CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 ottobre 2022
Cassazione n. 00420/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di VITERBOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata con le conseguenze di legge; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 28 ottobre 2021, il Magistrato di sorveglianza di Viterbo, ordinava, in sede di ottemperanza, al direttore della C.C. di Viterbo, nominato commissario ad acta, di dare esecuzione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], all'ordinanza dell'il. febbraio 2021, avente a oggetto la possibilità per il detenuto di usufruire di due ore quotidiane all'aria aperta e di un'ora nelle sale interne, adibite allo svolgimento delle attività in comune e ciò sul presupposto della definitività della citata decisione. 2. Avverso detto provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, deducendo "violazione ed erronea applicazione dell'art. 35-bis, comma 5, legge n. 354/75 Ord. Pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.". Il ricorrente ha evidenziando, che - contrariamente a quanto sostenuto dal Magistrato di sorveglianza - l'ordinanza di cui è stata disposta l'ottemperanza non è definitiva, essendo stata impugnata con reclamo, tempestivamente presentato. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. E in vero, come risulta dalla documentazione allegata all'impugnazione (reclamo D.A.P. protocollato al n. 0094045 del 10.3.2021; attestazione di spedizione della raccomandata in data 18.3.2021; attestazione di consegna della suddetta raccomandata, contenente il reclamo, da parte dell'Ufficio di sorveglianza, avvenuta il 19.3.2021), l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] di cui è stata disposta l'ottemperanza non è definitiva, essendo stata tempestivamente e ritualmente reclamata. 5. Conseguentemente, è evidente l'errore in cui è incorso il Magistrato di sorveglianza, che ha adottato la decisione impugnata sul presupposto che il citato provvedimento fosse definitivo. 6. L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Viterbo per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Viterbo. Così deciso, il 18 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il P