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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 19914/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24127/2018proposto da: CENTRO di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], s.r.l., in liquidazione, in persona del legale rappres., elett.te domi c. pr esso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappres. e difende, per procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente- -contro- FALLIMENTO della CENTRO di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], s.r.l.,in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappres. e difesa, perprocura speciale a margine del controricorso, giusta autorizzazione del giudice delegato del 17.8.18; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 4822/2018 della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 12.7.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La “[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”s.r.l. propose reclamo avverso la sentenza del 7.4.17 con la quale il Tribunale di Tivoli aveva revocato, ex art. 173 l.f. l’ammissione al concordato preventivo richiesto dalla società, e ne aveva dichiarato il fallimento, lamentando che il Tribunale avevaritenuto inattendibili le relazioni ex art. 161, c.3, l.f., depositate a corredo dell’originaria domanda di concordato con continuità aziendale,e della successiva modifica in senso liquidatorio.

In particolare, la reclamante esposeche il Tribunale aveva espresso un giudizio sulla fattibilità del piano, riservato ai creditori, erroneamente sovrapponendosi al giudizio del commissario su ipotetiche condotte depauperative del patrimonio della fallita del tutto insussistenti, con conseguente erronea dichiarazione di fallimento.

Con sentenza del 12.7.18, la Corte territoriale respinse il reclamo, osservando: sulla premessa che la società reclamante aveva presentato due relazioni, la prima a sostegno della domanda di concordato con continuità, la seconda a corredo della modifica della domanda in senso liquidatorio (che superava la prima in quanto radicalmente diversa), era da escludere la fattibilità del piano per le gravi lacune contenute nella seconda relazione riguardo all’entità del prezzo della cessione d’azienda e al pagamento rateale che imponevano una seria analisi e verifica delle capacità patrimoniali della proponente, sicché non era comprensibile come l’attestatore potesse fondare su basi razionali il suddetto giudizio di fattibilità, considerando anche che la società proponente l’acquisto era riconducibile al precedente legale rappres. della fallita, e non depositava i bilanci da anni (a nulla rilevando che il deposito di tali documenti contabilifosse avvenuto in ritardo); né rilevava l’autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla stipula di un atto di destinazione ex art. 2645 ter c. c ., avente ad oggetto un immobile in Tivoli a garanzia di obbligazioni di altre società del gruppo, dato che tale garanzia appariva generica, senza specifico riferimento alla procedura, in mancanza di elementi che consentissero di verificare se altre società del gruppo potessero, in ipotesi, aver contratto obbligazioni rientranti nell’ambito della detta garanzia; era da ritenere irrilevante la dichiarazione resa il 3.12.15 dall’amministratore della [OSCURATO:PERSONA] volta a supportare la proposta di concordato mediante versamento di finanza esterna, fino alla concorrenza della somma di euro 2.500.000,00, con contestuale assenso all’iscrizione di ipoteca in favore dell’erario e dell’Inps, essendo essa riferita alla sola prima propostae non contemplata da lla seconda; pertanto, legittimamente il Tribunale aveva revocato il concordato; restavano dunque assorbite le questioni ulteriori affrontate dal giudice circa la veridicità dei dati aziendali e dei rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; erano altresì infondate le doglianze afferenti alla dichiarazione di fallimento, dati i debiti non pagati, seppur di esiguo importo, nonostante i tentativi di esecuzione, considerandoche sulla base della domanda di concordato il passivo ammontava a euro 14.762.285, a fronte di attivo per euro

5.178.820. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati da memoria.Il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 173 , u.c., l . f ., per aver la Corte d’appello ritenuto la mancanza dei presupposti dell’ammissibilità del concordato sulla premessa della cd.

“ragione più liquida”.

Al riguardo, la ricorrente, premesso che il Tribunale aveva deciso esercitando poteri che si sovrapponevano a quelli esercitati nel contraddittorio delle parti nella fase del giudizio di omologazione del concordato, si duole del fatto che il giudice a veva espresso un giudizio di fattibilità attraverso un sindacato sull’aspetto pratico-economico della proposta, valorizzando elementi di dubbio e non attingendo il profilo dell’irrealizzabilità del piano, svolgendo una valutazione dell’alea spettante, invece, ai creditori.

Il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per apparente motivazione,con riferimento agli elementi posti a sostegno del giudizio di fattibilità della proposta, nonché perplessa ed incomprensibile in ordine alla ritenuta non inerenza della dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a sostegno della proposta (mediante versamento di finanza esterna, con assenso all’iscrizione di ipoteca a favore dell’erario e dell’Inps), atteso che il mancato inserimento di tale dichiarazione nella seconda proposta discendeva dal fatto che quest’ultima non concerneva più latransazione fiscale e previdenziale, non accolta dalle rispettive amministrazioni.

Il terzo motivo deduce nullità della sentenza con riguardo alla motivazione apparente della dichiarazione di fallimento, rilevando che l’attivo da considerare era quello contabile, per euro 12.879.267,84 mentre il Tribunale aveva fatto riferimento all’attivo concordatario.

Il primo motivo èinammissibile.Anzitutto, è infondata la doglianza concernente la violazione del contraddittorio.

Infatti, nell'ambito del procedimento di revoca dell'ammissione al concordato prevent ivo, il T ribunale non è tenuto, con il decreto di convocazione delle parti, a concedere il termine a difesa (non inferiore a quindici giorni) previsto dall'art. 15, comma 3, l. fall., sia in quanto il rinvio a tale disposizione,contenuto nell'art. 173 l. fall., deve intendersi nei limiti della compatibilità, sia in quanto - in tale ipotesi - il contraddittorio tra creditore istante e debitore si è già instaurato, cosicché quest'ultimo è già a conoscenza della necessità di preparare la propria difesa anche in relazione alla possibile dichiarazione di fallimento, di cui la revoca del concordato costituisce uno dei presupposti (Cass., n. 5273/18).

In tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti.

Il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta: quest'ultima, peraltro, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto eparziale, dei creditori, dall’altro.E’ stato altresì osservato che non rientra nell'ambito della verifica della fattibilità, riservata al giudice, il sindacato riguardante l'aspetto pratico-economico della proposta di concordato preventivo e la convenienza della stessa, neppure in ordine al profilo della misura minimale del soddisfacimento dei crediti rappresentati, in quanto si tratta di valutazioni che sono riservate ai creditori, e non è possibile individuare una percentuale fissa minima al di sotto della quale la proposta concordataria debbaritenersi inadatta a perseguire la causa concreta cui la procedura è volta consistente nel consentire il superamento della condizione di crisi dell'imprenditore e nel riconoscere agli aventi diritto la realizzazione del credito vantato in tempi ragionevolmente contenuti, sia pure per una minima consistenza (Cass., n. 3863/19).

Nel caso concreto, il Tribunale ha esercitato un controllo giuridico di fattibilità della proposta, in ordine alla realizzabilità della causa concreta, nel verificare l’esame delle varie situazioni fattuali evidenziate in motivazione, e non un a valutazione della convenienza della proposta di concordato.

Il secondo motivo è inammissibile, anzitutto poiché la motivazione sussiste ed è esaustiva; inoltre, il motivo è afferente a questione di fatto irrilevante atteso che la dichiarazione sull’apporto di finanza esterna non era contemplata dalla seconda relazione, a nulla rilevando quanto dedotto dalla ricorrente circa la finalizzazione alla transazione fiscale ipotizzata e non autorizzata dagli enti interessati (fatto che, peraltro, conferma l’irrilevanza del documento sulla valutazione della fattibilità della proposta).

Il terzo motivo è parimenti inammissibile , data la motivazione a sostegno della dichiarazione di fallimento; va peraltro osservato che il motivo è carente di autosufficienza nella parte relativa all’attivo contabile, sia perché non è trascritto nel ricorso il contenuto del documento richiamato, sia perché non vi sono riferimenti alla deduzione di tale questione nei gradi di merito.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorsoe condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 6200,00 oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24127/2018proposto da: CENTRO di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], s.r.l., in liquidazione, in persona del legale rappres., elett.te domi c. pr esso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappres. e difende, per procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente- -contro- FALLIMENTO della CENTRO di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], s.r.l.,in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappres. e difesa, perprocura speciale a margine del controricorso, giusta autorizzazione del giudice delegato del 17.8.18; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 4822/2018 della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 12.7.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La “[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”s.r.l. propose reclamo avverso la sentenza del 7.4.17 con la quale il Tribunale di Tivoli aveva revocato, ex art. 173 l.f. l’ammissione al concordato preventivo richiesto dalla società, e ne aveva dichiarato il fallimento, lamentando che il Tribunale avevaritenuto inattendibili le relazioni ex art. 161, c.3, l.f., depositate a corredo dell’originaria domanda di concordato con continuità aziendale,e della successiva modifica in senso liquidatorio. In particolare, la reclamante esposeche il Tribunale aveva espresso un giudizio sulla fattibilità del piano, riservato ai creditori, erroneamente sovrapponendosi al giudizio del commissario su ipotetiche condotte depauperative del patrimonio della fallita del tutto insussistenti, con conseguente erronea dichiarazione di fallimento. Con sentenza del 12.7.18, la Corte territoriale respinse il reclamo, osservando: sulla premessa che la società reclamante aveva presentato due relazioni, la prima a sostegno della domanda di concordato con continuità, la seconda a corredo della modifica della domanda in senso liquidatorio (che superava la prima in quanto radicalmente diversa), era da escludere la fattibilità del piano per le gravi lacune contenute nella seconda relazione riguardo all’entità del prezzo della cessione d’azienda e al pagamento rateale che imponevano una seria analisi e verifica delle capacità patrimoniali della proponente, sicché non era comprensibile come l’attestatore potesse fondare su basi razionali il suddetto giudizio di fattibilità, considerando anche che la società proponente l’acquisto era riconducibile al precedente legale rappres. della fallita, e non depositava i bilanci da anni (a nulla rilevando che il deposito di tali documenti contabilifosse avvenuto in ritardo); né rilevava l’autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla stipula di un atto di destinazione ex art. 2645 ter c. c ., avente ad oggetto un immobile in Tivoli a garanzia di obbligazioni di altre società del gruppo, dato che tale garanzia appariva generica, senza specifico riferimento alla procedura, in mancanza di elementi che consentissero di verificare se altre società del gruppo potessero, in ipotesi, aver contratto obbligazioni rientranti nell’ambito della detta garanzia; era da ritenere irrilevante la dichiarazione resa il 3.12.15 dall’amministratore della [OSCURATO:PERSONA] volta a supportare la proposta di concordato mediante versamento di finanza esterna, fino alla concorrenza della somma di euro 2.500.000,00, con contestuale assenso all’iscrizione di ipoteca in favore dell’erario e dell’Inps, essendo essa riferita alla sola prima propostae non contemplata da lla seconda; pertanto, legittimamente il Tribunale aveva revocato il concordato; restavano dunque assorbite le questioni ulteriori affrontate dal giudice circa la veridicità dei dati aziendali e dei rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; erano altresì infondate le doglianze afferenti alla dichiarazione di fallimento, dati i debiti non pagati, seppur di esiguo importo, nonostante i tentativi di esecuzione, considerandoche sulla base della domanda di concordato il passivo ammontava a euro 14.762.285, a fronte di attivo per euro 5.178.820. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati da memoria.Il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 173 , u.c., l . f ., per aver la Corte d’appello ritenuto la mancanza dei presupposti dell’ammissibilità del concordato sulla premessa della cd. “ragione più liquida”. Al riguardo, la ricorrente, premesso che il Tribunale aveva deciso esercitando poteri che si sovrapponevano a quelli esercitati nel contraddittorio delle parti nella fase del giudizio di omologazione del concordato, si duole del fatto che il giudice a veva espresso un giudizio di fattibilità attraverso un sindacato sull’aspetto pratico-economico della proposta, valorizzando elementi di dubbio e non attingendo il profilo dell’irrealizzabilità del piano, svolgendo una valutazione dell’alea spettante, invece, ai creditori. Il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per apparente motivazione,con riferimento agli elementi posti a sostegno del giudizio di fattibilità della proposta, nonché perplessa ed incomprensibile in ordine alla ritenuta non inerenza della dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a sostegno della proposta (mediante versamento di finanza esterna, con assenso all’iscrizione di ipoteca a favore dell’erario e dell’Inps), atteso che il mancato inserimento di tale dichiarazione nella seconda proposta discendeva dal fatto che quest’ultima non concerneva più latransazione fiscale e previdenziale, non accolta dalle rispettive amministrazioni. Il terzo motivo deduce nullità della sentenza con riguardo alla motivazione apparente della dichiarazione di fallimento, rilevando che l’attivo da considerare era quello contabile, per euro 12.879.267,84 mentre il Tribunale aveva fatto riferimento all’attivo concordatario. Il primo motivo èinammissibile.Anzitutto, è infondata la doglianza concernente la violazione del contraddittorio. Infatti, nell'ambito del procedimento di revoca dell'ammissione al concordato prevent ivo, il T ribunale non è tenuto, con il decreto di convocazione delle parti, a concedere il termine a difesa (non inferiore a quindici giorni) previsto dall'art. 15, comma 3, l. fall., sia in quanto il rinvio a tale disposizione,contenuto nell'art. 173 l. fall., deve intendersi nei limiti della compatibilità, sia in quanto - in tale ipotesi - il contraddittorio tra creditore istante e debitore si è già instaurato, cosicché quest'ultimo è già a conoscenza della necessità di preparare la propria difesa anche in relazione alla possibile dichiarazione di fallimento, di cui la revoca del concordato costituisce uno dei presupposti (Cass., n. 5273/18). In tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta: quest'ultima, peraltro, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto eparziale, dei creditori, dall’altro.E’ stato altresì osservato che non rientra nell'ambito della verifica della fattibilità, riservata al giudice, il sindacato riguardante l'aspetto pratico-economico della proposta di concordato preventivo e la convenienza della stessa, neppure in ordine al profilo della misura minimale del soddisfacimento dei crediti rappresentati, in quanto si tratta di valutazioni che sono riservate ai creditori, e non è possibile individuare una percentuale fissa minima al di sotto della quale la proposta concordataria debbaritenersi inadatta a perseguire la causa concreta cui la procedura è volta consistente nel consentire il superamento della condizione di crisi dell'imprenditore e nel riconoscere agli aventi diritto la realizzazione del credito vantato in tempi ragionevolmente contenuti, sia pure per una minima consistenza (Cass., n. 3863/19). Nel caso concreto, il Tribunale ha esercitato un controllo giuridico di fattibilità della proposta, in ordine alla realizzabilità della causa concreta, nel verificare l’esame delle varie situazioni fattuali evidenziate in motivazione, e non un a valutazione della convenienza della proposta di concordato. Il secondo motivo è inammissibile, anzitutto poiché la motivazione sussiste ed è esaustiva; inoltre, il motivo è afferente a questione di fatto irrilevante atteso che la dichiarazione sull’apporto di finanza esterna non era contemplata dalla seconda relazione, a nulla rilevando quanto dedotto dalla ricorrente circa la finalizzazione alla transazione fiscale ipotizzata e non autorizzata dagli enti interessati (fatto che, peraltro, conferma l’irrilevanza del documento sulla valutazione della fattibilità della proposta). Il terzo motivo è parimenti inammissibile , data la motivazione a sostegno della dichiarazione di fallimento; va peraltro osservato che il motivo è carente di autosufficienza nella parte relativa all’attivo contabile, sia perché non è trascritto nel ricorso il contenuto del documento richiamato, sia perché non vi sono riferimenti alla deduzione di tale questione nei gradi di merito. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorsoe condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 6200,00 oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di c
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