiconto delle operazioni anche in sede giudiziaria ed in corso di causa. 4. Il motivo è infondato. Va osservato che questa Corte (vedi Cass. n. 24641/2021; conf. Cass. 23861/2022) ha più volte enunciato il principio di diritto - cui questo Collegio intende dare continuità - secondo cui il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato. Nel caso di specie, è pacifico che il correntista non avesse richiesto la documentazione contabile alla banca prima della instaurazione della controversia giudiziaria, tanto è vero che rivendica il diritto di formulare tale richiesta, a mezzo dell’istanza di esibizione ex art.210 cod. proc. civ., anche in corso di causa. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : D E C A N D I A M A R I A C R I S T I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f 9 6 7 d 4 8 4 4 2 a b 4 1 9 c 9 5 0 2 c 3 8 2 3 3 a a c 9