CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 25284/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5374/2019 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difes a da gli avv oca ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenzadella [OSCURATO:PERSONA] MILANOn. 32 72 /2018 depositata il05/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2012 la subappaltatrice [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio di- nanzi al Tribunale di Varese la committente Provincia di Varese per: (a) la condanna al pagamento di oltre € 289.000 a titolo di credit o al corrispettivo di un appalto di opere stradali, che era stato stipulato in 2di 8 – 5374 /201 9 – S2 – CC 27/04/2023 ( 24 ) – [OSCURATO:PERSONA]. veste di appaltatrice dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi fusasi con la Co- struzioni stradali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].), nonché in via subordi- nata per: (b) il risarcimento del danno da inosservanza delle disposi- zioni sui pagamenti negli appalti pubblici. Nel contratto di subappalto, tra l’attrice e la [OSCURATO:PERSONA] s.pa. si prevedeva (a seguito di una modifica successiva) che il pagamento del corrispettivo avvenisse tra- mite cessione dei crediti vantati dall’appaltatrice nei confronti della committente. Il 4/5/2006 la cessione veniva notificata dalla subappal- tatrice allaProvincia di Varese, senza alcun esito, cosic ché la subap- paltatrice conveniva in giudizio l’appaltatrice, otteneva un titolo esecu- tivo ex art. 186ter c.p.c. e su questa base procedeva con un pignora- mento di crediti, ove la committente figurava in veste di terzo debitor debitoris. Sopravveniva però la dichiarazione di fallimento dell’appal- tatrice. La subappaltatrice da un lato insinuava il proprio creditoal pas- sivodel fallimento, dall’altro conveniva la committente nel giudizio che giunge al giudizio di questa Corte dopo che le domande della subap- paltatrice sono state rigettate in primo e in secondo grado, essendosi accolta l’eccezione sollevata dalla committente che la cessione dei cre- diti è inefficace nei suoi confronti. Ricorre l’attrice con due motivi, illustrati da memoria. Resiste la con- venuta con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo si censura che non sia stata applicata la disciplina che prevede l’assenso tacito del debitore alla cessione dei crediti. Sideduce violazione degli artt. 69 e 70 r.d. 2440/1923, nonché degli artt. 26 l. 109/1994 e 115 d.p.r. 554/1999. La ricorrente si rife- risce al regolamento di attuazione (d.p.r. 554/1999) della l. 109/1994, legge quadro in materia di lavori pubblici . L’ art. 26 co. 5 l. 109/1994 estende la disciplina della cessione dei crediti di impresa (l. 52/1991) 3di 8 – 5374 /201 9 – S2 – CC 27/04/2023 ( 24 ) – [OSCURATO:PERSONA]. ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti - per quanto in questa sede rileva –ai contratti di appalto di lavori pubblici. In sede di regolamento diattuazione (art. 115 d.p.r. 554/1999 ) si prevede che le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto, stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata, notificata all'amministrazione debitrice, poss a no essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari, il cui oggetto sociale prevedal’acquisto di crediti di impresa. La parte ricorrente censura che tale disciplina,nella parte in cui pre- vede chela cessione del credito sia efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla noti- fica» dell’atto di cessione nei suoi confronti( cf r. art. 115 co. 3 d.p.r. 554/1999)non sia stata ritenuta applicabile nel caso di specie, poiché il cessionario non è una banca o un intermediario finanziario. Nella parte censurata, la sentenza argomenta essenzialmente che : (a) l’appalto è assoggettato agli artt. 69, 70 r.d. 2440/1923, in consi- derazione della natura dell'appaltante e dell’attività svolta dal preteso cessionario; (b) la Provincia di Varese non ha acconsentito alla ces- sione; (c) l’art. 115 d.p.r. 554/1999 di attuazione della l. 109/1994 in materia di lavori pubblici prevede che le cessioni dei crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo dì corrispettivo di ap- palto possono essere effettuate dagli appaltatori a banche o interme- diari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia,il cui oggetto preveda l'esercizio dell’attività di acquisto di crediti di im- presa; (d) pertanto le cessioni di crediti verso amministrazioni pubbli- che sono vietate, a meno che il cessionario sia una banca o un inter- mediario finanziario. 