CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04816/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10110/2024r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine delricorso, dallo vv.[OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le notifiche e le comu- nicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], piazza del Fante, n. 2. -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato. -controricorrente - 2RG n. 10110/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio avverso la sentenza della Cortedi appello di Potenza n. 114/2024, deposi- tata il 27/2/2024. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 9/10/ 2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio il Comune di Ruoti con atto di citazione del 7/10/1998, assumendo che con le delibere n.88 del 23/3/1989, n.154 del 15/6/2003, n. 828 del 4/11/89 e n. 234 del 13/9/89, la Commissione comunale gli aveva conferito l'incarico di progettazione delle perizie delegate ex artt.9 e 10 della legge n. 219 del 1981; aggiungeva che gli era stato riconosciuto il credito maturato, con relativa liquidazione di un acconto del 50%, nella mi- sura di lire 67.103.642. Il credito residuo ammontava,dunque, al 50% residuo. Proponeva azione ex art.2041 c.c. per l'arricchimento senza giu- sta causa che il Comune aveva conseguito avvalendosi dell'attività professionale svoltadall'attore. 2. Si costituiva il Comune deducendo che le perizie non erano state completate dal [OSCURATO:PERSONA], non erano finanziabili ed erano prive di utilità per l'amministrazione. 3. Con sentenza n.181/2008 del 27/02/2008, il Tribunale di Po- tenza dichiarava inammissibile la domanda di ingiustificato arricchi- mento, per mancanza del requisito della sussidiarietà, stante la pos- sibilità, da parte dell'attore, di esperire direttamente un'azione nei confronti dei funzionari responsabili, i quali avevano assunto l'impe- gno di spesa in assenza di contratto scritto e di copertura finanziaria. 4. Proponeva appello il [OSCURATO:PERSONA] deducendo che, in realtà, la fat- tispecie non andava regolata dalla normativa sulla contabilità degli enti locali, ma da quella speciale prevista dagli artt. 3, 9 e 10 della 3RG n. 10110/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio legge n.219 del 1981, riguardanti la disciplina delle spese destinate allo sviluppo e risanamento dei territori colpiti dal sisma del 1980; la domanda di arricchimento senza causa formulata nei confronti del Comune era ammissibile, in applicazione dell'art.2041 c.c. 5. Con sentenza n.560/2018, depositata il 10/9/2018, la Corte d'appello di Potenza rigettava il gravame. La Corte territoriale, preliminarmente, riteneva che fosse cor- retta la censura sollevata dall'appellante in merito all'errato inqua- dramento giuridico della fattispecie operatodal Tribunale. L'attività svolta dall'attore doveva essere ricondotta effettiva- mente alla disciplina di cui agli artt. 3, 9 e 10 della legge n. 219 del 1981, con la conseguenza quindi che il Comune non aveva alcuna necessità di adottare impegni di spesa e delibere consiliari, essendo la relativa copertura finanziaria garantita con risorse statali erogate con la legge citata. Non era dunque applicabile la disposizione contenuta nell'art.23, comma 3, della legge n. 144 del 1989, erroneamente richiamato nella sentenza di primo grado, in virtù della peculiare disciplina di cui alla legge n.219 del 1981. Era dunque ammissibile la domanda di cui all'art.2041 c.c., men- tre non era necessario il riconoscimento dell'utilità da parte dell'ar- ricchito, dovendo il depauperato provare unicamente il fatto ogget- tivo dell'arricchimento. La domanda però non veniva accolta,in quanto l'attore avrebbe dovuto dimostrare l'effettiva diminuzione patrimoniale subita, non essendo possibile determinare l'indennizzo per ingiustificato arricchi- mento, in difetto di un contratto scritto, in base alla tariffa profes- sionale. Inoltre,la Corte d ' appello riteneva che la quantificazione dell ' in- dennizzo non potesse essere effettuata utilizzando la tariffa profes- 4RG n. 10110/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio sionale come parametro di valutazione, né era possibile una liquida- zione equitativa dell'indennizzo, non avendo l'appellante dimostrato l'impossibilità o la particolare difficoltà di dimostrare il danno nel suo ammontare. 6. