Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 13555/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 14/05/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TREVISO, in data 17/06/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 640 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 54 cod. pen.; errata applicazione dell'art. 133 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo, infatti, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Al riguardo, risulta decisivo, ai fini dell'esclusione della prospettazione difensiva volta a ricondurre l'agere dell'imputato alla costrizione necessitata, il rilievo non solo dell'assenza di prova della minaccia ricevuta dal terzo e dell'esistenza di una vis cui resisti non potest, ma soprattutto l'esistenza di concrete possibilità alternative neppure percorse o esplorate, in primis quella di rivolgersi alle forze di polizia.

Il secondo motivo in ordine al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato.

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Al riguardo, si è fatto motivatamente riferimento alla gravità del reato e al danno cagionato alla p.o., evidenziando anche la valenza recessiva degli elementi addotti dalla difesa in ragione della natura frammentaria ed anche smentita dalle prove in atti delle dichiarazioni rese dall'imputato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 02/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] lier s ensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]_ DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 14/05/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TREVISO, in data 17/06/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 640 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 54 cod. pen.; errata applicazione dell'art. 133 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo, infatti, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Al riguardo, risulta decisivo, ai fini dell'esclusione della prospettazione difensiva volta a ricondurre l'agere dell'imputato alla costrizione necessitata, il rilievo non solo dell'assenza di prova della minaccia ricevuta dal terzo e dell'esistenza di una vis cui resisti non potest, ma soprattutto l'esistenza di concrete possibilità alternative neppure percorse o esplorate, in primis quella di rivolgersi alle forze di polizia. Il secondo motivo in ordine al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Al riguardo, si è fatto motivatamente riferimento alla gravità del reato e al danno cagionato alla p.o., evidenziando anche la valenza recessiva degli elementi addotti dalla difesa in ragione della natura frammentaria ed anche smentita dalle prove in atti delle dichiarazioni rese dall'imputato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] lier s ensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]_ DE
Sentenza Cassazione n. 13555/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris