CassazionesentenzaSezione UDecisione del 13 novembre 2023
Cassazione n. 23307/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere - hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 4244/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 4 [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e rappresentantelegale pro - tempore , [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti MARIO P. CHITI ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - e REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente pro - tempore , rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) dell’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma, Piazzale delleBelle Arti n. 8; -controricorrente - avverso la sentenza n. 169/2023 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/6/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 13/11/2023, il Tribunale Superiore delleAcque Pubbliche ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato il Consorzio 4 [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento,in favore degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], dei danni dagli stessi subitiin conseguenza all'allagamento dei terreni di loro proprietà, nella specie dovuto alla mancata esecuzione, da parte del Consorzio convenuto,delle opere necessarie a garantire il regolare deflusso della reteidrica dei fondi. 2. A fondamento della decisione assunta, il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato la correttezza della decisione del primogiudice nella parte in cui - premessa l'avvenuta interruzione del periodo di prescrizione eccepito dal Consorzio convenuto – aveva adeguatamente ricondotto la responsabilità di quest’ultimo alla fattispeciedi cui all’art. 2051 c.c., sussistendone tutti i presupposti di fatto e di diritto, nonché nella parte in cui aveva escluso la responsabilitàconcorrente della Regione Toscana o degli altri fattori di conformazione naturale dei terreni denunciati dal Consorzio, evidenziandoinfine la corretta determinazione dell’entità concreta dei dannisubiti dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA], il Consorzio 4 [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di sei motivi d’impugnazione. 4. [OSCURATO:PERSONA] e la Regione Toscana resistono ciascuna con un propriocontroricorso. 5.Il sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione haconcluso per iscritto, invocando la dichiarazione di inammissibilità delricorso per tardività. 6.[OSCURATO:PERSONA] 4 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Dev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso proposto dal C onsorzio 4 B asso Valdarno, avendo quest’ultimo proposto tale ricorso dopo la scadenza del termine di legge per impugnare. 2. Osserva il Collegio (sulla scia dell’insegnamento di queste SezioniUnite: cfr. Sez. U, Sentenza n. 2502 del 04/02/2020 ) come sia ormaida tempo sancito , con riguardo all ’ appello proposto avverso le sentenze dei T ribunali regionali delle acque pubbliche, che la comunicazione della sentenza, quand ’ anche operata a mezzo posta elettronicacertificata ( m a in quanto ne contenga anche il dispositivo perintero), è idonea - essendo venuto meno da ancor più tempo ogni approdo ermeneutico sulla rilevanza anche a quei fini della registrazionedella sentenza e della successiva ulteriore comunicazione deldispositivo prevista dalla legge speciale - a fare decorrere il termine per l'impugnazione previsto dal primo comma dell'art. 189 del r.d. 1775/1933in relazione alla notificazione prevista dal terzo comma del precedenteart. 183. 3.Infatti, la giurisprudenza sul punto da anni adottata dal Tribunale superiore delle acque pubbliche si fonda sulla rilevata specialità del sistema delle impugnazioni nel rito delle acque pubbliche, imperniato sull’accelerazione dei tempi mediante rilievo immediato all ’ attività di comunicazione del solo dispositivo imposta all'ufficio che emette la sentenzada impugnare. 