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso la sen- tenza d'appello, sulla base di 3 motivi: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere la Cortedi merito trattato la questione delle moda- lità e dei parametri di quantificazione dell'indennizzo, che non era stata contestata nei precedenti gradi di merito; 2) violazione dell'art.2041 c.c., per avere la Corte ritenuto in utilizzabili le tariffe profes- sionali come parametro di determinazione dell'indennizzo; 3) viola- zione dell'art.1226 c.c. e degli art t. 35 e 36 della Costituzione , per avere la Corteerrato nel non procedere ad una valutazione equitativa dell'indennizzo. 7. Con controricorso il Comune eccepiva l'inammissibilità e l ' in- fondatezza del ricorso. 8. Questa Corte, con ordinanza n.2823/2022, depositata il 31/1/ 2022, accoglieva il secondoe il terzo motivo di ricorso. In particolare, per quel che ancora qui rileva, questa Corterepu- tava che erroneamente la Corted'appello aveva ritenuto di non poter prendere in considerazione la tariffa professionale come parametro orientativo utilizzabile per la determinazione dell'indennizzo. Inoltre, la Corteterritoriale aveva commesso un ulteriore errore, insito nell'aver ritenuto dinon poter liquidare l'indennizzo in via equi- tativa per la mancata prova da parte del professionista in ordine alla possibilità o alla particolare difficoltà di dimostrare il danno subito e il suo ammontare. Al contrario, la revisione equitativa di cui all'art.1226 c.c. poteva avvenire anche in via ufficiosa, senza necessità che la parte interes- 5RG n. 10110/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio sata dovesse fornire la prova della impossibilità di determinare l'in- dennizzo nel suo ammontare. 9. [OSCURATO:PERSONA] di Potenza, in sede di rinvio, con la sentenza n. 114/2024, depositata il 27/2/2024, accoglieva l ' appello del [OSCURATO:PERSONA] e condannava il Comune a pagare in suo favore l'importo di euro 47.340,68, a titolo di indennizzo ex art. 204 1 c.c. In particolare, la Corteterritoriale muoveva dalla premessa per cui, in caso di azione ex art. 2041 c.c. proposta nei confronti della PA, non rilevava l'utilità che l'ente pubblico confidava di realizzare, ma «quella che ha in effetti conseguito e che, quando la prestazione eseguita in suo favore è di carattere professionale, può consistere anche nell'aver evitato un esborso o una diversa diminuzione patri- moniale, cui, invece, sarebbe stato costretto a far fronte in man- canza della possibilità di disporre del risultato della prestazione me- desima». Aggiungeva la Corte d ' appello che qualora il progetto di opera pubblica, fornito daun professionista, senza un valido conferimento di incarico, fosse stato utilizzato per l'espletamento di pratiche am- ministrative, il Comune era tenuto a indennizzare l'autore dell'elabo- rato «nei limiti del vantaggio conseguito attraverso l'utilizzazione concretamente fatta dello stesso, mentre è irrilevante la circostanza che il finanziamento non sia stato accordato e l'opera pubblica non sia stata realizzata». [OSCURATO:PERSONA] di secondogrado aggiungeva che dalla CTU espletata era emerso che l'attore aveva redatto 20 perizie delegate ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge n.219 del 1981, percependo però solo un acconto del 50%. La circostanza che il Comune non avesse ottenuto i finanziamenti non poteva giustificare il rifiuto del compenso spettante al professio- nista. 6RG n. 10110/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] d ' appello si adeguava al principio di diritto di questa Corte, affermando che la tariffa professionale «costituisce parametro orientativo utilizzabile per la determinazione dell'indennizzo» ed ag- giungendo che tale indennizzo «in assenza di prove, può essere li- quidato in via equitativa». Richiamava le conclusioni del CTU in base al quale «l'utilità tratta dal Comune, per l'espletamento delle progettazioni di n. 20 perizie delegate […] ammonta a lire 173.229.996 complessive, corrispon- dente ad euro 89.465,83. Detraendo da questo importo quello già corrisposto a titolo di acconti, pari ad euro 42.125,15, si ottiene un saldo pari ad euro 47.340,68 che il Comune deve ancora versare al geometra [OSCURATO:PERSONA]». 10. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune. 11. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Il ricorrente censura «la sentenza ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.3, c.p.c. e per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con errore nell'interpretazione della norma applicata, in rife- rimento; 1) all'art.2041 c.c.; 2) agli articoli 16,17 del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440; 3) all ' art. 97 della C ost it uzione; 4) all'art.191 del testo unico enti locali n. 267 del 2000; 5) alla legge 219 del 1981; 6) all'art.2042 c.c.; 7) all' art. 23, comma 3, decreto - legge n. 66/1989 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144/1989) oggi art.191 testo unico enti locali n. 267 del 2000; 8) all'art.191 del d.lgs. n. 267 del 2000; 9) all ' art. 1226 c.c.». Per il ricorrente troverebbero applicazione gli artt. 16 e 17 del regio decreto n. 2443 del 1923, sicché il contratto doveva essere stipulato in forma scritta. 