CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17915/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
16/10/1975 avverso la sentenza del 03/10/2025 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con un unico motivo di ricorso, la mancata concessione dei beneficio della sospensione condizionale della pena; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 61 comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per motivi diversi da quelli consentiti ai sensi dell'art. 448„ comma 2-bis, cod. proc. pen., e su questione estranea al negozio processuale e non pme,\» dalle parti quale condizione per la sua efficacia; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delL-e ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P P.Q.M