CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 febbraio 2024
Cassazione n. 04976/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10601/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 190, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 1299/2019 depositata il 27/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] (oggi incorporata da [OSCURATO:PERSONA]) convenne [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al tribunale di Genova allegando di essere cessionaria, in forza di un contratto di factoring, dei crediti della società [OSCURATO:PERSONA] portati da sei fatture dell’anno 2009 . Sostenne di aver notificato le cessioni alla debitrice [OSCURATO:PERSONA] e ne chiese la condanna all’adempimento. Nella resistenza della convenuta, che aveva eccepito, tra l’altro, di non aver mai ricevuto la notifica degli atti di cessione e che i debiti erano stati già estinti, il tribunale accolse la domanda , assumendo , invece, che era stata fornita la prova della notifica della cessione e che i pagamenti di Poste erano intervenuti dopo codesta, così da non possedere effetto liberatorio per la debitrice. La corte d’appello di Genova ha riformato la decisionesulla base dell’argomento – ritenuto assorbente di ogni ulteriore questione sollevata nei motivi di gravame –che la notifica della cessione non era stata fatta all’indirizzo indicato nel contratto (e risultante pure dalla visura camerale) quale sede di [OSCURATO:PERSONA] – in Roma, viale Europa n. 190) - ; e ra stata fatta invece al civico 175. La circostanza che la cessionaria avesse dimostrato che il civico 175 individuasse il medesimo stabile in cui era situata la sede di [OSCURATO:PERSONA] non poteva ritenersi idonea a superare l’irregolarità della notificazione, poiché questa, ove l’indirizzo sia specificamente indicato nell’atto, per produrre i propri effetti deve essere effettuata al domicilio eletto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione in due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], incorporante la [OSCURATO:PERSONA], ha depositato una memoria. Ragioni della decisione I. – Col primo mezzo, deducendo v iolazione e falsa applicazione degli artt. 329 e 342 cod. proc. civ., la ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per violazione del giudicato formatosi su un capo autonomodella sentenza di primo grado non specificamente impugnato, avendo il tribunale accertato irrevocabilmente che entrambi i numeri civici 175 e 190 contraddistinguevano il medesimo edificio ove [OSCURATO:PERSONA] ha la sede legale. Col secondo deduce la violazione o falsa applicazione degli artt.46, 47, 1264 e 1335 cod. civ. c.c. per non aver la corte d’appello considerato che la cessione del credito era stata comunque inoltrata all’indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., essendo stat a accertata , con statuizione del tribunale passata in giudicato, la coincidenza dell’indirizzo al quale era stata notificata la cessione per l’appunto con la sede legale della destinataria, attesa l’identità tra il luogo di notifica della cessione (viale Europa 175) e l’ indirizzo indicato alla camera di commercio e nello stesso contratto (vialeEuropa 190). E difatti il giudice di primo grado aveva stabilito che anche gli avvisi di ricevimento delle raccomandate recavano il timbro di ricevuta di [OSCURATO:PERSONA] sebbene presso il civico 175, così dimostrando il fatto dell’esistenza di uffici di Poste anche presso il detto civico. II. - Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, è fondato nel senso che segue. Risulta inesplicato, nella motivazione della sentenza d’appello, il riferimento a un “domicilio eletto”. Di contro, per ciò che attiene alla conoscenza degli atti negoziali vale il generale principio di presunzione discendente dall’art. 1335 cod. civ., che fa leva sulla nozione di “indirizzo del destinatario” quale specifica figura di localizzazione ai fini di qualunque dichiarazione recettizia. L'indirizzo del destinatario, presso il quale deve giungere la dichiarazione recettizia, non necessariamente coincide con i luoghi di individuazione delle persone fisiche (domicilio, residenza, dimora) o degli enti collettivi (la sede), ben potendo identificarsi anche in un diverso luogo, purché preventivamente indicato dal destinatario stesso in ragione di un collegamento anche di altra natura. In conclusione, ciò che rileva è che il luogo indicato , nel quale la notifica sia avvenuta, rientri nella sfera di dominio e di controllo del destinatario dell’atto (v. Cass. Sez. 3 n. 19524-19). III. - Nella concreta fattispecie la corte d’appello ha ri gettato la domanda della banca cessionaria perché –ha detto - la pur dimostrata coincidenza del civico 175 del viale Europa in Roma (per mero errore materiale indicato in motivazione come “[OSCURATO:PERSONA]”) con quello (190) indicato nel contratto (e nella visura camerale) quale sede legale, non poteva servire “a superare la irregolarità della notifica che –laddove l’indirizzo sia specificamente indicato in atti – deve necessariamente, per produrre i propri effetti, essere effettuata al domicilio eletto”. Fermo che la comunicazione di avvenuta cessione era stata indirizzataal civico 175, una ta le motivazione è indice di un postulato formale in contrasto col principio che rileva. Non tiene conto di quanto il giudice di primo grado aveva stabilito con affermazione in apparenza non censurata (almeno per ciò che si desume dalla medesima sentenza d’appello). IV. - L a trascrizione operata in seno al ricorso induce a comprendere che il tribunale aveva accertato, non solo che vi fosse coincidenza dello stabile indicato come avente civico 190 con quello di cui al civico 175,nel quale la notifica era avvenuta, (coincidenza peraltro confermata pure dalla sentenza d’appello) ma anche che gli avvisi di ricevimento delle raccomandate erano stati contraddistinti , presso il civico 175,dal timbro di ricevuta di [OSCURATO:PERSONA], a ulterioree definitiva dimostrazione della circostanza che “ anche presso il civico 175 si trovavano uffici dell’ente destinatario istituzionalmente autorizzati a ricevere comunicazioni esterne ”. V. - In guisa di simili elementi di fatto è del tutto errat a la conclusione della corte distrettuale che la notificazione non fosse produttiva di effetti sol perché eseguita nel luogo sì di indirizzo (lo stabile), ma formalmente individuato da un civico diverso da quello menzionato in atti. Dinanzi a suddetti elementi di fatto una simile conclusione viola la presunzione di conoscenza dell’atto negoziale. VI. –La sentenza va quindi cassata. Segue il rinvio alla medesima corte d’appello, in diversa composizione, per nuovo esame e per lo scrutinio (anche) delle questioni dichiarate assorbite. p.q.m. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla corte d’appello di Genova anche per l