CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 marzo 2022
Cassazione n. 44680/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila emessa in data 01/03/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, quale giudice di rinvio - a seguito di annullamento, da parte della Sez. 1, con sentenza n. 33923 del 15/07/2021, dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila il 10/12/2020 - rigettava il reclamo proposto dal DAP avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di Sorveglianza di L'Aquila, in data 18/12/2019, aveva accolto la richiesta della detenuta [OSCURATO:PERSONA], in regime ex art. 41-bis OP, di acquisire al sopravitto gli stessi generi alimentari previsti per i detenuti comuni e cucinarli al di fuori delle fasce orarie previste per i detenuti sottoposti a regime ordinario. 2. Il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, in persona dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], ricorre articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 69, comma 6, lett. b) d.p.r. 230/2000, 1, 35-bis, 41-bis [OSCURATO:PERSONA], 13 d.p.r. 230/2000, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto il provvedimento impugnato non ha fatto corretta applicazione dei principi sanciti dalle sentenze della Cassazione, analizzate in ricorso, con particolare riferimento alle ragioni per le quali il provvedimento organizzatorio dell'Amministrazione sarebbe esorbitante; in particolare, premesso che l'attività di riscaldamento dei cibi non subisce limitazioni di sorta, avendo i detenuti a disposizione i fornelli dalle ore 07,00 alle ore 20,00, la previsione di fasce orarie per i detenuti in regime differenziato non viola il principio della parità del trattamento in relazione alle ragioni di sicurezza e di controllo differenziate per tale tipologia di detenuti; nel caso di specie i detenuti comuni - come motivato dall'Amministrazione - sono in numero limitato e la loro presenza si giustifica in quanto essi svolgono attività lavorativa presso la sezione 41-bis OP, anche in cucina, per cui la tipologia di attività svolte è incompatibile con la previsione di fasce orarie ed il numero limitato di detenuti non pone problemi di salubrità dell'aria; ne consegue che le situazioni delle due tipologie di detenuti non risultano confrontabili, ed il provvedimento adottato dall'Amministrazione appare coerente con la previsione di cui all'art. 13 d.p.r. 230/2000. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso del Ministero è fondato e va, pertanto, accolto. Va ricordato che la Sez. 1, con la pronuncia rescindente, aveva affermato che il divieto di cucinare al di fuori di determinate fasce orarie costituisce un legittimo esercizio della potestà riconosciuta all'Amministrazione ai sensi dell'art. 36, lett. b), d.p.r. 230/2000, e che il giudice di merito non aveva fornito una motivazione effettiva circa la ragione per la quale l'avere definito le fasce orarie, nel corso delle quali è consentito cucinare ai detenuti assoggettati al regime differenziato, costituisca una scelta esorbitante dal ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità di riscaldare cibi e liquidi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento nella camera detentiva e le eventuali e concrete esigenze organizzative vigenti all'interno della sezione 41-bis OP dell'istituto in esame, che potrebbero giustificare una differenziazione delle regole rispetto a quelle adottate nelle sezioni a circuito ordinario. Il provvedimento adottato in sede di rinvio si è limitato a ripetere che la sezione "[OSCURATO:PERSONA]", unico circuito presente nell'istituto penitenziario di L'Aquila, oltre a quello destinato ai detenuti in regime di 41-bis OP, ospita un numero limitato di detenuti comuni che svolgono attività lavorativa domestica nel settore riservato ai detenuti in regime di 41-bis OP; i detenuti comuni, quindi, risultano impegnati per buon parte della giornata, in orari spesso coincidenti con le fasce orarie destinate all'utilizzo dei fornelli per i detenuti in regime differenziato, per cui la Direzione ha ritenuto di consentire agli stessi l'utilizzo dei fornelli senza alcuna limitazione, senza ravvisare alcuna criticità con riguardo alla salubrità degli ambienti ed alla salvaguardia dell'ordinaria convivenza all'interno della sezione. Tale motivazione, all'evidenza, non sembra affatto essersi focalizzata sul principio di diritto cui il giudice di rinvio era vincolato ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen., ossia sulla individuazione delle specifiche ragioni per le quali la scelta amministrativa concernente la previsione di fasce orarie differenziate per la preparazione dei pasti dovesse essere considerata distonica rispetto all'esigenza di preservare la salubrità degli ambienti e la salvaguardia dell'ordinata convivenza all'interno degli spazi detentivi. In altri termini, il giudice di rinvio avrebbe dovuto chiarire per quale ragione la disciplina amministrativa, nel caso in esame - concernente il divieto di cucinare anche al di fuori delle fasce orarie stabilite dalla circolare del 12/11/2018 - avesse dettato delle regole che concretizzassero un regime carcerario ulteriormente duro rispetto a quello derivante dalle restrizioni di cui all'art. 41- bis OP, valutando, quindi, se tali ulteriori limitazioni integrassero un decremento di tutela di un diritto fondamentale non riscontrato da un corrispondente incremento di tutela di altro interesse di pari rango. La predetta disciplina, occorre ribadirlo, costituisce un legittimo esercizio della potestà riconosciuta all'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 36, lett. b), d.p.r. n. 230 del 2000, spettando al giudice di rinvio dimostrare per quale specifica ragione la regolamentazione degli orari relativi alla cottura dei cibi sia stata esercitata in maniera manifestamente irragionevole o sostanzialmente inibente la fruizione del diritto. Ne discende, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila. Così deciso i