7RG n. 10110/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] specie non sarebbe stato stipulato alcun contratto scritto nelle forme di legge. In tal caso, dunque, troverebbe applicazione la giurisprudenza di legittimità per cui l'attore avrebbe dovuto proporre l'azione diretta di pagamento nei confronti del funzionario che aveva consentito i la- vori, a fronte di un contratto inesistente, in assenza di forma scritta. Inoltre, sarebbe stato onere probatorio del danneggiato dimo- strare l'illecito, in quanto il criterio di cui all'art. 1226 c.c., avendo natura suppletiva,poteva essere utilizzato esclusivamente se l ' im- possibilità di stima esatta del danno era oggettiva ed incolpevole. L'indennizzo, peraltro, doveva essere liquidato nei limiti della di- minuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa, con esclusione di quanto percepito a titolo di utile (lucro cessante). 2. Il motivo è infondato. 2.1. In realtà, le questioni ancora oggetto di valutazione da parte della Corte d ' appello, in sede di rinvio, attenevano esclusivamente alla quantificazione dell'indennizzo dovuto all'attore ai sensi dell'art.2041 c.c., in quanto su tutte le altre questioni era ormai sceso il giudicato interno, a seguito dell'ordinanza di questa Corte n. 2823 del 2022. 3. Ed infatti, la Cortedi cassazione, con l' ordinanza n. 2823 del 2022,si è limitata ad accogliere il ricorso per cassazione proposto dal [OSCURATO:PERSONA], esclusivamente per i motivi secondo e terzo , relativi entrambi alla quantificazione dell'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. La sentenza della Corte d ' appello impugnata, n. 560/2018, de- positata il 10/9/2018, è rimasta confermata in tutta la sua architrave interpretativa, anche in relazione alla disciplina legislativa applica- bile, laddove si è ritenuto che l'attore poteva proporre l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., e non l ' azione diretta nei confronti del funzionario responsabile. 8RG n. 10110/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], infatti, ha riformato la sentenza di prime cure che, invece, aveva ritenuto la natura sussidiaria dell'azione ex art.2041 c.c., ben potendo l'attore agire ai sensi dell'art.23 del decreto- legge n.66 del 1989, direttamente nei confronti dell'amministratore o del funzionario che aveva consentito la prestazione. [OSCURATO:PERSONA], invece, ha ritenuto prevalente la legge spe- ciale n.219 del 1981, relativa ai lavori di riparazione per danni subiti dal sisma del 1980 («la normativa richiamata […] sicuramente ap- plicabile agli impegni di spesa propri dell'ente locale che agisca im- piegando risorse proprie, non trova applicazione per gli interventi ex l. 219/1981, disciplinati dagli articoli 3,9 e 10 che prevedono che i privati, per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma, possono delegare ai Comuni […] la progettazione, esecuzione e ge- stione dei lavori»). In tale contesto, stante la inapplicabilità del regolamento di con- tabilità degli enti locali, il Comune, «lungi dall'impegnare i propri fondi, si pone un rapporto di servizio funzionale rispetto allo Stato, i cui fondi vengono gestiti dall'ente locale senza alcun riflesso sul pro- prio bilancio». Da ciò l'inapplicabilità dell'art.23, comma 3, d.l. n. 96 del 1989, convertito inlegge n. 144 del 1989. Tale argomentazione giuridica non è stata in alcun modo scalfita da censure nel ricorso per cassazione proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e nep- pure con eventuale ricorso incidentale da parte del Comune; sicché sul punto è ormai intervenuto il giudicato interno. 4. Non v'è dunque alcuna possibilità da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] mune, in questa sede, di rimettere in discussione in alcun modo quanto ormai divenuto irretrattabile, a seguito della formazione del giudicato interno. 