4. Ora,non si ha ragione di prevedere un trattamento differenziato perla proposizione del ricorso per cassazione rispetto alle conclusioni raggiunteper la proposizione dell'appello: sicché deve concludersi che pure ai fini del decorso del termine speciale per proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche (che è di soli quarantacinque giorni in virtù del dimezzamentodi quello previsto dalla norma del codice di rito vigente peril ricorso per cassazione al tempo dell'entrata in vigore del testo unicodelle acque pubbliche) rileva la comunicazione ai sensi dell'art.133cod. proc. civ., con qualunque mezzo avvenuta e quindi finanche oveeseguita - se ed in quanto concretamente operativa - con posta elettronicacertificata, del testo integrale del dispositivo della sentenza delTribunale superiore delle acque pubbliche ( cfr. pagg. 10 - 11 di Sez. U,n. 2502 del 04/02/2020 , cit. ) ; 5.In forza di tale principio (che non soffre della limitazione alle sole sentenze del TSAP emesse in unico grado, per le quali è pacifica la decorrenza del termine per impugnare dalla notificazione del dispositivo a cura della Cancelleria: v., da ultimo, Cass., Sez. U, n. 9313del 22/03/2022, Rv. 664411 – 01, che argomenta altresì attorno alla conformità di tale principio alle norme della CEDU), il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, poiché lo stesso Consorzio ricorrenteafferma (cfr. pag. 2 del ricorso) che la sentenza del TSAP, “pubblicatain data 13.11.2023” è stata “notificata dalla Cancelleria ai sensi del D.L. n. 179/2012 in data 13.11.2023” . I l ricorso risulta notificatoil 9 febbraio 2024 e, dunque , ben oltre il termine di 45 giorni previstodalla legge. 6.Rispetto alle argomentazioni sin qui esposte non costituisce una contraddizione il principio (richiamato dal Consorzio ricorrente) stabilitoda Cass ., S ez. U , Sentenza n. 22430 del 21/09/2018, secondo cui“alla stregua del consolidato insegnamento di queste Sezioni Unite […]il ricorso alle medesime proposto avverso le sentenze del [OSCURATO:PERSONA] pubbliche ̀ disciplinato dalle norme del vigente codice di procedura civile che regolamentano l'ordinario ricorso per cassazione, atteso che il rinvio operato dall'art. 202 del r.d. n. 1775 dei 1933 alla disciplina del codice processuale dei 1865 non deve intendersi come recettizio, ma come rinvio formale, ossia non alle specifichenorme richiamate, bensì al contenuto di esse come mutato neltempo ( Sez. U, n. 34 del 29/01/2001 ; SSUU 26127/16)”. 7.Da questa prospettiva, secondo l’argomentazione sostenuta dal Consorzio, applicando le norme relative alle impugnazioni secondo il codicedi procedura civile vigente, occorrerà ritenere modificata anche la norma relativa alla decorrenza del termine per l’impugnazione per cassazione, che muoverebbe, non più dalla notificazione a cura della cancelleria del dispositivo della sentenza del TSAP, bensì dalla notificazione, su iniziativa di parte , della stessa sentenza nella sua interezza. 8.Da qui, essendo mancata l'iniziativa di notificazione della parte, la decorrenza del termine lungo, idoneo a rendere tempestiva la proposizionedell'odierno ricorso.9. Tali argomentazioni , tuttavia, non sono pertinenti al caso di specie,poiché il principio del rinvio non recettizio ( bensì formale ) , con conseguente applicazione delle norme così come mutate nel tempo, deveritenersi valevole unicamente in difetto di una norma specifica a cuisia affidata la disciplina della materia in modo espresso (in tal senso v. ex plurimis , Sez. U, n. 23838 del 23/12/200 ; Sez. U, n. 5693 del 29/10/1981.Da quest’ultimo punto di vista, il richiamo che l’art. 208 t.u. compie alle regole del codice di procedura civile , opera con riguardoalle corrispondenti norme del codice di procedura vigente (cfr. Cass.,Sez. U, n. 3113 del 2017 ) . 10.Viceversa, l à dove, come nella specie, il t.u. disciplina in modo specifico forme e termini per l’impugnazione, il richiamo della normativa dettata da una norma particolare del codice di procedura civile(del 1865), su cui il testo unico opera una dimidiazione, impone la considerazione, come base di computo , de l termine di 90 gg. previsto dal codice di rito allora vigente (cfr. Sez. U, n. 15144 del 11/07/2011). 11. Sulla base di tali premesse, rilevata l’intempestività della proposizionedell’impugnazione, dev’essere dichiarata l’inammissibilità delricorso del ricorso. 12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 13.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del Consorzio ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso,in favore delle parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate, per [OSCURATO:PERSONA] , in complessivi euro 5.000 ,00, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge e, per la Regione Toscana,in complessivi euro 4 . 0 00,00, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori comeper legge . Aisensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza de