CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20971/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17.08.1999 avverso la sentenza del 18/02/2022 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, risulta riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato dal giudice di merito, che ha congruamente considerato la gravità della condotta ostativa al riconoscimento dell'ulteriore riduzione di pena, essendo quest'ultima attestata, peraltro, sul minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02