2.1.- Il primo motivo di ricorso è fondato. 4di 8 – 5374 /201 9 – S2 – CC 27/04/2023 ( 24 ) – [OSCURATO:PERSONA]. L’art. 9 all. E l. 2248/1865prevede che «Sul prezzo dei contratti in corso»non possa aver effetto alcun sequestro né « cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata».La disposizione apporta de- roga alla disciplina di diritto comune della libera cedibilità dei crediti. Nelle parole dell’art. 1538 co. 1 c.c. 1865: «La […] cessione di un cre- dito è perfetta e la proprietà se ne acquista di diritto dal […] cessionario al momento che si è convenuto sul credito […] da cedersi e sul prezzo»),mentre l’«intimazione al debitore della seguita cessione» op- pure l’accettazione di questi con atto autentico serve al cessionario uni- camente ad avere diritto verso i terzi (art. 1539). Se è vero che tale deroga costituivauna delle manifestazioni della «conquista della spe- cialità» da parte del diritto amministrativo, è altrettanto vero che «il nucleo tradizionale della contrattualità amministrativa – appalti e for- niture – era stato resti tuito alla cognizione dell’autorità giudiziaria e alla disciplina del codice civile, integrata anche da una specifica nor- mativa di settore sui lavori pubblici (legge 21 marzo 1865, n. 2248, all. F)». In particolare, prevedeva l’art. 339all. F l. 2248/1865, abrogato dal d.pr. 554/1999, che fosse «vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura, le quali non siano riconosciute » . D isponeva poi l’art. 351all. F l. 2248/1865 , ancora vigente al tempo della cessione del credito in questione: «aicreditori degli appaltatori di opere pubbli- chenon sarà concesso verun sequestro sul prezzo di appalto durante la esecuzione delle stesse opere, salvo che l’Autorità amministrativa, dacui l'impresa dipende, riconosca che il sequestro non p o ssa nuocere all'andamento ed alla perfezione dell'opera. Potranno però essere senz'altrosequestrate le somme che rimarranno dovute ai suddetti ap- paltatoridopo la definitiva collaudazione dell'opera » . 5di 8 – 5374 /201 9 – S2 – CC 27/04/2023 ( 24 ) – [OSCURATO:PERSONA]. L’art. 351 cit. contiene già , in nuce , un’ indicazione normativa che orienta la soluzione. Laddove si tratti di appalto di opere pubbliche, la deroga serve a consentire alla pubblica amministrazione diriconoscere che la cessione del credito nonpregiudichi «l'andamento» e la « perfe- zione dell'opera», tanto che i crediti ritornano a poter essere libera- mente ( «senz’altro») sequestrat i /cedut i dopo il collaudo definitivo dell’opera. Accennando alla conclusione: ove il cessionario sia un subappalta- tore, res ipsa loquiturnel senso che la cessi one non pregiudic hi «l'an- damento» e la «perfezione dell'opera». Dall’art. 9 all. E l. 2248/1865 si può certamente arguire che il riconoscimento da parte della pubblica amministrazione dell’inesistenza di pregiudizio debba trovare manife- stazione in un apposito atto di «adesione». Epperò l’art. 353 all. F l. 2248/1865 (al pari del men tovato art. 339) ritorna già ad esprimersi in termini più sfumati: «Quando a termini dell'art. 351 l'Amministra- zione riconosca di poter an nuire [il corsivo è nostro, n.d.r.] alla con- cessione di sequestri, saranno questi preferibilmente accordati ai cre- ditori per indennità, per mercedi di lavoro e per somministrazioni di ogni genereche si riferiscano all'esecuzione delle stesse opere » . 2.2. -Tali sono i lineamenti di fondo che indirizza no l’interpretazione dell’evoluzione normativa egiurisprudenziale successiva. R ichiama ndo gli artt. 9 all. Ee 351 all. F della l. 2248/1865, l’art. 70 r.d. 2440/1923 dispone che la cessione dei crediti verso lo Stato, derivanti da contratti di somministrazione, fornitura o appalto, possa avvenire, quando tali contratti sono in corso, solo previa adesione dell'amministrazione. Il fatto che la necessità dell’adesione sia limitata al periodo in cui i con- tratti sono in corso di esecuzione conferma checiò rinviene la sua ra- gione non già in ungenerico riconoscimento di privilegio dell’interesse pubblico rispetto all’interesse dei privati, bensì in una esigenza 6di 8 – 5374 /201 9 – S2 – CC 27/04/2023 ( 24 ) – [OSCURATO:PERSONA]. circostanziata di consentire allapubblica amministrazione di verificare, durante l’esecuzione di contratti di durata,che il fornitore non si privi delle risorse finanziarie per adempiere attraverso una inopportuna ces- sione del credito (cosìCass. 