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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34021/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario per cassazione avverso la sentenza n. 28001/2025 con la quale la Prima sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ordinario proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di associazione di tipo mafioso e trasferimento fraudolento di valori; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo del ricorso - che deduce l'errore percettivo in cui sarebbe incorso il giudice di legittimità in relazione alla determinazione della pena, oggetto di censura nel ricorso ordinario - è aspecifico in quanto le deduzioni cui esso è affidato difettano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823); [OSCURATO:PERSONA] che la decisione in verifica ha dichiarato infondate le censure relative alla individuazione del minimo edittale per il delitto di associazione di tipo mafioso, in quanto la fattispecie aggravata dal carattere armato dell'associazione, all'epoca dei fatti, prevedeva, quale minimo edittale, la pena di nove anni di reclusione, come correttamente individuato dalla corte di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario per cassazione avverso la sentenza n. 28001/2025 con la quale la Prima sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ordinario proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di associazione di tipo mafioso e trasferimento fraudolento di valori; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo del ricorso - che deduce l'errore percettivo in cui sarebbe incorso il giudice di legittimità in relazione alla determinazione della pena, oggetto di censura nel ricorso ordinario - è aspecifico in quanto le deduzioni cui esso è affidato difettano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823); [OSCURATO:PERSONA] che la decisione in verifica ha dichiarato infondate le censure relative alla individuazione del minimo edittale per il delitto di associazione di tipo mafioso, in quanto la fattispecie aggravata dal carattere armato dell'associazione, all'epoca dei fatti, prevedeva, quale minimo edittale, la pena di nove anni di reclusione, come correttamente individuato dalla corte di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M
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