CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 maggio 2026
Cassazione n. 12311/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tutti rappresentati e difesi,giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale come per legge- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante,rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale comeper legge- controricorrente –Numero registro generale 24013/2023Numero sezionale 273/2026Numero di raccolta generale 12311/2026Data pubblicazione 02/05/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e, per essa, la procuratrice [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, quirappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentatae difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Bulgarelli, con domicilio digitale come per legge- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1844/2023,pubblicata in data 15 settembre 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23gennaio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello1. La controversia trae origine dal rilascio, da parte di BPERs.p.a., in data 30 gennaio 2007 di fideiussione bancaria n. 07/236301nell’interesse della società Agenzia [OSCURATO:SOCIETA]. ed a favoredell’[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato, a garanziadegli obblighi derivanti dalla sottoscrizione di una convenzione (n.4078) di concessione per l’esercizio di giochi pubblici; la suddettagaranzia veniva escussa e la [OSCURATO:PERSONA] procedeva al pagamento dellasomma richiesta. In data 8 giugno 2009 [OSCURATO:SOCIETA]. rilasciava altrafideiussione bancaria (n. 07/236301) nell’interesse della medesimasocietà ed a favore di A.A.M.S., a garanzia degli obblighi derivantidalla sottoscrizione di altra convenzione di concessione per l’eserciziodi giochi pubblici; a seguito di escussione, la [OSCURATO:PERSONA] procedeva alrelativo pagamento.1.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AntonioNumero registro generale 24013/2023Numero sezionale 273/2026Numero di raccolta generale 12311/2026Data pubblicazione 02/05/2026Colonna e [OSCURATO:PERSONA], coobbligati, convenivano in giudizio, dinanzial Tribunale di Modena, [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo che, previoaccertamento della legittimazione ad eccepire le contestazioni inerential rapporto tra l’Agenzia [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] convenuta,venisse in via principale, dichiarata illegittima ‹‹la pretesa dei flussifinanziari e delle penali, perché non rientranti nell’oggetto delrapporto garantito››, e, di conseguenza, che venisse dichiarata laperdita da parte della [OSCURATO:PERSONA] del diritto all’azione di rivalsa neiconfronti dei coobbligati; chiedevano pure che venisse accertatal’illegittimità del pagamento operato da [OSCURATO:SOCIETA]. a seguitodi richiesta di escussione, perché asseritamente eseguito in violazionedi norme contrattuali e perché effettuato in violazione degli artt.1175, 1375, 1710 e 1711 cod. civ.1.2. All’esito della costituzione di [OSCURATO:SOCIETA]., che eccepivache le garanzie prestate erano qualificabili come contratti autonomi digaranzia, cosicché i coobbligati non avevano possibilità di sollevareeccezioni attinenti al rapporto principale, interveniva in giudizioSpring [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa, la procuratrice speciale [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., qualesuccessore a titolo particolare di [OSCURATO:SOCIETA]Il Tribunale adito rigettava le domande avanzate dagli attori.2. La sentenza, impugnata dai soccombenti, è stata confermatadalla Corte d’appello di Bologna.Nel ribadire la natura autonoma dei contratti di garanzia, i giudicidi merito hanno disatteso tutte le eccezioni e difese fatte valere dagliappellanti, ivi compresa l’eccezione di nullità delle fideiussioniomnibus per violazione dell’art. 2 legge n. 287/90.3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AntonioColonna e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per la cassazione dellasuddetta decisione, affidandosi a cinque motivi.Numero registro generale 24013/2023Numero sezionale 273/2026Numero di raccolta generale 12311/2026Data pubblicazione 02/05/2026BPER [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa, la mandataria [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa, la procuratricespeciale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., resistono con autonomicontroricorsi.4. Il ricorso è stato avviato per la trattazione all’adunanzacamerale ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo si denunzia la ‹‹illegittimità della sentenzaai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c. e, soprattutto, in baseai criteri di cui all’art. 1365 c.c. in relazione al contratto autonomo digaranzia; violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 21 d.lgs. n.46/1999››.Deducono i ricorrenti che la Corte territoriale nell’interpretare ilcontratto di garanzia non avrebbe tenuto conto della distinzione,delineata dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.3947/2010, tra garanzie di tipo satisfattorio e garanzie di tipoindennitario, in tal modo omettendo anche di stabilire se fossero omeno coperte da garanzia le somme dovute, in base all’art. 26 dellaconvenzione, a titolo di “penali e sanzioni”.Sostengono che al contratto di garanzia in esame non potevanoessere riconosciuti, oltre alla natura (nel senso di struttura e causa)della garanzia satisfattiva, i tratti ed i caratteri della “fideiussioindemnitatis”, in assenza di un dato letterale o sistematico a cui poterancorare l’interpretazione estensiva del contratto adottata dalla Corted’appello. Ribadiscono che l’oggetto della fideiussione noncontemplava in alcun modo la possibilità di operare l’escussione disomme aventi natura di penali che, per loro natura, non rientrano nelnovero dei “proventi stabiliti dalla normativa in materia di giochiNumero registro generale 24013/2023Numero sezionale 273/2026Numero di raccolta generale 12311/2026Data pubblicazione 02/05/2026pubblici” e, quindi, non sono compresi tra gli inadempimenti copertidalla garanzia prestata dalla banca; sottolineano che la Cortebolognese avrebbe violato l’art. 1366 cod. civ., che imponel’interpretazione del contratto secondo buona fede, atteso che nelleconvenzioni, espressamente richiamate dalle fideiussioni, le garanziesono previste all’art. 20, mentre le “penali e sanzioni” sono previstenel successivo art. 26 della stessa convenzione.1.1. La censura è inammissibile.1.2. Questa Corte a Sezioni Unite ha già avuto modo di affermareche il contratto autonomo di garanzia ha la funzione di tenereindenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimentodella prestazione gravante sul debitore principale, laddove lafideiussione garantisce l’adempimento dell’obbligazione principalealtrui (stante l’identità tra prestazione del debitore principale eprestazione dovuta dal garante) (Cass., sez. U, 18/02/2010, n. 3947;Cass., 22/11/2018, n. 30181; Cass., 09/05/2019, n. 21840).Pertanto, il contratto autonomo realizza il trasferimento da unsoggetto ad un altro del rischio economico connesso alla mancataesecuzione – per inadempimento o altra ragione – della prestazionecontrattuale, mentre la fideiussione tutela l’interesse all’adempimentodella prestazione principale.A tale stregua, mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore,l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonomarispetto alla prestazione obbligatoria oggetto del contratto garantito,rispetto alla quale è qualitativamente diversa, in quanto non rivolta agarantire il relativo adempimento, bensì ad indennizzare il creditoreinsoddisfatto, mediante il tempestivo versamento di una somma didenaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesattaprestazione del debitore (Cass., sez. U, n. 3947/2010, cit.; Cass.,sez. 3, n. 25914/2019).Numero registro generale 24013/2023Numero sezionale 273/2026Numero di raccolta generale 12311/2026Data pubblicazione 02/05/2026Come chiarito dalla pronuncia da ultimo richiamata, il contrattoautonomo di garanzia si caratterizza, pertanto, per l’assenzadell’accessorietà rispetto alla prestazione del contratto principale,propria della fideiussione, ed in particolare per l’esclusione dellafacoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti aldebitore principale e della conseguente preclusione del debitore achiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioninascenti dal rapporto principale.Proprio per tale ragione si è precisato che il garante non puòopporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, salva l’esperibilitàdel rimedio generale dell’exceptio doli generalis, ma può tuttaviasollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate sul contratto digaranzia.Al fine di distinguere il contratto autonomo di garanzia dallafideiussione si è ulteriormente sottolineato che l’inserimento in uncontratto di fideiussione di una clausola di pagamento ‹‹a primarichiesta e senza eccezioni›› vale di per sé a qualificare il negoziocome contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con ilprincipio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione,salvo però quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'interocontenuto della convenzione negoziale, sicché, ai finidell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza dellaclausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce dellalettura dell'intero contratto (Cass, sez. 3, 19/02/2019, n. 4717;Cass., sez. 1, 04/06/2025, n. 14945).1.3. Orbene, nella specie la corte di merito ha qualificato lagaranzia de qua in termini di contratto autonomo di garanziamediante l’interpretazione dell’intenzione effettiva delle parti.Invero, trascrivendo la clausola della garanzia (“la presentegaranzia deve intendersi irrevocabile, autonoma rispettoNumero registro generale 24013/2023Numero sezionale 273/2026Numero di raccolta generale 12311/2026Data pubblicazione 02/05/2026all’obbligazione principale e la sottoscritta banca rimane quindiobbligata – ogni eccezione rimossa e con espressa rinuncia albeneficio della preventiva escussione del debitore principaleall’eccezione di cui all’art. 1957 c.c. – a pagare a prima richiestascritta che dovrà essere formulata da [OSCURATO:PERSONA] mediante lettera r.a.r.quanto richiesto sulla base della convenzione con riferimento adeventuali condotte inadempienti di agenzia [OSCURATO:SOCIETA]. inrelazione alle obbligazioni assunte in qualità di concessionaria [...]”),la corte di merito ha testualmente affermato: ‹‹si tratta dunque digaranzia a prima richiesta scritta, con esclusione della facoltà diopporre al creditore eccezioni spettanti al debitore principale, inquanto afferenti al merito del rapporto principale tra debitore ecreditore (rapporto di valuta)… La rinuncia alle eccezioni relative alrapporto di base preclude alla banca (a differenza, quindi, di quantostabilito dall’art. 1945 c.c.) di far valere eventuali cause di invalidità odi inefficacia inerenti al rapporto sottostante››.La corte di merito è pervenuta al suddetto esito interpretativoargomentando non solo dal rilievo della clausola del pagamento aprima richiesta, ma anche tenendo conto delle varie clausolecontrattuali, ritenendo che, complessivamente considerate, essefossero da interpretare quali espressione della scissione traobbligazione principale e accessoria di garanzia, frutto dell’effettivaintenzione delle parti. A tal fine ha puntualizzato che, proprio dalcontenuto della garanzia, si evinceva che la [OSCURATO:PERSONA] si era costituitagarante nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di somme, finoall’importo massimo di euro 80.000,00, in caso di inadempimento daparte della Agenzia [OSCURATO:SOCIETA]., e che costituiva oggetto digaranzia ‹‹la corretta esecuzione delle attività e funzioni affidate inconcessione, il tempestivo ed esatto versamento dell’imposta, delcanone di concessione e di qualsiasi altro provento stabilito dallaNumero registro generale 24013/2023Numero sezionale 273/2026Numero di raccolta generale 12311/2026Data pubblicazione 02/05/2026normativa in materia di giochi pubblici…››, in tal modo ponendo inrilievo che la garanzia era estesa a tutte le “somme” dovute in caso diinadempimento e, quindi, anche alle “penali e sanzioni”.Interpretazione invero non (quantomeno idoneamente) censuratadall’odierna ricorrente.Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità intema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità nonpuò invero investire il risultato interpretativo in sé, che appartieneall'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, maafferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneuticae della coerenza e logicità della motivazione addotta, conconseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione dellavolontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in unadiversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati(cfr. Cass., n. 2465/2015; Cass., n. 1091/2016; Cass., sez. 1,15/11/2017, n. 27136; Cass., sez. 1, 09/04/2021, n. 9461).Nel caso concreto, l’approdo interpretativo oggetto della censurain esame si fonda su conclusioni plausibili, per cui i ricorrenti, neldenunziare in questa sede la violazione delle regole ermeneutiche,avrebbero dovuto offrire la specifica dimostrazione del modo in cui ilragionamento seguito dal giudice di merito si sia discostato dai canonilegali assunti come violati, non essendo sufficiente una semplicecritica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la meraproposizione di una diversa e più favorevole interpretazione rispetto aquella adottata dal giudicante (Cass, n. 12946/2007; Cass., sez. L,03/07/2024, n. 18214).Tale onere non è stato assolto da parte ricorrente, che non haneppure trascritto o richiamato in ricorso, quanto meno nelle partirilevanti, il contenuto delle singole clausole contrattuali, nel rispettodell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., al fine di porreNumero registro generale 24013/2023Numero sezionale 273/2026Numero di raccolta generale 12311/2026Data pubblicazione 02/05/2026questa Corte nella condizione di valutare se l’interpretazione resa daigiudici di merito si ponesse in contrasto con la regola ermeneuticainvocata o se la stessa sia stata applicata sulla base diargomentazioni illogiche od insufficienti (Cass., n. 5994/14; Cass.n.3980/15; Cass., n. 14715/2016).2. Con il secondo motivo è dedotta ‹‹illegittimità della sentenza aisensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5 c.p.c. Violazione e falsaapplicazione degli articoli 1175 e 1375 c.c., 115, primo comma, cod.proc. civ., 167 e 345 c.p.c. – Omesso esame di fatto decisivo dellacontroversia››.I ricorrenti insistono nel sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto epotuto opporsi alle richieste di pagamento, in quanto le stesseintegravano gli estremi dell’abusiva e fraudolenta escussione dellegaranzie prestate da [OSCURATO:SOCIETA]2.1. La censura è inammissibile.2.2. Secondo orientamento costante di questa Corte (cfr. Cass.,3/02/1999, n. 917, Cass., 21/04/1999, n. 3964, Cass., 10/10/1999,n. 10864, Cass., 17/03/2006, n. 5997, Cass., 14/12/2007, n. 26262;Cass., 24/04/2008, n. 10652, Cass., 12/12/2008, n. 29215, Cass.,05/04/2012, n. 5526, Cass., 12/09/2012, n. 15216), l'exceptio doligeneralis seu praesentis, da intendersi come limite funzionaleall'operatività della garanzia autonoma, rappresentato dall'abuso deldiritto da parte del beneficiario, che si verifica qualora la richiestaappaia fraudolenta e con esclusione della buona fede del beneficiario,richiede, come presupposto di fondatezza dell'eccezione stessa, chesia evidente, certo e incontestabile il venir meno del debito garantitoper pregressa estinzione dell'obbligazione principale o per altra causa,ovvero l'inesistenza del rapporto garantito. L'abusività della richiestadella garanzia, ai fini dell'accoglimento dell'exceptio doli, deverisultare prima facie (cfr. Cass. n. 3552/98) o comunque da unaNumero registro generale 24013/2023Numero sezionale 273/2026Numero di raccolta generale 12311/2026Data pubblicazione 02/05/2026prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione, che il garante è tenuto afornire; con l'ulteriore precisazione che, in materia di contrattoautonomo di garanzia, non possono essere addotte a fondamentodella exceptio doli circostanze fattuali idonee a costituire oggetto dieccezione di merito opponibile nel rapporto principale dal debitoregarantito al creditore e beneficiario della garanzia, in quantoelemento fondamentale di tale rapporto è la inopponibilità da partedel garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale.2.3. La Corte d’appello ha ritenuto infondata l’eccezione e talemotivazione si palesa, in iure, rispondente ai principi innanzi ricordati,là dove, poi, la mancanza del carattere fraudolento od abusivo dellarichiesta di pagamento ha costituito oggetto di un accertamento difatto, riservato al giudice del merito (Cass., n. 30509/2019), che sisottrae alle critiche di parte ricorrente, che non chiarisce le ragioniper le quali la sentenza si porrebbe in contrasto con le norme evocatee si limita, in modo del tutto generico, ad asserire la presenza diprove evidenti della pretestuosità della richiesta di pagamento, senzatuttavia specificare da quali elementi essa dovrebbe desumersi, ciòche rende la doglianza carente di specificità.Invero, nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione e falsaapplicazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,giusta il disposto dell'art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., dev'esserededotto, a pena d'inammissibilità, non solo con l'indicazione dellenorme che si assumono violate, ma anche mediante la specificaindicazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata,che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispeciee con l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità odalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente unavalutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultandoaltrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compitoNumero registro generale 24013/2023Numero sezionale 273/2026Numero di raccolta generale 12311/2026Data pubblicazione 02/05/2026istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione.(Cass. Sez. 3, 26/07/2024, n. 20870).Allo stesso modo l'esercizio del potere di diretto esame degli attidel giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove siadenunciato un error in procedendo, presuppone comunquel'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non èdispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossaalla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fattiprocessuali alla base dell'errore denunciato, dovendo talespecificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stessoricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso.(Cass. Sez. 1, 06/09/2021, n. 24048; Cass., sez. 1, 25/09/2019, n.23834; Cass., sez. 3, 07/06/2023, n. 16028).Neppure è ravvisabile il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., come riformulato ex art. 54 d.l. n. 83 del 2012, cheprevede un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheabbia formato oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo (nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia); va peraltro escluso che tale omessoesame possa riguardare l'argomentazione della parte la quale,svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il propriopensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di una determinatasituazione giuridica (Cass., Sez. 2, 06/02/2025, n. 2961).3. Con il terzo motivo, deducendo ‹‹illegittimità della sentenza exart. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per violazione e falsaapplicazione degli artt. 112, 115, primo comma, 167 e 345 c.p.c.,violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1175,1375, 1710 e 1711 c.c.››, i ricorrenti lamentano che la CorteNumero registro generale 24013/2023Numero sezionale 273/2026Numero di raccolta generale 12311/2026Data pubblicazione 02/05/2026territoriale avrebbe trascurato di pronunciarsi sul motivo di gravamecon cui avevano dedotto l’omessa attività informativa da parte dellaBPER in ordine ai pagamenti effettuati, condotta che non avevaconsentito di esercitare gli strumenti di tutela previsti in loro favoredall’ordinamento, e la violazione dei doveri di correttezza e buonafede nell’esecuzione del rapporto contrattuale, nonché del vincolo dimandato che legava l’istituto di credito agli stessi ricorrenti.3.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.3.2. Non è configurabile la (presunta) omessa pronuncia di cuiall’art. 112 cod. proc. civ., in quanto la Corte d’appello a pag. 9 dellamotivazione ha chiaramente indicato che il “secondo ed il terzomotivo di gravame” dovevano intendersi “assorbiti dall’accertamentodi assenza di carattere abusivo della escussione della garanziaautonoma”, sottolineando altresì che tanto rendeva del tutto inutileed irrilevanti sia l’esperimento di rimedi giurisdizionali (destinati adessere rigettati per infondatezza dell’exceptio doli), sia l’invio dellecomunicazioni, anche in favore dei fideiussori oltre che del debitoreprincipale circa l’avvenuto esercizio della escussione ed il pagamentodella garanzia stessa”.In tema di provvedimenti del giudice, l'assorbimento in sensoimproprio - configurabile quando la decisione di una questioneesclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre -impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il qualeè ravvisabile solo quando una questione non sia stata, espressamenteo implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza(Cass., sez. 6 - 1, 03/02/2020, n. 2334).3.3. Per il resto, i ricorrenti, con la censura in disamina, laddovededucono vizi di violazione di legge, si limitano, nella sostanza, areiterare questioni fattuali già sottoposte al giudice di merito e daquesti vagliate e disattese, cosicché, sotto tale profilo, il motivo siNumero registro generale 24013/2023Numero sezionale 273/2026Numero di raccolta generale 12311/2026Data pubblicazione 02/05/2026rivela inammissibile.4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano ‹‹illegittimità dellasentenza ai sensi dell’art. 132, numero 4, c.p.c. e 360, primo comma,n. 4, c.p.c., vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parteriguardante le censure mosse inerenti alla nullità della fideiussioneomnibus, violazione dell’art. 2 legge n. 287/90 in contrasto con l’art.2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90›› e censurano ladecisione nella parte in cui ha disatteso l’eccepita nullità dellefideiussioni asseritamente riproducenti il contenuto delle clausole 2, 6e 8 del modello ABI sanzionato dal provvedimento n. 55/2005 dellaBanca d’Italia.Il motivo è inammissibile.I ricorrenti, a sostegno del motivo, si limitano infatti a trascriverela motivazione della sentenza impugnata da pag. 9 a pag. 10,adducendo apoditticamente e genericamente che essa muove dalrichiamo di sentenze di questa Corte non pertinenti al caso di specie,omettendo invero di chiarire per quali ragioni la decisione gravata èasseritamente incorsa nella violazione contestata, laddovel’impugnata sentenza risulta sorretta da congrua motivazione condelineato percorso argomentativo dalla corte di merito seguito peraddivenire al rigetto dell’eccezione.5. Con il quinto motivo, denunziando la violazione e falsaapplicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., i ricorrenti impugnano lastatuizione concernente la condanna al pagamento delle spese di litee si dolgono che la motivazione resa dal giudice di secondo grado nonsarebbe “soddisfacente”.Il motivo è infondato, avendo la Corte d’appello fatto applicazionedel principio della soccombenza.Costituisce principio consolidato quello secondo cui, in tema dicondanna alle spese processuali, il principio della soccombenza vaNumero registro generale 24013/2023Numero sezionale 273/2026Numero di raccolta generale 12311/2026Data pubblicazione 02/05/2026inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non puòessere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamentodelle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, ilsindacato di questa Corte è pertanto limitato ad accertare che nonrisulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essereposte a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula datale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito,sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte lespese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quantonell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (tra le tante, Cass., n.1374/2021; Cass., sez. 5, 15/04/2025, n. 9860; Cass., n.19613/2017).6. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigettodel ricorso.Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi lacompensazione spese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti econtroricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivoin favore della controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]., seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Compensa tra i ricorrenti e la società [OSCURATO:SOCIETA]. le spese del giudizio di cassazione. Condanna i ricorrential solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, cheliquida in complessivi euro 7.200,00 (di cui euro 7.000,00 peronorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dellacontroricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiNumero registro generale 24013/2023Numero sezionale 273/2026Numero di raccolta generale 12311/2026Data pubblicazione 02/05/2026ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, il 23 gennaio 2026IL PRESIDENTELuigi [OSCURATO:PERSONA]