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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 marzo 1972

Cassazione n. 44948/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/03/1972 [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/03/1971 avverso la sentenza del 15/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso.

Nessun difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado - resa in sede di giudizio abbreviato - che ha dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto pluriaggravato di tre quintali di olive raccolte da alberi insistenti sul fondo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (fatto del 2.1.2017).

2. Avverso la sentenza propongono ricors0 per cassazione gli imputati, a mezzo dei difensori, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue.

I) Nullità della sentenza per omessa traduzione in lingua nota agli imputati (bulgaro) degli atti del procedimento e della sentenza.

Ritengono erronea l'affermazione della Corte territoriale secondo cui l'elezione di domicilio degli imputati presso i rispettivi difensori determinerebbe la caducazione dell'obbligo di traduzione, sussistendo il diritto dei prevenuti di comprendere in lingua a loro nota gli atti del procedimento.

II) Mancato riconoscimento dell'ipotesi del tentativo, non essendo possibile individuare nella motivazione della sentenza il momento di effettiva e momentanea disponibilità dei beni sottratti, essendo l'intervento delle forze dell'ordine avvenuto durante l'azione delittuosa e non dopo il completamento della stessa.

III) Errata applicazione delle aggravanti della violenza sulle cose e della esposizione a pubblica fede. [OSCURATO:PERSONA]

1. I proposti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

2. Per quanto concerne la prima doglianza sulla omessa traduzione di atti processuali, si osserva che essa è articolata in maniera confusa e generica e, soprattutto, non si confronta con le esaustive argomentazioni della Corte territoriale.

In primo luogo - e ciò sarebbe già di per sé dirimente - la sentenza impugnata afferma che gli imputati, secondo quanto risultante dal verbale di arresto, "parlano e comprendono sufficientemente la lingua italiana".

Sul punto, è noto che, in tema di diritto alla traduzione degli atti, •l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se motivata in termini corretti ed esaustivi (cfr. Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020 - dep. 2021, Rv. 280992 - 01), come certamente avvenuto nel caso di specie.

In effetti, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana può essere effettuato anche sulla base degli elementi risultanti dagli atti di polizia giudiziaria, ed in assenza di dati oggettivi indicativi della mancata conoscenza (cfr. Sez. 3, n. 9354 del 15/01/2021, Rv. 281479 - 01).

In ogni caso, la Corte territoriale, al riguardo, ha ampiamente motivato, osservando che: - I due imputati sono stati giudicati con rito abbreviato e hanno eletto domicilio presso lo studio dei rispettivi difensori fiduciari. - La omessa traduzione della sentenza di primo grado non inficia la decisione ma, al più, incide sul termine per proporre impugnazione.

Nella specie, gli imputati non hanno chiesto la traduzione della sentenza di primo grado. - La torte territoriale ha comunque disposto la traduzione di tale sentenza e all'udienza successiva gli imputati non hanno manifestato alcuna intenzione di proporre autonomo atto di impugnazione.

È stato, altresì, rammentato il principio per cui l'elezione di domicilio presso i difensori esclude l'obbligo di traduzione per l'imputato alloglotta, non verificandosi in tale ipotesi alcuna lesione concreta dei suoi diritti (cfr. Sez. 5, n. 57740 del 06/11/2017, Rv. 271860 - 01).

È stato, inoltre, correttamente richiamato l'insegnamento per cui, in tema di traduzione degli atti, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione della sentenza di appello in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 15056 del 11/03/2019, Rv. 275103 - 01).

Si tratta di argomentazioni con le quali i giudici del gravame di merito hanno congruamente e logicamente accertato, senza incorrere in errori in diritto, l'insussistenza di uno specifico pregiudizio del diritto di difesa dei ricorrenti, riconducibile all'omessa traduzione nella loro lingua di atti del procedimento in disamina.

La censura sul punto è, quindi, manifestamente infondata. •

3. Palesemente destituita di fondamento è anche la seconda censura, in tema di tentativo.Al riguardo, la motivazione della sentenza impugnata è esaustiva e corretta in diritto, laddove evidenzia che il reato di furto è consumato (e non tentato) in quanto avente ad oggetto le olive trovate all'interno del furgone utilizzato dagli imputati; olive di cui costoro, pertanto, si erano già impossessati, conseguendone, sia pure per un breve periodo, l'autonoma disponibilità.

Sotto questo profilo, la Corte territoriale ha fatto corretto uso del costante insegnamento della Corte regolatrice, secondo cui, nel reato di furto, il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (cfr. Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, Rv. 274016 - 01).

Il che è proprio quanto accertato nel caso di specie, risultando dalla ricostruzione del fatto, per come riportato nella sentenza di merito, che gli imputati vennero sì sorpresi dai militari ancora intenti a raccogliere le olive dalle piante site sul terreno della persona offesa, ma nel contempo veniva riscontrato che gli stessi avevano nella loro materiale disponibilità un furgone [OSCURATO:PERSONA], ivi posizionato, all'interno del quale vi era custodito un sacco con olive già raccolte, per una quantità di circa 3 quintali.

4. Con riferimento alla terza doglianza, in tema di circostanze aggravanti, preme rilevare che anch'essa non si confronta con le logiche argomentazioni della sentenza impugnata, coerenti con i dati probatori processualmente emersi.

Quanto all'aggravante attinente alla violenza sulle cose, la sentenza impugnata spiega chiaramente che, nella fretta di raccogliere le olive, i prevenuti spezzavano i rami degli ulivi, così adoperando violenza e danneggiando le piante.

Con riferimento all'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, la giurisprudenza di legittimità è ormai orientata nel senso che non è necessaria la volontà del proprietario o possessore di esporre il bene alla pubblica fede, potendo tale esposizione derivare anche da una condizione originaria della cosa e non dall'opera dell'uomo (cfr. Sez. 4, n. 25042 del 06/04/2021, Rv. 281435 - 01; Sez. 5, n. 11000 del 13/12/2019 - dep. 2020, Rv. 278798 - 02; Sez. 4, n. 11158 del 14/02/2019, Rv. 275276 - 01; Sez. 5, n. 3550 del 25/09/2014 - dep. 2015, Rv. 262843 - 01).

Nel caso, pertanto, riguardante olive sottratte da piante insistenti su un fondo non recintato e privo di vigilanza, l'aggravante in questione è stata correttamente ritenuta sussistente.

5. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/03/1972 [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/03/1971 avverso la sentenza del 15/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso. Nessun difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado - resa in sede di giudizio abbreviato - che ha dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto pluriaggravato di tre quintali di olive raccolte da alberi insistenti sul fondo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (fatto del 2.1.2017). 2. Avverso la sentenza propongono ricors0 per cassazione gli imputati, a mezzo dei difensori, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue. I) Nullità della sentenza per omessa traduzione in lingua nota agli imputati (bulgaro) degli atti del procedimento e della sentenza. Ritengono erronea l'affermazione della Corte territoriale secondo cui l'elezione di domicilio degli imputati presso i rispettivi difensori determinerebbe la caducazione dell'obbligo di traduzione, sussistendo il diritto dei prevenuti di comprendere in lingua a loro nota gli atti del procedimento. II) Mancato riconoscimento dell'ipotesi del tentativo, non essendo possibile individuare nella motivazione della sentenza il momento di effettiva e momentanea disponibilità dei beni sottratti, essendo l'intervento delle forze dell'ordine avvenuto durante l'azione delittuosa e non dopo il completamento della stessa. III) Errata applicazione delle aggravanti della violenza sulle cose e della esposizione a pubblica fede. [OSCURATO:PERSONA] 1. I proposti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 2. Per quanto concerne la prima doglianza sulla omessa traduzione di atti processuali, si osserva che essa è articolata in maniera confusa e generica e, soprattutto, non si confronta con le esaustive argomentazioni della Corte territoriale. In primo luogo - e ciò sarebbe già di per sé dirimente - la sentenza impugnata afferma che gli imputati, secondo quanto risultante dal verbale di arresto, "parlano e comprendono sufficientemente la lingua italiana". Sul punto, è noto che, in tema di diritto alla traduzione degli atti, •l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se motivata in termini corretti ed esaustivi (cfr. Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020 - dep. 2021, Rv. 280992 - 01), come certamente avvenuto nel caso di specie. In effetti, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana può essere effettuato anche sulla base degli elementi risultanti dagli atti di polizia giudiziaria, ed in assenza di dati oggettivi indicativi della mancata conoscenza (cfr. Sez. 3, n. 9354 del 15/01/2021, Rv. 281479 - 01). In ogni caso, la Corte territoriale, al riguardo, ha ampiamente motivato, osservando che: - I due imputati sono stati giudicati con rito abbreviato e hanno eletto domicilio presso lo studio dei rispettivi difensori fiduciari. - La omessa traduzione della sentenza di primo grado non inficia la decisione ma, al più, incide sul termine per proporre impugnazione. Nella specie, gli imputati non hanno chiesto la traduzione della sentenza di primo grado. - La torte territoriale ha comunque disposto la traduzione di tale sentenza e all'udienza successiva gli imputati non hanno manifestato alcuna intenzione di proporre autonomo atto di impugnazione. È stato, altresì, rammentato il principio per cui l'elezione di domicilio presso i difensori esclude l'obbligo di traduzione per l'imputato alloglotta, non verificandosi in tale ipotesi alcuna lesione concreta dei suoi diritti (cfr. Sez. 5, n. 57740 del 06/11/2017, Rv. 271860 - 01). È stato, inoltre, correttamente richiamato l'insegnamento per cui, in tema di traduzione degli atti, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione della sentenza di appello in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 15056 del 11/03/2019, Rv. 275103 - 01). Si tratta di argomentazioni con le quali i giudici del gravame di merito hanno congruamente e logicamente accertato, senza incorrere in errori in diritto, l'insussistenza di uno specifico pregiudizio del diritto di difesa dei ricorrenti, riconducibile all'omessa traduzione nella loro lingua di atti del procedimento in disamina. La censura sul punto è, quindi, manifestamente infondata. • 3. Palesemente destituita di fondamento è anche la seconda censura, in tema di tentativo.Al riguardo, la motivazione della sentenza impugnata è esaustiva e corretta in diritto, laddove evidenzia che il reato di furto è consumato (e non tentato) in quanto avente ad oggetto le olive trovate all'interno del furgone utilizzato dagli imputati; olive di cui costoro, pertanto, si erano già impossessati, conseguendone, sia pure per un breve periodo, l'autonoma disponibilità. Sotto questo profilo, la Corte territoriale ha fatto corretto uso del costante insegnamento della Corte regolatrice, secondo cui, nel reato di furto, il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (cfr. Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, Rv. 274016 - 01). Il che è proprio quanto accertato nel caso di specie, risultando dalla ricostruzione del fatto, per come riportato nella sentenza di merito, che gli imputati vennero sì sorpresi dai militari ancora intenti a raccogliere le olive dalle piante site sul terreno della persona offesa, ma nel contempo veniva riscontrato che gli stessi avevano nella loro materiale disponibilità un furgone [OSCURATO:PERSONA], ivi posizionato, all'interno del quale vi era custodito un sacco con olive già raccolte, per una quantità di circa 3 quintali. 4. Con riferimento alla terza doglianza, in tema di circostanze aggravanti, preme rilevare che anch'essa non si confronta con le logiche argomentazioni della sentenza impugnata, coerenti con i dati probatori processualmente emersi. Quanto all'aggravante attinente alla violenza sulle cose, la sentenza impugnata spiega chiaramente che, nella fretta di raccogliere le olive, i prevenuti spezzavano i rami degli ulivi, così adoperando violenza e danneggiando le piante. Con riferimento all'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, la giurisprudenza di legittimità è ormai orientata nel senso che non è necessaria la volontà del proprietario o possessore di esporre il bene alla pubblica fede, potendo tale esposizione derivare anche da una condizione originaria della cosa e non dall'opera dell'uomo (cfr. Sez. 4, n. 25042 del 06/04/2021, Rv. 281435 - 01; Sez. 5, n. 11000 del 13/12/2019 - dep. 2020, Rv. 278798 - 02; Sez. 4, n. 11158 del 14/02/2019, Rv. 275276 - 01; Sez. 5, n. 3550 del 25/09/2014 - dep. 2015, Rv. 262843 - 01). Nel caso, pertanto, riguardante olive sottratte da piante insistenti su un fondo non recintato e privo di vigilanza, l'aggravante in questione è stata correttamente ritenuta sussistente. 5. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle
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