CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 38187/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] GIUSEPPE (TA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5/05/2021 della CORTE di APPELLO di LECCE-sez. dist. TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite nel corso della trattazione orale le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA], per il rigetto del ricorso, e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale invece ne sollecita l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la CORTE di APPELLO di LECCE riformava la sentenza con la quale il 5/07/2019 il GUP del TRIBUNALE di TARANTO, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia per reati di riciclaggio, di cui ai capi Bl, Cl e D1, commessi a TARANTO dal 21/02/2014 al 4/07/2016, riuniti per continuazione. La CORTE territoriale revocava la pena accessoria della inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e della incapacità temporanea all'esercizio di uffici direttivi, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado. La condotta posta a base della condanna è consistita nell'avere l'imputato, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dopo la realizzazione di condotte di bancarotta in relazione al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di cui era legale rappresentante LAPORTA Ottaviano, acquistato da ILIE Ionela il 21/02/2014, dipendente della società fallita, due immobili, e da ELEFANTE Salvatore un immobile, in modo tale da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e deduce i seguenti motivi: 2.1. violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. per contraddittorietà e illogicità della motivazione. Rileva come secondo le sentenze di merito il vero dominus della società fallita era stato [OSCURATO:PERSONA] Pasquale, che però mai era stato raggiunto da contestazioni riguardante [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., mentre la provvista distratta a favore di ELEFANTE e di ILIE per l'acquisto degli immobili poi oggetto del riciclaggio era derivata dalla società [OSCURATO:PERSONA], amministrata da [OSCURATO:PERSONA] Rosalba, figlia di Pasquale, pur ella non imputata. La tesi che sorregge la motivazione è quindi che [OSCURATO:PERSONA] Pasquale, all'epoca legato da una relazione sentimentale con ILIE, aveva trattato l'acquisto degli immobili per conto della stessa ILIE e di ELEFANTE, cui aveva restituito le somme consegnate per la compravendita. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] Pasquale era colui che gestiva la fallita [OSCURATO:SOCIETA], e sarebbe stato il fulcro di un unico centro di interessi, mentre il successivo acquisto da parte del ricorrente avrebbe avuto lo scopo di rendere più arduo il recupero delle risorse sottratte: ciò ad avviso della CORTE territoriale avrebbe integrato il riciclaggio. Ma questo rappresenterebbe un evidente errore di diritto perché quanto attribuito a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] potrebbe al più configurarsi come bancarotta fraudolenta per distrazione, peraltro in concorso con soggetto - [OSCURATO:PERSONA] Pasquale - non imputato. Infatti il trasferimento di immobili non dissimula né occulta alcunché, a causa della sua tracciabilità, e le somme impiegate per gli acquisti provenivano da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e non da [OSCURATO:SOCIETA]; 2.2. violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. quanto all'elemento soggettivo e al travisamento della prova. Contesta la ritenuta consapevolezza in ordine al depauperamento delle risorse della società fallita, e la circostanza che la CORTE tarantina, in distonia rispetto al TRIBUNALE, l'ha ricavata dalla menzionata sussistenza di un centro di interessi facente capo a [OSCURATO:PERSONA] Pasquale, in particolare da una serie di elementi di fatto, che ruotano attorno alla disponibilità di un capannone a TORRICELLA (TA). La condivisione del medesimo capannone utilizzata dalla società fallita da parte della società amministrata dal ricorrente dimostrerebbe, secondo il Collegio di appello, che il ricorrente partecipava delle azioni del fratello: ciò però costituirebbe un travisamento della prova perché in realtà i capannoni sono due, come è emerso in dibattimento delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] Luigi, dipendente di [OSCURATO:SOCIETA], e comunque nessuno dei soggetti coinvolti nella compravendita degli immobili di cui ai capi B1) e C1) ha mai fatto riferimento a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio. 