Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04488/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] l'ARDO; . [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO .

Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagine 4-5, ove la corte stabilisce che "seppur controversa la dimensione conoscitiva del dolo, trattandosi di stabilire quanto ampia debba essere la conoscenza del carattere delittuoso della res, è approdo unanime in giurisprudenza che non sia necessario avere una conoscenza specifica, ossia la rappresentazione del fatto nella sua completa materialità e qualificazione giuridica, essendo invece sufficiente la conoscenza degli aspetti essenziali dell'illecito presupposto secondo la valutazione parallela propria della sfera laica, tale cioè che l'uomo medio possa percepire, alla stregua di comuni regole di esperienza, il carattere antigiuridico del fatto; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pag. 6-7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato che il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] l'ARDO; . [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO . Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagine 4-5, ove la corte stabilisce che "seppur controversa la dimensione conoscitiva del dolo, trattandosi di stabilire quanto ampia debba essere la conoscenza del carattere delittuoso della res, è approdo unanime in giurisprudenza che non sia necessario avere una conoscenza specifica, ossia la rappresentazione del fatto nella sua completa materialità e qualificazione giuridica, essendo invece sufficiente la conoscenza degli aspetti essenziali dell'illecito presupposto secondo la valutazione parallela propria della sfera laica, tale cioè che l'uomo medio possa percepire, alla stregua di comuni regole di esperienza, il carattere antigiuridico del fatto; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pag. 6-7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato che il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
Sentenza Cassazione n. 04488/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris