Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:C:2004:673
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Conclusions
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
F. G. JACOBS
presentate il 28 ottobre 2004
(1)
[OSCURATO:PERSONA]53/03
[OSCURATO:PERSONA] & Akarnanias (Syfait) e a.
contro
[OSCURATO:PERSONA]
«»
1.
Nella presente controversia l’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] ellenica per la concorrenza; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]
per la concorrenza») domanda alla Corte se, ed eventualmente in quali circostanze, un’impresa farmaceutica in posizione dominante
possa, al fine di limitare il mercato parallelo dei suoi prodotti, rifiutare di soddisfare integralmente gli ordinativi che
riceve da grossisti di medicinali.
2.
Per prima cosa, però, la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla ricevibilità della domanda pregiudiziale ovvero a valutare
se la [OSCURATO:PERSONA] per la concorrenza sia un organo giurisdizionale cui l’art. 234 CE riconosce il diritto di sottoporre alla
questioni pregiudiziali.
[OSCURATO:PERSONA] nazionale e questioni sollevate
3.
Le ricorrenti nella causa principale sono grossisti greci di medicinali. Le convenute sono la società farmaceutica [OSCURATO:PERSONA]
PLC e la sua controllata [OSCURATO:PERSONA] (già Glaxowellcome), la quale ne importa e distribuisce i prodotti in Grecia
(in prosieguo, collettivamente: la «GSK»).
4.
Oggetto della causa principale è la fornitura di tre farmaci, Imigran, Lamictal e Serevent, brevettati e prodotti dalla GSK
(in prosieguo: i «farmaci in discussione»).
5.
Fino al novembre 2000 la GSK soddisfaceva integralmente gli ordinativi che riceveva sia dalle ricorrenti sia da altri grossisti
di medicinali. Una parte rilevante di tali ordinativi era poi destinata dai grossisti ai mercati di altri [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione
europea dove i loro prezzi erano molto più alti.
6.
Dagli inizi del novembre 2000, invece, la GSK smetteva di soddisfare gli ordinativi dei grossisti di medicinali e dichiarava
che avrebbe rifornito direttamente gli ospedali e le farmacie. Asseriva che l’esportazione dei farmaci in discussione da parte
dei grossisti stava creando una situazione di penuria sul mercato greco. In seguito tornava a rifornire i grossisti, ma ancora
rifiutandosi di dar seguito ai loro ordinativi per l’intero.
7.
Tale rifiuto veniva portato all’attenzione della [OSCURATO:PERSONA] per la concorrenza sia dai grossisti, che lo censuravano, sia
dalla GSK, che presentava più domande di attestazione negativa del suo sistema di distribuzione.
8.
Nell’agosto 2001 la [OSCURATO:PERSONA] per la concorrenza adottava provvedimenti provvisori, obbligando la controllata greca della
GSK a soddisfare in toto gli ordinativi che riceveva, cosa che essa faceva limitatamente al proprio approvvigionamento da
parte della società capogruppo. Tale approvvigionamento superava certamente il fabbisogno di consumo del mercato nazionale,
ma non i sempre più consistenti ordinativi dei grossisti.
9.
Sentite le difese orali delle parti e le risposte ai quesiti loro posti nel corso di un’audizione, la [OSCURATO:PERSONA] per la concorrenza
decideva, il 22 gennaio 2003, di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia talune questioni.
10.
Nel provvedimento di rinvio la [OSCURATO:PERSONA] per la concorrenza osserva che tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione europea intervengono
sul mercato per fissare i prezzi dei medicinali sul loro territorio. I prezzi così determinati variano da Stato a Stato, ma
in Grecia sono sempre i più bassi dell’Unione.
11.
[OSCURATO:PERSONA] per la concorrenza muove dall’assunto che la GSK detenga una posizione dominante nel senso di cui all’art. 82 CE
sul mercato pertinente greco in ordine ad almeno uno dei farmaci in discussione, il Lamictal. Dubita, però, che il rifiuto
della GSK di soddisfare integralmente gli ordinativi provenienti dai grossisti di medicinali possa costituire un abuso nel
senso del suddetto articolo.
12.
Essa ammette che un accordo o una pratica concordata che limiti il commercio tra [OSCURATO:PERSONA] membri costituisce una grave violazione
dell’art. 81 CE e si presume inteso/a a restringere la concorrenza, con riserva della regola
de minimis
, indipendentemente dal suo reale effetto sul mercato. Su tale assunto, qualunque politica di limitazione delle esportazioni
praticata da un’impresa in posizione dominante sarebbe per se stessa abusiva.
13.
D’altro canto, però, un libero mercato parallelo potrebbe pregiudicare seriamente gli interessi finanziari e l’organizzazione
delle ditte farmaceutiche, erodendo le loro entrate e disgregando l’assetto degli impegni da esse assunti negli [OSCURATO:PERSONA] destinatari
delle importazioni parallele. Il commercio parallelo apporterebbe, inoltre, un beneficio più alle imprese che lo praticano
che ai consumatori finali. Ad ogni modo, sono gli [OSCURATO:PERSONA] membri gli effettivi acquirenti della maggior parte dei prodotti farmaceutici,
attraverso strutture socio-previdenziali, sicché, se avessero un interesse particolare a pagare meno, stabilirebbero essi
stessi prezzi minori per il mercato nazionale.
14.
[OSCURATO:PERSONA] per la concorrenza si chiede, pertanto, se imprese farmaceutiche in posizione dominante possano giustificare
una limitazione delle forniture su un dato mercato nazionale con la necessità di tutelare i loro legittimi interessi commerciali
contro importazioni parallele; e, in caso affermativo, quali siano i fattori da considerare per stabilire se tale giustificazione
sussista in un caso particolare.
15.
[OSCURATO:PERSONA] per la concorrenza sottopone, quindi, alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se il rifiuto di un’impresa in posizione dominante di soddisfare integralmente gli ordinativi che le vengono inoltrati dai
grossisti di medicinali, quando è diretto a restringere le attività di esportazione di questi ultimi e a limitare in tal modo
il danno causato dal commercio parallelo, costituisca di per sé un comportamento abusivo ai sensi dell’art. 82 CE. Se sulla
soluzione di tale questione influisca il fatto che il commercio parallelo è molto proficuo per i grossisti in ragione delle
differenze di prezzo esistenti nell’ambito dell’Unione europea a causa dell’intervento statale, cioè in ragione del fatto
che il mercato dei prodotti farmaceutici non presenta condizioni di concorrenza assolute, essendo invece caratterizzato da
un grado elevato di intervento da parte dello Stato. Infine, se sia compito di un’autorità nazionale competente in materia
di concorrenza applicare le regole comunitarie di concorrenza in modo indifferenziato ai mercati che funzionano in modo concorrenziale
e a quelli in cui la concorrenza viene falsata dall’intervento statale.
2)
Come si debba valutare l’eventuale carattere abusivo nel caso in cui la Corte giudichi che la restrizione del commercio parallelo,
per le ragioni precedentemente esposte, non costituisce sempre una pratica abusiva, quando è posta in essere da un’impresa
in posizione dominante.
In particolare:
a)
Se sia appropriato usare il criterio della percentuale di superamento del normale consumo nazionale e/o quello del danno che
l’impresa in posizione dominante ha subìto in termini di fatturato complessivo e di profitto complessivo. In caso di soluzione
affermativa, come si debba determinare il livello della percentuale di superamento e del danno subìto - consistendo quest’ultimo
in una percentuale del fatturato e del profitto complessivo - al di sopra del quale il comportamento in esame è considerato
abusivo.
b)
Se debba essere seguita un’impostazione fondata sulla ponderazione degli interessi e, in caso di risposta affermativa, quali
siano gli interessi che devono rientrare in tale ponderazione.
Più specificamente:
i)
se in proposito rilevi il fatto che il paziente consumatore finale riceve un vantaggio economico limitato dal commercio parallelo;
e
ii)
se debbano essere presi in considerazione, e in quale misura, gli interessi degli organismi previdenziali ad ottenere farmaci
meno cari.
c)
Quali altri criteri e impostazioni possano essere considerati appropriati nel caso di specie».
16.
Quattro serie di osservazioni scritte sono state presentate da molte delle ricorrenti: la prima dalla [OSCURATO:PERSONA] & Akarnanias (Syfait) ed altre quindici associazioni farmaceutiche (in prosieguo: le «prime ricorrenti»); la seconda
dall’associazione [OSCURATO:PERSONA] insieme alle società K. P. [OSCURATO:PERSONA] emporias
kai dianomis farmakeftikon proïonton, [OSCURATO:PERSONA] EPE e [OSCURATO:PERSONA] A.E. (in prosieguo: le «seconde
ricorrenti»); la terza dalla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: le «terze ricorrenti») e l’ultima
dall’Interfarm - A. Aggelakou & Sia O.E. insieme ad altri trentanove grossisti (in prosieguo: le «quarte ricorrenti»). Osservazioni
scritte hanno presentato anche la GSK, la [OSCURATO:PERSONA] e il governo svedese. Ad eccezione di quest’ultimo, tutte le parti o
gruppi di parti sopra elencati hanno presenziato e svolto osservazioni all’udienza.
Ricevibilità
17.
In forza dell’art. 234, secondo comma, CE, solo una «giurisdizione di uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri» può domandare alla Corte di
giustizia una pronuncia pregiudiziale. Dalla giurisprudenza della Corte appare evidente che la nozione di «giurisdizione»
va definita ai sensi del diritto comunitario.
18.
Per valutare se una certa entità possegga le caratteristiche di un giudice ai sensi dell’art. 234 CE, la giurisprudenza ha
individuato una serie di criteri quali l’origine legale dell’organo, il suo carattere permanente, il fatto che applichi regole
di diritto, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la sua indipendenza, la natura contraddittoria del procedimento
(2)
e il carattere giurisdizionale della sua pronuncia
(3)
.
19.
[OSCURATO:PERSONA] per la concorrenza ritiene di possedere tutte le caratteristiche suddette. Del medesimo parere sono la [OSCURATO:PERSONA]
e la GSK. Le seconde e le quarte ricorrenti contestano la ricevibilità del rinvio pregiudiziale nelle loro osservazioni scritte.
In udienza, però, le seconde ricorrenti hanno cambiato avviso e ammesso che la [OSCURATO:PERSONA] per la concorrenza agisce ex art. 234 CE.
Il governo svedese non svolge osservazioni circa la ricevibilità.
20.
Dal mio punto di vista, sulla base dei dati forniti nella domanda pregiudiziale, la [OSCURATO:PERSONA] per la concorrenza chiaramente
soddisfa molti dei requisiti che la Corte ha già identificato come idonei a stabilire se un dato organo possa essere considerato
un organo giurisdizionale. Essa è istituita a carattere permanente dall’art. 8 della legge [greca] 703/77, relativa al controllo
dei monopoli e degli oligopoli e alla protezione della libera concorrenza (in prosieguo: la «legge 703/77»), per vigilare
sul rispetto delle disposizioni di tale legge; adotta decisioni applicando le regole di concorrenza nazionali e comunitarie;
è l’unico organo competente ad imporre le sanzioni comminate dalla legge 703/77 e, pertanto, la sua giurisdizione è obbligatoria.
21.
I detti requisiti, probabilmente necessari per un’autorità giudiziaria, si applicherebbero parimenti ad un ente amministrativo
incaricato di far rispettare una data normativa. L’udienza dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] per la concorrenza è il tratto più caratteristico
di un organo giurisdizionale, perché entrambi i contendenti possono farsi rappresentare legalmente e godono di garanzie procedurali
simili a quelle delle parti di un processo ordinario. Tali garanzie in qualche modo integrano il necessario elemento dell’
inter partes
nel processo decisionale della [OSCURATO:PERSONA] per la concorrenza.
22.
Queste le caratteristiche della [OSCURATO:PERSONA] per la concorrenza. Mi sembra nondimeno opportuna un’analisi più dettagliata per
stabilire se la sua struttura e la sua composizione corrispondano a quelle di un organo giurisdizionale, in particolare se
soddisfino le sostanziali garanzie d’indipendenza che costituiscono il tratto distintivo per eccellenza di tali organi.
23.
Come è riportato nel provvedimento di rinvio, la [OSCURATO:PERSONA] per la concorrenza è composta di nove membri, designati per un
triennio dal [OSCURATO:PERSONA] dello Sviluppo. Quattro vengono scelti dal [OSCURATO:PERSONA] da terne di candidati presentate da organizzazioni
del commercio e dell’industria. Cinque sono un consigliere dell’Avvocatura dello Stato o altro giudice delle supreme magistrature;
due accademici, specializzati l’uno in diritto e l’altro in economia; e due persone di autorità riconosciuta e pertinente
esperienza. [OSCURATO:PERSONA] nomina il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] per la concorrenza fra i suoi stessi membri.
24.
L’art. 8, n. 1, della legge 703/77 definisce esplicitamente la [OSCURATO:PERSONA] per la concorrenza un’«autorità indipendente» e
specifica che ai suoi membri è «garantita un’indipendenza dal punto di vista personale e funzionale» e che «nell’esercizio
delle loro funzioni sono sottoposti solo alla legge e alla propria coscienza». Come precisa la detta [OSCURATO:PERSONA], l’imparzialità
dei suoi membri risulta altresì dal divieto di esercitare qualsiasi altra attività professionale in rapporto con le questioni
di sua competenza.
25.
[OSCURATO:PERSONA] per la concorrenza è annesso un Segretariato, incaricato di svolgere indagini sui casi portati dinanzi alla
[OSCURATO:PERSONA] e di proporre per iscritto possibili soluzioni. Ai termini del provvedimento di rinvio, il Presidente della [OSCURATO:PERSONA]
coordina e dirige il Segretariato quale superiore amministrativo nell’esercizio di poteri disciplinari. [OSCURATO:PERSONA] per
la concorrenza sottolinea, tuttavia, che esiste una separazione completa tra le sue funzioni e quelle del Segretariato e che
né il Presidente né essa stessa interferiscono con le proposte del Segretariato.
26.
Nutro due dubbi specifici sulla struttura e sulla composizione della [OSCURATO:PERSONA] per la concorrenza così descritta. Il primo.
Dal mio punto di vista, nel valutare se un organo abbia natura giurisdizionale non si può prescindere dal considerare quanti
dei suoi membri siano avvocati o giudici. Nel caso della [OSCURATO:PERSONA] per la concorrenza, come illustra il provvedimento di
rinvio, è obbligatorio che siano giuristi appena due membri su un totale di nove, rispettivamente un docente ovvero un ricercatore
in materie giuridiche e un consigliere dell’Avvocatura dello Stato, in attività o meno, ovvero un ex giudice delle supreme
magistrature civili o amministrative. Nulla garantisce, in apparenza, che il Presidente abbia una formazione giuridica. È
mia opinione che il numero relativamente ristretto di posti nella [OSCURATO:PERSONA] per la concorrenza assegnati espressamente a
giuristi non possa non generare dubbi sull’identificazione della stessa come organo giurisdizionale.
27.
Il secondo dubbio, relativo all’autonomia della [OSCURATO:PERSONA] per la concorrenza, attiene alla struttura dei rapporti tra essa
[OSCURATO:PERSONA] e il suo Segretariato, quali ho illustrato sopra
(4)
.
28.
Dalla sentenza della Corte nella causa
Gabalfrisa
(5)
risulta che la separazione di funzioni tra un organo giurisdizionale e un’autorità amministrativa determina indipendenza
di giudizio. In quel caso la Corte dichiarò ricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale di un organo regionale spagnolo
competente a conoscere reclami fiscali sul presupposto, in parte, che le sue funzioni e quelle degli uffici dell’ente tributario
statale che avevano adottato la decisione impugnata fossero separate
(6)
. Nel caso di specie, le funzioni della [OSCURATO:PERSONA] per la concorrenza e quelle del Segretariato possono ritenersi separate
nel senso della sentenza
Gabalfrisa
solo se le indagini sulle asserite infrazioni alla legge 703/77, condotte dal Segretariato, siano distinguibili dal ruolo
decisionale della [OSCURATO:PERSONA].
29.
Questo punto mi sembra strettamente correlato alla questione se il procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] per la concorrenza
possa essere qualificato per sua natura
inter partes
. Solo qualora sia sufficientemente separato dalla [OSCURATO:PERSONA] per la concorrenza, il Segretariato può essere definito terzo
rispetto alla parte indagata e alla [OSCURATO:PERSONA] per la concorrenza quale giudice.
30.
Il Presidente, benché il provvedimento di rinvio sottolinei che non influisce realmente sulle indagini svolte dal Segretariato,
con tutta evidenza gode su quest’ultimo di una certa autorità. Nel documento non è parola di regole o di altre forme di garanzia
per l’autonomia investigativa del Segretariato.
31.
[OSCURATO:PERSONA] luce delle due perplessità di cui sopra, la posizione della [OSCURATO:PERSONA] per la concorrenza mi appare essere in preciso
equilibrio. [OSCURATO:PERSONA] si colloca, a mio parere, quasi a metà strada tra gli organi giurisdizionali e quelli amministrativi
aventi talune caratteristiche giurisdizionali.
32.
Tutto sommato, però, ritengo che essa abbia caratteristiche giurisdizionali sufficienti a qualificarla organo giurisdizionale
nel senso di cui all’art. 234 CE.
33.
Quanto alla perizia giuridica di tale organo, si osservi che, oltre ai due riservati espressamente ai giuristi, altri due
posti spettano a persone di autorità riconosciuta con esperienza in materia di diritto dell’economia nazionale e comunitario
e di politica della concorrenza. I membri dell’organo sono poi definiti nel provvedimento di rinvio persone di autorità riconosciuta
e di esperienza nel diritto della concorrenza. Ciò considerato, e atteso che i membri della [OSCURATO:PERSONA] per la concorrenza
sono esplicitamente tenuti ad un esercizio dei loro doveri conforme a legge, sono convinto che il ristretto numero di posti
riservati ad avvocati e giudici non esclude di per sé il carattere giurisdizionale del detto organo. Sarebbe peraltro lecito
attendersi una percentuale più bassa di giuristi in senso stretto in un organo giurisdizionale preposto ad un settore tecnicamente
così complesso come il diritto della concorrenza, dove, oltre alle qualificazioni giuridiche, è necessaria anche un’esperienza
di economia e di commercio.
34.
Quanto ai legami strutturali tra la [OSCURATO:PERSONA] per la concorrenza e il suo Segretariato, ritengo che essi non siano così
marcati da prevalere sugli altri fattori denotanti lo status giurisdizionale. Anzitutto, non trovo probabile che l’esercizio
di poteri disciplinari sul Segretariato da parte del Presidente influisca sullo svolgimento di una data indagine. Poi, anche
a condividere l’opinione contraria, mi sembra che per garantire una separazione a livello operativo nel corso delle indagini
sia sufficiente il contraddittorio assicurato dalla [OSCURATO:PERSONA] per la concorrenza, il quale risulta offrire adeguate possibilità
a tutte le parti di svolgere osservazioni, assicurando in tal modo l’adozione di una decisione finale equa.
35.
Si ricordi che la Corte ha già dichiarato ricevibile una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da un’autorità per
la concorrenza, il Tribunal de Defensa de la Competencia spagnolo
(7)
, il quale possedeva molte delle caratteristiche della [OSCURATO:PERSONA] ellenica per la concorrenza. Anch’esso era un organo a
carattere permanente istituito con legge allo scopo di applicare le regole di concorrenza con un procedimento in contraddittorio.
Anch’esso interveniva a seguito di un rapporto, presentato nel caso di specie da un organo separato
(8)
.
36.
Nessuno dei rilievi svolti dalle seconde e dalle quarte ricorrenti mi pare possa revocare in dubbio la ricevibilità della
domanda pregiudiziale.
37.
Le dette ricorrenti notano in primo luogo che, nonostante l’autonomia affermata all’art. 8, n. 1, della legge 703/77, la [OSCURATO:PERSONA]
per la concorrenza non è fra le cinque autorità indipendenti specificamente previste dalla Costituzione greca, quale sottoposta
a revisione nel 2001. Essa non gode, perciò, delle stesse specifiche garanzie costituzionali riconosciute a queste ultime.
I suoi membri non sono designati in conformità con la speciale procedura prevista dalla Costituzione e le sue norme procedurali
non hanno origine in una legge, bensì in una decisione interministeriale.
38.
In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che le norme procedurali della [OSCURATO:PERSONA] per la concorrenza non sono al momento
consone ai principi fondamentali del processo, perché non permettono agli interessati di intervenire nel procedimento dinanzi
alla [OSCURATO:PERSONA].
39.
In terzo luogo, esse lamentano che la [OSCURATO:PERSONA] per la concorrenza non abbia emesso una decisione sulla loro denuncia entro
i sei mesi prescritti dalla legge.
40.
Le allegazioni delle ricorrenti non mi convincono. La circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] per la concorrenza non sia un’autorità
indipendente ai sensi del diritto costituzionale greco non inficia né il riconoscimento legislativo né le garanzie di fatto
della sua indipendenza.
41.
Ritengo, inoltre, che gli organi giudiziari possano legittimamente distinguersi in funzione dei livelli ai quali permettono
ai terzi interessati di intervenire nei procedimenti senza per questo compromettere il loro status giurisdizionale. In ogni
caso, le ricorrenti risultano essere state in condizione di partecipare adeguatamente al procedimento principale dinanzi alla
[OSCURATO:PERSONA] per la concorrenza registrando le loro censure come denuncie.
42.
Infine, è mia opinione che eventuali ritardi nella trattazione di un caso non possano infirmare la natura giurisdizionale
dell’organo celebrante, sebbene possano senz’altro incidere sulla qualità della giustizia amministrata.
43.
Queste le mie considerazioni sulle peculiarità della [OSCURATO:PERSONA] per la concorrenza, quali descritte nel testo del provvedimento
di rinvio. Può essere comunque utile verificare brevemente la ricevibilità di quest’ultimo nella prospettiva del diritto della
concorrenza e, in particolare, del regolamento n. 1/2003, che ha introdotto con effetto dal 1° maggio 2004 un sistema di applicazione
decentrata della normativa comunitaria sulla concorrenza
(9)
.
44.
Primo. È da notare che il regolamento n. 1/2003 autorizza gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad attribuire i compiti di un’autorità per la concorrenza
ad organi dotati di caratteristiche giurisdizionali
(10)
e contiene disposizioni intese a preservare l’indipendenza di tali organi
(11)
.
45.
Secondo. A mio parere, numerose ragioni di ordine pratico depongono a favore della ricevibilità delle domande di pronuncia
pregiudiziale provenienti da organi siffatti. Per economia dei mezzi di giudizio sarebbe preferibile ammettere tali domande
al primo stadio possibile, in modo che non siano necessarie ulteriori impugnazioni per poter procedere ad un rinvio pregiudiziale.
Si può senz’altro sostenere, poi, che un’apposita autorità per la concorrenza dotata di caratteristiche giurisdizionali è
in condizione di individuare i temi rilevanti di diritto comunitario della concorrenza meglio di una corte d’appello ordinaria
incaricata di rivedere le decisioni di tale organo. Con il decentramento del diritto comunitario della concorrenza, la possibilità
per le autorità per la concorrenza nazionali aventi struttura giurisdizionale di rivolgersi alla Corte di giustizia aumenterebbe
le garanzie d’interpretazione uniforme del diritto comunitario. Peraltro appare adesso chiaro che le autorità nazionali per
la concorrenza sono autorizzate e anzi tenute a disapplicare la legislazione nazionale che implichi o favorisca gli effetti
di comportamenti contrari all’art. 81, n. 1, CE, o li rafforzi, specie in materia di fissazione di prezzi o di accordi di
ripartizione dei mercati
(12)
. Ciò potrebbe indurre a considerare con maggior favore i rinvii provenienti da tali autorità, così da assicurare che alcune
incertezze nell’applicazione delle regole comunitarie siano chiarite prima di disapplicare la legislazione nazionale.
46.
Queste considerazioni pratiche mi rafforzano nella già raggiunta conclusione che il presente provvedimento di rinvio è ricevibile.
Di conseguenza passo ad esaminare le considerazioni di merito formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] per la concorrenza.
Merito
47.
Osservo, in via preliminare, che alcune delle allegazioni dinanzi alla Corte riguardano definizione del mercato e posizione
dominante. Le questioni pregiudiziali presuppongono, però, una posizione dominante sui mercati pertinenti. [OSCURATO:PERSONA]
per la concorrenza ha ravvisato una posizione dominante con riferimento ad uno dei farmaci in discussione, il Lamictal, ma
non ha chiesto alla Corte di pronunciarsi sui criteri pertinenti per la definizione del mercato o per la posizione dominante.
Mi limiterò pertanto ad esprimere il mio parere in merito all’abuso nel senso dell’art. 82 CE, al quale la [OSCURATO:PERSONA] per
la concorrenza ha invece fatto riferimento.
48.
A tale proposito la [OSCURATO:PERSONA] per la concorrenza vorrebbe sapere (1) se il semplice rifiuto di un’impresa farmaceutica in
posizione dominante di soddisfare integralmente gli ordinativi ricevuti al fine di limitare il commercio parallelo praticato
dai suoi clienti debba sempre essere considerato un comportamento abusivo nel senso dell’art. 82 CE; e (2), in caso di risposta
negativa, quali fattori determinino se un’impresa è responsabile o meno per un tale rifiuto.
49.
[OSCURATO:PERSONA] europea sostiene che una tale limitazione delle forniture è abusiva salvo obiettiva giustificazione, adeguata
e sufficientemente importante. A suo parere, nessuno dei fattori individuati dalla [OSCURATO:PERSONA] ellenica per la concorrenza
potrebbe integrare una giustificazione siffatta.
50.
La conclusione della [OSCURATO:PERSONA] europea si basa, da un lato, sul carattere anticoncorrenziale del comportamento in causa.
Si presume che un’impresa dominante abusi della sua posizione quando rifiuta di fornire beni o servizi al fine di limitare
o di escludere concorrenti attuali o potenziali da un dato mercato e di rafforzare la sua posizione su di esso. Dato che i
tentativi dei produttori di limitare le forniture per contenere il commercio parallelo sono di solito finalizzati a restringere
la concorrenza tra marchi sul mercato dell’importazione, limitazioni del genere vanno normalmente considerate abusive. Dall’altro
lato, poi, la [OSCURATO:PERSONA] fa leva sul fatto che oggetto del comportamento in causa è una ripartizione del mercato. Secondo
la costante interpretazione della Corte, gli artt. 81 CE e 82 CE proibiscono gli atti intesi a ripartire il mercato comune.
51.
Le ricorrenti e il governo svedese sostanzialmente concordano con la [OSCURATO:PERSONA].
52.
Secondo la GSK, una limitazione delle forniture da parte di un’impresa farmaceutica in posizione dominante per contenere il
commercio parallelo non costituisce un abuso nel senso dell’art. 82 CE. Una limitazione del genere non rientra in quelle circostanze
eccezionali in cui il rifiuto di forniture è considerato abusivo. Ove la si valuti nel suo esatto contesto economico e normativo
e si prenda atto delle peculiarità dell’industria farmaceutica in Europa, essa non può essere ritenuta un abuso, bensì l’adeguata
tutela da parte di un’impresa dei suoi legittimi interessi commerciali.
Il comportamento in causa costituisce di per sé un abuso?
53.
Per quanto riguarda la prima parte della prima questione pregiudiziale, trovo corretta la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] e
della GSK secondo cui un’impresa farmaceutica dominante non abusa della sua posizione solo perché si rifiuta di soddisfare
integralmente gli ordinativi ricevuti da grossisti di medicinali, e ciò anche quando essa intende così contenere il commercio
parallelo. Tale conclusione mi sembra chiaramente in linea con la costante giurisprudenza della Corte in materia di riconducimento
all’art. 82 CE di rilevanti rifiuti di forniture. Secondo tale giurisprudenza – come dimostra la rassegna che segue, per forza
di cose alquanto dettagliata –, un obbligo di conformarsi all’art. 82 CE può essere imposto solo dopo un esame accurato del
contesto fattuale ed economico, e anche allora unicamente entro limiti piuttosto ristretti.
54.
Una conferma che un’impresa dominante può in date circostanze essere tenuta a rifornire i suoi clienti proviene innanzi tutto
dalla sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
(13)
.
La causa verteva sul rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di continuare a rifornire un terzo, la Zoja, di materie prime indispensabili
alla fabbricazione di un prodotto finito e acquistabili solo presso la [OSCURATO:PERSONA]. Il rifiuto dipendeva dalla decisione
di tale società di entrare in concorrenza con la Zoja sul mercato a valle del prodotto finito. La Corte dichiarò che un’impresa
in posizione dominante sul mercato di una materia prima la quale, nell’intento di riservare tale materia alla fabbricazione
di propri prodotti, rifiuti di rifornirne un proprio cliente, anch’esso fabbricante di prodotti finiti, sfrutta in modo abusivo
la propria posizione dominante, ma solo se in tal modo «risch[i] di eliminare del tutto dal mercato il cliente e concorrente»
(14)
.
55.
Nella sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
(15)
un’impresa in posizione dominante nella produzione di banane (UBC), che distribuiva la merce sotto il marchio Chiquita, sospese
le forniture ad un maturatore/distributore allorché quest’ultimo, in seguito a un disaccordo con l’impresa dominante, iniziò
a promuovere la vendita delle banane di un concorrente e a riporre minor cura nella maturazione delle banane dell’UBC. La
Corte affermò che «è opportuno premettere che un’impresa la quale detenga una posizione dominante per la distribuzione di
un dato prodotto – che goda del prestigio di un marchio noto ed apprezzato dai consumatori – non ha facoltà di sospendere
le forniture a un vecchio cliente, ligio agli usi commerciali, se gli ordini di detto cliente non presentano alcunché di anormale»
(16)
.
