CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21454/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdate-a4A4s0-a-ge~ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 165 R.G. n. 44451/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze relativi a motivi di appello oggetto di rinuncia (la richiesta di assoluzione perché il fatto non sussiste, con cui si contestava la "prova del fatto" al di là di ogni ragionevole dubbio) e comunque preclusi (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1