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è stato, come prima sintetizzato, quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., ritenuto responsabile di tre distinte condotte di riciclaggio, descritte ai capi: - B1) quanto all'acquisto da parte di ILIE il 21/02/2014 dell'immobile sito a TARANTO alla via Mazzini n. 22, - C1) quanto all'acquisto da parte di ILIE il 21/02/2014 dell'immobile sito a TARANTO alla via G. [OSCURATO:PERSONA] n. 55 (cat. fg. 319 pc 1860 sub 5), - D1) quanto all'acquisto da parte di ELEFANTE dal 10/09/2014 al 4/07/2017 dell'immobile sito a TARANTO alla via G. [OSCURATO:PERSONA] n. 55 (cat. fg. 319 pc 1860 sub 6). In relazione a ciascuna di tali imputazioni, i delitti presupposti, tutti di bancarotta fraudolenta, erano descritti ai capi: - B) contestato a LAPORTA e a ILIE, facendosi consistere la distrazione nell'acquisto da parte loro dell'immobile sito a TARANTO alla via Mazzini n. 22 per un corrispettivo di 8.770 euro, con denaro proveniente dalla disponibilità di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., fittiziamente intestato a ILIE, che in data posteriore alla dichiarazione di fallimento lo aveva trasferito a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta aveva versato il corrispettivo di 9.500 euro sul conto corrente intestato a [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; - C) pure contestato a LAPORTA e a ILIE, facendosi consistere la distrazione nell'acquisto da parte loro dell'immobile sito a TARANTO alla via G. [OSCURATO:PERSONA] n. 55 (cat. fg. 319 pc 1860 sub 5) per un corrispettivo di 77.500 euro, con denaro proveniente dalla disponibilità di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., fittiziamente intestato a ILIE, che in data posteriore alla dichiarazione di fallimento lo aveva trasferito a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta aveva versato il corrispettivo di 80.000 euro sul conto corrente intestato a [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; - D) contestato a ELEFANTE, facendosi consistere la distrazione nell'acquisto da parte sua dell'immobile sito a TARANTO via G. [OSCURATO:PERSONA] n. 55 (cat. fg. 319 pc 1860 sub 6) per un corrispettivo di 77.500 euro, con denaro proveniente dalla disponibilità di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., fittiziamente intestato allo stesso ELEFANTE, che in data posteriore alla dichiarazione di fallimento lo aveva promesso in vendita a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta aveva versato il corrispettivo di 80.000 euro sul conto corrente intestato a [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Premesso che l'azione qualificabile come riciclaggio consiste per dettato normativo nella sostituzione o nel trasferimento di denaro o di altre utilità provenienti da delitto doloso, ovvero comunque in operazioni che ostacolino l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni in questione, il nodo da sciogliere, ponendo a confronto le censure contenute nel ricorso - e prima ancora nell'atto di appello - con la pronuncia della CORTE territoriale, con quali modalità la condotta del ricorrente abbia occultato l'origine illecita - dalla distrazione delle risorse della società dichiarata fallita - degli immobili menzionati. Quanto esposto nella sentenza impugnata rende poco chiara la dinamica della condotta tipica del riciclaggio, e impone un nuovo giudizio che illustri le ragioni per le quali il comportamento contestato a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sia o meno qualificabile ai sensi dell'art. 648 bis cod. pen. La tesi esposta dal Collegio di appello è che il vero dominus della [OSCURATO:SOCIETA]. fosse [OSCURATO:PERSONA] Pasquale (fg. 12), il quale aveva disposto del denaro adoperato per le operazioni di distrazione/dissipazione dei beni societari, e - diversamente da ILIE e da ELEFANTE, intervenuti in queste vicende come intestatari fittizi - era riconosciuto quale reale acquirente degli immobili di cui ai capi B), C) e D), mentre la provvista era stata fornita da fatture emesse dalla figlia [OSCURATO:PERSONA] Rosalba. Già questo primo passaggio ricostruttivo avrebbe dovuto imporre nei gradi del giudizio di merito la risposta al quesito, sollevato dalla difesa, del non avere [OSCURATO:PERSONA] Pasquale rivestito la qualità di imputato, trattandosi, sempre nella prospettiva della pronuncia impugnata, del principale autore delle bancarotte contestate, come confermato in ogni pagina del provvedimento censurato. 3. Altrettanto poco chiara è la ragione dell'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per il delitto sub D1), quando da esso ELEFANTE è stato assolto in primo grado per non aver commesso il fatto: è ben vero che del reato sub D) era imputato anche LAPORTA, nei cui confronti si è proceduto separatamente, ma la pur estesa decisione della CORTE tarantina non ha dedicato alcun cenno, pur in presenza dell'esclusione della colpevolezza di ELEFANTE dalla bancarotta a lui ascritta, sulla perdurante sussistenza del delitto presupposto, e quindi sulla sorte processuale di LAPORTA. 4. Il dato di più rilevante incertezza è però costituito dalla identificazione del ruolo svolto dall'imputato, condannato per riciclaggio in quanto l'acquisto dei tre immobili di cui ai capi B1), C1) e D1) avrebbe precluso l'identificazione della provenienza distrattiva dalla risorse della società fallita adoprate per acquisirli. Non hanno trovato replica adeguata i rilievi difensivi sulla condizione di extraneus di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai soggetti, imputati o meno, indicati in sentenza come a vario titolo concorrenti nella bancarotta. Invero, quando il Collegio di appello identifica (a fg. 12) "un unico centro di interessi riconducibile certamente a [OSCURATO:PERSONA]", include in esso in modo esplicito [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], precisando, fra l'altro, che nel medesimo capannone di proprietà del primo, o comunque nella sua disponibilità, sito nel territorio di S. MARZANO di S. GIUSEPPE (TA), "avevano sede altre imprese dei detti parenti di [OSCURATO:PERSONA] guai la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di [OSCURATO:PERSONA]"; aggiunge trattarsi (fg. 13) di "aziende in stretta correlazione fra loro, per le quali non era necessario formalizzare alcunché"; e precisa (sempre fg. 13) che all'inizio del 2017 la Guardia di Finanza aveva accertato l'esistenza di numerosi rapporti commerciali fra tali società e le imprese riconducibili ai [OSCURATO:PERSONA], con emissione di fatture per operazioni inesistenti. Sugli stretti rapporti, non solo familiari ma anche di affari, tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA], e fra costoro e [OSCURATO:PERSONA] Rosalba, la sentenza torna al fg. 15, e non opera sostanziali distinzioni fra la condotta dell'uno e dell'altro germano. 5. Una simile ricostruzione fa dubitare sulla qualifica di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto riciclatore, che avrebbe *messo (fg. 16) "al riparo da ipotetiche azioni recuperatorie (quali quelle revocatorie) l'utile economico sottratto alla fallita": intanto perché, seguendo la ricostruzione operata dalla sentenza, non è del tutto evidente il danno provocato ai creditori della medesima società, una volta che, dopo l'avvenuto acquisto dei tre immobili, il provvedimento dà per certo che il denaro sia stato riversato, con qualche incremento, in tempi più o meno estesi sul conto corrente di [OSCURATO:SOCIETA]. E poi perché, una volta accertato il danno in concreto, andrebbe chiarito per quale ragione sia ipotizzata una condotta di riciclaggio, e non invece di concorso in bancarotta: il condiviso orientamento di questa S.C. (cf. Sez. 5 sentenza n. 2298 del 21/11/2017 dep. 19/01/2018 Rv. 272089 imputato [OSCURATO:PERSONA]) è nel senso di ritenere "non (...) configurabile il reato di riciclaggio del denaro provento di bancarotta fraudolenta per distrazione, bensì quello di concorso dell'"extraneus" nel reato di cui all'art. 216 legge fall., nella condotta del soggetto che riceve somme di denaro provenienti dalla società poi fallita, con la consapevolezza dello stato di dissesto finanziario della stessa ed in mancanza di titolo giustificativo". Non a caso a fg. 22 la sentenza accenna a "dubbi sulla corretta formulazione del capo di imputazione". 6. Ancora. La tesi della CORTE territoriale, secondo cui (fg. 19) "il doppio passaggio di proprietà serviva per rendere inattaccabile o difficilmente attaccabile, in sede civile, l'acquisto del bene con denaro della fallita", oltre a manifestare i limiti prima enunciati, non si confronta con l'obiezione difensiva secondo cui la evidente cointeressenza tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA], e prima la loro stretta parentela, fosse ben lungi dal costruire ostacolo alla "identificazione della (...) provenienza delittuosa" del denaro che si assume distratto dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.: se erano germani, se avevano società fra loro legate, e se erano collocate nella identica sede, andrebbe spiegato come l'utilizzo di quel denaro fosse sottraibile al recupero in sede civile una volta che era confluito nella disponibilità del fratello del dominus dell'attività distrattiva, e per ciò stesso non appariva così agevolmente occultabile. Né con tale obiezione si misura la conclusione del Collegio di appello, secondo cui (fg. 23) "nel caso in cui vi sia, dopo l'illecita distrazione delle somme a danno della società fallita (...), il loro impiego per comprare immobili che, anche in ragione dei plurimi passaggi, risulti poi più difficile ricollegare all'originaria fallita, coloro che si rendano responsabili di tale operazione, • senza aver partecipato direttamente alla condotta distrattiva (...), non possano che esser ritenuti responsabili di riciclaggio". [OSCURATO:PERSONA] del rinvio è pertanto chiamato ad affrontare i nodi problematici fin qui illustrati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvi