CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 ottobre 2022
Cassazione n. 35671/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di Vincenzo SARNO, diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai reati giudicati con tre sentenze (1. Corte di assise d'appello di Napoli, in data 17 dicembre 2014, irrevocabile il 9 giugno 2016, per plurimi omicidi consumati il 31/07/1995, il 12/01/2004 ed il 21/10/1997 ed armi (il 12/01/2004); 2. Corte di appello di Napoli in data 29/11/2018 per estorsione consumata nel 2009; 3. Corte di appello di Napoli in data 12/10/2021 per estorsione ed usura nel 2009-2010). 2.Avverso l'ordinanza indicata, Vincenzo SARNO ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione di legge e vizio della motivazione. 2.1. Il ricorrente censura l'errata valutazione del giudice dell'esecuzione il quale ha escluso il vincolo della continuazione tra i reati di cui alle sentenze indicate nell'istanza, omettendo di considerare gli elementi addotti dal ricorrente: evidenzia in particolare come la sentenza sub 1. - Corte di assise d'appello di Napoli, in data 17 dicembre 2014, irrevocabile il 9 giugno 2016- avesse già ritenuto la continuazione tra i fatti oggetto della propria pronuncia ed i reati di associazione camorristica, omicidi ed altro, commessi tra il 1995 ed il 2010 di cui alle sentenze 24/04/2012 della Corte di assise di Napoli e 17/11/2010 del GIP Tribunale Napoli; che la medesima ratio sottesa a tale provvedimento doveva indurre anche in questo caso il giudice dell'esecuzione a riconoscere il vincolo della continuazione con gli ulteriori reati di estorsione ed usura di cui alle sentenze sub 2. e 3., anch'essi commessi nell'ambito del medesimo contesto associativo del clan Sarno. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, il ricorrente eccepisce la nullità del provvedimento impugnato in quanto emesso da giudice diverso da quello competente e dinanzi al quale si è svolta l'udienza di trattazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Con successiva memoria la difesa ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl secondo motivo di ricorso, da analizzare logicamente in via prioritaria in quanto di natura processuale, è manifestamente infondato e dev'essere dichiarato inammissibile. Dall'esame degli atti emerge che il provvedimento impugnato è stato adottato dal medesimo collegio davanti al quale, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si è svolta la discussione, all'esito della quale la Corte si è riservata di decidere. Gli errori materiali contenuti nell'ordinanza emessa, oggi impugnata, relativi alla sezione della Corte d'appello di Napoli (III anziché V), e della data di deposito dell'istanza ([OSCURATO:DATA_NASCITA], anziché quella corretta del 27/04/2022) sono all'evidenza privi di rilevanza e non determinano la nullità del provvedimento. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2.1. Con riferimento alla censura di illogicità della motivazione per le diverse e contrastanti valutazioni illustrate in sede di cognizione e di esecuzione, deve richiamarsi l'esegesi di legittimità che richiede una motivazione specifica sul punto. È stato affermato che il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesinnezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903). Ebbene, come fondatamente rappresenta il ricorrente, e come la stessa ordinanza impugnata riporta, in sede di cognizione ed esecutiva è già stata ritenuta la continuazione tra il reato associativo e reati fine commessi nel medesimo contesto temporale rispetto a quelli di cui oggi si invoca l'applicazione della regola di cui all'art.671 cod. proc. pen., sicchè appare insufficiente il riferimento, compiuto dalla Corte partenopea nell'ordinanza reiettiva in esame, all'assoluta autonomia dele condotte giudicate, eterogenee tra loro e consumate nel corso di un considerevole lasso temporale. 3. Il punto critico segnalato rende dunque necessario l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013, perché proceda a nuovo, più approfondito, esame dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., da condursi in piena libertà, ma alla luce dei rilievi sopra formulati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso il 11 maggio 2