56.
La Corte giudicò il detto comportamento incompatibile con l’art. 82 CE «poiché il rifiuto di vendita limita gli sbocchi a
danno dei consumatori e provoca una discriminazione che può spingersi fino all’eliminazione di un operatore commerciale dal
mercato considerato»
(17)
. Affermò anche, tuttavia, che il fatto di detenere una posizione dominante non può privare un’impresa del diritto di intraprendere
congrue misure di tutela dei propri interessi commerciali, purché il suo comportamento sia ragionevole e non miri a rafforzare
o a sfruttare tale sua posizione
(18)
.
57.
La causa
BP
(19)
verteva su une limitazione di forniture da parte di una società petrolifera in posizione dominante durante la crisi del greggio
del 1973/74. La BP impugnava una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che le imputava un abuso di posizione dominante per aver limitato
le forniture ad un dato cliente in misura sostanziale e ben maggiore che agli altri clienti senza obiettive giustificazioni.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], un’impresa in posizione dominante deve ripartire equamente il suo prodotto fra tutti i suoi clienti,
fatte salve situazioni commerciali particolari o differenti. Nel caso di una crisi di approvvigionamento generalizzata tale
impresa deve per prima cosa negoziare con i suoi clienti abituali e limitare le forniture agli acquirenti, in periodo di ristrettezza,
in base ad un periodo di riferimento. [OSCURATO:PERSONA] proponeva di considerare all’uopo l’anno precedente la crisi.
58.
L’avvocato generale Warner considerava fuori luogo la qualifica di abuso formulata dalla [OSCURATO:PERSONA], data la difficoltà di
determinare il periodo di riferimento proposto e di valutare se eventuali differenze fra i clienti potevano giustificare trattamenti
differenziati
(20)
. La Corte convenne che la
BP
non aveva abusato della sua posizione dominante. Nell’anno precedente la crisi il cliente in questione non si era più approvvigionato
con regolarità. Al momento dello scoppio della crisi egli era, dunque, solo un acquirente occasionale, ragion per cui la BP
non era tenuta a riservargli il trattamento usato alla clientela tradizionale
(21)
. La Corte dubitava, peraltro, che potesse applicarsi un periodo di riferimento, quantomeno rispetto ad un cliente che non
aveva mantenuto con la BP rapporti commerciali durante quello stesso periodo
(22)
. Essa notava, infine, che il detto cliente aveva potuto superare le difficoltà della crisi
(23)
, sicché non aveva subìto uno svantaggio concorrenziale certo, immediato e sostanziale, né era stato esposto al rischio di
eliminazione dal mercato
(24)
.
59.
Il caso
[OSCURATO:PERSONA]
(25)
prese le mosse da una domanda presentata ad un tribunale belga affinché diffidasse un’emittente televisiva dal rifiutare
di vendere tempi di programmazione ad un’impresa concorrente sul mercato a valle delle vendite telefoniche. La detta emittente
si rifiutava inoltre di vendere tempi agli inserzionisti per annunci che invitavano ad operazioni di marketing telefonico
televisivo con impiego di un numero telefonico diverso dal suo.
60.
Al giudice nazionale la Corte rispondeva che costituisce abuso ai sensi dell’art. 82 CE il fatto che un’impresa, che detenga
una posizione dominante su un determinato mercato, si riservi o riservi ad un’impresa appartenente allo stesso gruppo, e senza
necessità obiettiva, un’attività ausiliaria, che potrebbe essere svolta da una terza impresa nell’ambito delle sue attività
su un mercato vicino, ma distinto, con il rischio di eliminare qualsiasi concorrenza da parte di detta impresa. La Corte osservava
che in un caso siffatto la fornitura omessa dall’impresa in posizione dominante sarebbe stata indispensabile alle attività
dell’altra impresa
(26)
.
61.
I casi finora considerati vertevano tutti su un’omessa fornitura ad un vecchio cliente. In un’altra serie di casi la Corte
ha preso in considerazione dinieghi di permettere a terzi di utilizzare per la prima volta i propri diritti d’autore o infrastrutture
materiali.
62.
Nella causa
Volvo
/
Veng
(27)
la Corte affermava che non costituiva uno sfruttamento abusivo di posizione dominante da parte di un costruttore di autovetture
che aveva brevettato modelli relativi a parti componenti della carrozzeria delle sue automobili il rifiuto di concedere a
terzi una licenza per produrre componenti di ricambio. Secondo la Corte, la facoltà del titolare di un brevetto di vietare
a terzi la fabbricazione e la vendita o l’importazione, senza il suo consenso, di prodotti che incorporino il modello costituisce
la sostanza stessa del suo diritto esclusivo. Ne consegue che il rifiuto di concedere una siffatta licenza non può, di per
sé, costituire un abuso. L’esercizio del diritto esclusivo può tuttavia essere abusivo qualora dia luogo, da parte di un’impresa
in posizione dominante, a comportamenti come l’arbitrario rifiuto di fornire pezzi di ricambio ad officine di riparazione
indipendenti, il fissare i prezzi dei pezzi di ricambio ad un livello non equo o la decisione di non produrre più pezzi di
ricambio per un dato modello nonostante numerose vetture di questo modello siano ancora in circolazione
(28)
.
