CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 38515/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Foggia per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1, 1- bis e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990. n. 309 ([OSCURATO:PERSONA], 9 settembre 2021). Ritenuto che il primo motivo (mancanza e manifesta illogicità della motivazione, erronea applicazione di legge con riguardo alla ritenuta responsabilità) non è stato devoluto con l'atto di appello; e che il secondo motivo (afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche) riproduce, in modo peraltro assai generico, profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza di appello (si vedano le pp. 3, 4 e 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensore .11 Presidente