9RG n. 10110/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 4.1. Senza contare che le due pronunce indicate nel ricorso per cassazione (Cass. n. 16558 del 2015 e n. 16756 del 2022) sono state successivamente superate dalla giurisprudenza di questa Corte. Ed infattil'azione diretta del fornitore nei confronti dell'ammini- stratore o funzionario che, ai sensi dell'art. 191, c. 4, T.U.E.L. abbia consentito l'acquisizione di beni o servizi può essere esperita unica- mente quando la delibera comunale sia priva dell'impegno contabile e della sua registrazione sul competente capitolo di bilancio e non anche nell'ipotesi in cui tali requisiti siano stati rispettati, ancorché sussista l'invalidità del contratto concluso dall'ente locale per as- senza di forma scritta, non potendo operare, in tali ipotesi, in caso di invalidità del titolo negoziale, il meccanismo di sostituzione nel rapporto obbligatorio previsto dalla legge. Ne consegue che il forni- tore può in tali circostanze promuovere l'azione di ingiustificato ar- ricchimento nei confronti dell'ente comunale, nella ricorrenza dei presupposti di legge (Cass., n. 5480 del 2024). 5. Quanto, invece, alle critiche relative all'erronea applicazione delle tariffe professionali per la determinazione dell'indennizzo ed alla liquidazione dello stesso tenendo conto anche del lucro cessante, non può che richiamarsi il principio di diritto enunciato da questa Cortecon ordinanza n. 2823 del 2022, alla quale la Corte d ' appello si è correttamente uniformata. Questa Corte, infatti, con ordinanza n.2823 del 2022 ha stabilito che la Corte territoriale «ha ritenuto erroneamente di non poter prendere in considerazione la tariffa professionale come parametro orientativo utilizzabile per la determinata dell'indennizzo, seppur de- curtandola delle eventuali voci aggiuntive che determinerebbero il conseguimento di un pieno corrispettivo contrattuale, in tal modo discostandosi dalprevalente orientamento di legittimità in materia». 10RG n. 10110/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], questa Corteha anche affermato, che «la Corte territo- riale, ritenendo di non poter liquidare l'indennizzo in via equitativa per la mancata prova da parte del professionista “in ordine alla pos- sibilità o alla particolare difficoltà di dimostrare il danno nel suo esattoammontare”, è incorsa in violazione del parametro normativo indicato nel terzo motivo, ben potendo l ' indennizzo di cui all ' art.2041 c.c. “formare oggetto di una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche ufficiosa (vedi Cass. 14670 del 2019), senza necessità che sia la parte interessata a dover fornire prova della impossibilità di determinare l'indennizzo nel suo esatto ammontare». Ebbene la Corted'appello, in sede di rinvio, si è pienamente ade- guata ad entrambi i principi di diritto, richiamando proprio l'ordi- nanza n.2823 del 2022, per la quale «la tariffa professionale costi- tuisce parametro orientativo utilizzabile per la determinazione dello indennizzo, che, in assenza di prove, può essere liquidato in via equi- tativa». Inoltre, la Corte d ' appello, in sede di rinvio, nel fare proprie le conclusioni del CTU, ha mostrato di applicare l'insegnamento di cui alla pronuncia di questa Corte n. 1470 del 2019, indicata anche nell'ordinanza n. 2823 del 2022, che ha enunciato il principio di di- ritto. Pertanto, la diminuzione patrimoniale ("depauperatio") subita dall'autore di una prestazione d'opera in favore della P.A., in assenza di un contratto valido ed efficace, da compensare ai sensi dell'art.2041 c.c., non può essere fatta coincidere con la misura del com- penso calcolato mediante il parametro della tariffa professionale e nel rispetto dei fattori di importanza dell'opera e del decoro della professione (art. 2233 c.c.) ma, oltre ai costi ed esborsi sopportati (danno emergente), deve comunque ricomprendere quanto neces- 11RG n. 10110/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio sario a ristorare il sacrificio di tempo, nonché di energie mentali e fisiche del professionista (lucro cessante), del cui valore si deve tener conto in termini economici, al netto della percentuale di guadagno. A causa della difficoltà di determinazione del suo preciso ammontare, l'indennizzo può formare oggetto di una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche officiosa(Cass., sez. 1, 29/5/2019, n. 1470). Nella determinazione dell'indennizzo si è dunque tenuto conto anche di quanto necessario a ristorare il sacrificio di tempo, nonché di energie mentali e fisiche del professionista (lucro cessante) al netto della percentuale di guadagno; dunque,in ossequio al principio di diritto sopra enucleato. 6. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico della ricorrente si liquidano come da di- spositivo. P.Q.M rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare in favore del controricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spes