9789/1994). Nel senso di arginare un im patto indifferenziato del requisito dell’adesione della p.a.,può leggersi la conclusione cui perviene Cass.981/2002, secondo la quale il divieto di cessione senza l'adesione della p.a. si applica solamente ai rapporti di durata,come l'appalto e la som- ministrazione (o fornitura), per i quali il legislatore ha ravvisato, in de- roga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il con- senso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione del contratto. L’argomentazione muove dall’esame dellaquestione se la disposizione originaria dell'art. 9 all. E l. 2248/1865, che nella sua generalità concerne tutti i contratti, sia stata confermata da quella successiva dell'art. 70 r.d. 2440/1923, op- pure se la seconda abbia ristretto la portata della prima, limitando la necessità dell'adesione della p.a. solo alla cessione di determinati cre- diti, cioè appunto per quelli derivanti dall'esecuzione di contratti di somministrazione, di appalto o di fornitura. A d avviso di Cass.981/2002, preferibile è quest'ultima tesi: infatti, ove lo Stato agisca secondo il diritto dei privati, le disposizioni che riconos cono alla p.a. privilegiche restringono l'autonomia negoziale sono da interpreta re in senso restrittivo, in linea con l'art. 41 co. 1 cost., per cui è da ritenersi che la disciplina di cui all'art. 9 cit. sia stata abrogataper incompatibi- lità, per tutti i casi nei quali non è espressamente richiamata dall'art. 70 r.d. 2440/1923. Contribuisce ad orientare la soluzione della questione de qua anche l'art. 18 co.3bis l. 55 / 1990 ove si prevede che la pubblica amministra- zione aggiudicatrice di opere di appalto con facoltà di subappaltoindichi 7di 8 – 5374 /201 9 – S2 – CC 27/04/2023 ( 24 ) – [OSCURATO:PERSONA]. nel bando di gara se provvederà al pagamento delcorrispettivo diret- tamenteal subappaltatore ovvero tramite l'appaltatore . P er il carattere precettivo ditale disposizione, cfr. Cass 9386/2020 . In una prospettiva diretta ad agevolarel’esecuzione del contratto di appalto di lavori pubblici si collocala stessa estensione- ex art. 26 co. 5 l. 109/1994 -della disciplina della cessione dei crediti di impresa (l. 52/1991) ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti ap- puntodai contratti di appalto di lavori pubblici (oltre che di concessione di lavoripubblici di progettazione nell'ambito della realizzazione di la- vori pubblici). 2.3. - Cosicché , in caso di subappalto, la stessa prospettiva ispirata dall’esigenza di agevolare l’esecuzione del l’ appalto di opere pubbliche –segnatamente, attraverso la diretta disposizione di provvista finan- ziariaa chi concorre ad eseguire i lavori - induce ad estendere anche alle ipotesi, come il caso di specie, in cui il cessionario sia un subap- paltatorela regola (ad instar dell’ art. 115 co. 3 d.p.r. 554/1999 ) che la cessione del credito al corrispettivo di appalto sia efficace ed oppo- nibile alla pubblica amministrazione (committente, debitrice ceduta), ove quest’ultima non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al ce- dente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica dell’atto di cessione nei suoi confronti. Infatti, si tratta di una regola che esprime un adeguato punto di equilibrio tra quella esigenza di agevolazione, il potere di controllo affidato alla pubblica amministrazione e –da ultimo, ma non per ultimo d’importanza -il minore sacrificio possibile del prin- cipio generale della cedibilità del credito senza necessità del consenso del debitore. In conclusione, il primo motivo è accolto. 8di 8 – 5374 /201 9 – S2 – CC 27/04/2023 ( 24 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 3. –L’accoglimento del p rimo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo con cui si censura - con riferimento alla domanda ri- sarcitoria - che non si sia ravvisata illegittimità nella condotta della committente che non ha sospeso il pagamento del corrispettivo all’ap- paltatrice in presenza di diritti di credito assegnabili forzatamente alla subappaltatrice. Si deduce violazione degli artt. 1460, 2043 c.c., 18 l. 55/1990,nonché violazione dell’art. 112 c.p.c. e omesso esame circa fatto decisivo. 4. –In sintesi, è accolto il primo motivo, è assorbito il secondo mo- tivo, è cassatala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, è rinviatala causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composi- zione, cuiè demanda to altresì di liquidare le spese del giudizio di legit- timità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il seco