CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 marzo 2023
Cassazione n. 41347/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avvocato generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, investito di richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., con l'ordinanza in preambolo confermava la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 24 novembre 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen, nonché per alcuni reati satellite, tutti aggravati dall'art. 416-bis.1 cod. pen. A [OSCURATO:PERSONA] - già intraneo al clan Mazzarella e autore, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (commesso nel 1999 e per il quale è stato condannato alla pena di vent'anni di reclusione) — è contestato nell'imputazione provvisoria di avere, dopo la sua scarcerazione (avvenuta nel marzo 2018), contribuito a dirigere l'organizzazione mafiosa predetta, occupandosi in particolare, nel territorio della Maddalena, della gestione dei profitti illeciti derivanti dalle attività estorsive e usurarie, nonché delle piazze di spaccio di sostanze stupefacenti. 2. Il Tribunale del riesame, nel riepilogare il quadro di gravità indiziaria, ricordava che esso era costituito, in massima parte, dagli esiti delle operazioni d'intercettazione ambientale, autorizzate con decreto n. 935/2018 del 26 marzo 2018, eseguite all'interno dell'abitazione dello stesso indagato, cui egli aveva preso parte, nonché dalle dichiarazioni del fratello, [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], collaboratori di giustizia. Da tali risultanze investigative si deduceva, secondo il medesimo provvedimento, lo stabile e duraturo inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del sodalizio mafioso, avendo lo stesso interloquito con i vertici e con sodali sui temi di mafia, sui reati-fine, sulle dinamiche afferenti la leadership della famiglia Mazzarella, oltre che condiviso preoccupazioni circa i dissidi tra gli appartenenti ai vari "sottogruppi" del clan, sul numero di detenuti da mantenere, sulle estorsioni in corso e da compiere, sulla gestione dei relativi proventi. In ragione di tali elementi, ulteriormente arricchitisi successivamente all'esecuzione dell'ordinanza cautelare delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie della coindagata [OSCURATO:PERSONA], non poteva dubitarsi, per il Tribunale, della partecipazione, con ruolo di spicco, di [OSCURATO:PERSONA] al clan Mazzarella. In ordine alle esigenze cautelari, il collegio del riesame richiamava la duplice presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in punto di sussistenza dei pericula libertatis e di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere (presunzione, quest'ultima, dal carattere assoluto), e motivava comunque in positivo il riscontro di entrambi i profili. 3. Ricorre per cassazione l'indagato, tramite il difensore di fiducia, sulla base di un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata risposta del Tribunale all'eccezione difensiva di inutilizzahilità delle intercettazioni ambientali autorizzate con decreto n. 935/2018 del 26 marzo 2018. Lamenta il difensore che il giudice della cautela avrebbe erroneamente valutato l'eccezione sotto il profilo della completezza della motivazione (che reputava sussistente), mentre la difesa aveva piuttosto censurato l'uso distorto che la Pubblica accusa aveva fatto di quel mezzo, attivato in via preventiva sulla base di elementi indiziari del tutto insussistenti a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 3. l'Avvocato generale, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 28 marzo 2023, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo di censura è manifestamente infondato e, come tale, non supera il vaglio di ammissibilità. Va preliminarmente osservato, come peraltro segnalato dall'Avvocato generale nella requisitoria scritta, che la difesa non lamenta che il decreto autorizzativo delle intercettazioni ambientali di cui si tratta sia motivato con la tecnica della motivazione per relationem, così come chiarito nell'ordinanza impugnata (p. 3 e 4) e, anzi, lo dà per acquisito, dubitando invece della sussistenza dei presupposti per la sua emissione e, segnatamente, il difetto di indizi di colpevolezza. Si tratta, dunque, di una censura del tutto nuova ed eccentrica rispetto all'originaria doglianza prospettata dinnanzi al Tribunale del riesame che, invero, verteva sulla motivazione, a dire della difesa inesistente ovvero carente, del decreto, siccome resa con la tecnica del rinvio a quella del Pubblico ministero. La censura non è, dunque, consentita. Va infatti in proposito ricordato che, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3 n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505- 03: Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018 - dep. 12/04/2018, Contardo, Rv. 272982). Allorquando il ricorrente — come nel caso che ci occupa - afferma essere erronea la valutazione iniziale della congruità indiziaria per disporre l'intercettazione (senza addurre vizi di motivazione intrinseca del decreto autorizzativo, superati dall'ordinanza impugnata e non riproposti in questa sede), chiedendo alla Corte la diversa valutazione degli stessi, prospetta censura intrinsecamente inammissibile. La doglianza è, poi, non consentita sotto altro profilo e, segnatamente, sul punto specificamente evocato dal motivo di ricorso dell'inutilizzabilità delle intercettazioni per un asserito «uso distorto» del mezzo di ricerca della prova. E', invero, costante la giurisprudenza di legittimità nell'affermare che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'inesistenza della gravità indiziaria ritenuta dal giudice che ha emesso il decreto di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche, poiché il sindacato del giudice di legittimità nell'esame delle questioni processuali comprende il potere di esaminare gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, ma non anche quello di interpretare in modo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti a base della questione, se non nei limiti del rilievo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione (Sez. 5, Sentenza n.19388 del 26/02/2018, Monagheddu, Rv. 273311). 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e — per i profili di colpa correlati all'irritualità delle impugnazioni (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.f P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.