CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26500/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e letta la memoria depositata dal difensore dell'imputata; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna dell'imputata per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., con il quale si eccepisce il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto è inammissibile, in quanto manifestamente infondato; Considerato, invero, che la Corte di appello con motivazione congrua ha confermato la statuizione del Tribunale (dando atto del mero errore materiale in cui il primo giudice è incorso indicando, in una parte della motivazione, in modo erroneo il nominativo dell'imputata, di tal che nessuna nullità della sentenza di primo grado è ipotizzabile) in merito all'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. A tal fine ha evidenziato (pag. 2 s.) la distanza percorsa al di fuori dell'abitazione e il luogo nel quale l'imputata si è recata (una sala giochi), unitamente alla infondatezza della tesi difensiva secondo la quale la Pisanti era evasa con l'intenzione di recarsi in ospedale; elementi giudicati non illogicamente indicativi della circostanza che il fatto commesso non può essere considerato lievemente offensivo; Considerato che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d