63.
In seguito, nella causa
Magill
(29)
, la Corte confermava la pronuncia del Tribunale di primo grado che accoglieva una decisione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la
quale emittenti televisive irlandesi avevano abusato della loro posizione dominante sul mercato relativa ai propri elenchi
di programmi allorché avevano invocato il diritto d’autore su questi ultimi per impedire ad un terzo la pubblicazione di una
guida settimanale che avrebbe fatto concorrenza alle guide che ciascuna emittente pubblicava per i propri programmi. Per la
Corte l’abuso risultava dalle seguenti circostanze. In primo luogo, il rifiuto delle emittenti di fornire informazioni sui
loro programmi, materia prima indispensabile per produrre una guida settimanale completa, ostacolava la comparsa di un prodotto
nuovo che le emittenti non offrivano e per cui sussisteva una domanda potenziale da parte del consumatore. Un tale rifiuto
costituiva un abuso nel senso dell’art. 82, secondo comma, CE
(30)
. In secondo luogo, tale rifiuto non era giustificato
(31)
. In terzo luogo, con tale comportamento le emittenti si riservavano un mercato derivato, quello delle guide televisive settimanali,
escludendo qualunque tipo di concorrenza, poiché negavano l’accesso all’informazione grezza, materia prima indispensabile
per elaborare una guida del genere
(32)
.
64.
Un rifiuto di fornitura costituiva oggetto anche della causa
Bronner
(33)
. La Corte doveva risolvere la questione se commette un abuso di posizione dominante contrario all’art. 82 CE un gruppo editoriale
detentore di una significativa quota del mercato dei quotidiani che rifiuti di inserire nel suo sistema di recapito di giornali
a domicilio la distribuzione di un quotidiano concorrente ovvero la inserisca solo a condizione che il suo editore acquisti
dal gruppo alcuni servizi addizionali. La Corte faceva presente di aver affermato nelle sentenze
[OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA]
che il rifiuto di fornire ad un concorrente beni o servizi indispensabili per l’esercizio della sua attività costituirebbe
un abuso solo se idoneo ad eliminare del tutto la concorrenza da questi esercitata
(34)
. La Corte richiamava altresì la sentenza
Magill
e osservava che, anche supponendo che questa giurisprudenza relativa all’esercizio di un diritto di proprietà intellettuale
sia applicabile all’esercizio di qualsivoglia diritto di proprietà, occorrerebbe pur sempre, onde concludere per la sussistenza
di un abuso, non solo che il diniego del servizio costituito dal recapito a domicilio possa eliminare del tutto la concorrenza
sul mercato dei quotidiani da parte della persona che richiede il servizio e non sia obiettivamente giustificabile, ma anche
che il detto servizio sia di per sé indispensabile per l’esercizio dell’attività di tale persona, nel senso che non esiste
alcun modo di distribuzione che possa realmente o potenzialmente sostituirsi al predetto sistema di recapito a domicilio
(35)
. Non era questo il caso di specie
(36)
.
65.
Infine, nella recente causa
IMS Health
(37)
, la Corte è ritornata sulle circostanze in cui il rifiuto da parte di un’impresa in posizione dominante di concedere una
licenza d’uso del suo diritto d’autore può costituire un abuso ai sensi dell’art. 82 CE. Come nella causa
Magill
, la Corte ha statuito che, affinché il rifiuto di un’impresa titolare di un diritto d’autore di dare accesso ad un prodotto
o ad un servizio indispensabile per esercitare una data attività possa essere qualificato abusivo, è sufficiente che siano
soddisfatte tre condizioni cumulative, e cioè che tale rifiuto costituisca ostacolo alla comparsa di un nuovo prodotto per
il quale esiste una domanda potenziale dei consumatori, che sia ingiustificato e idoneo ad escludere qualsiasi concorrenza
sul mercato derivato
(38)
.
66.
Mi sembra che dalla giurisprudenza e dalla prassi comunitaria costanti possano trarsi le seguenti considerazioni per la presente
controversia. La prima. È evidente che un’impresa in posizione dominante sarà tenuta, all’occorrenza, a fornire i suoi beni
e servizi. Così, ad esempio, se l’interruzione della fornitura comprometta gravemente la concorrenza sul mercato a valle tra
l’impresa e il cliente o tra l’impresa e i suoi concorrenti attuali o potenziali nel settore delle forniture. Un’impresa dominante
sarà altresì obbligata in un ristretto novero di casi a concedere a terzi per la prima volta servizi o licenze d’uso del suo
diritto d’autore. All’uopo dev’essere dimostrato un eccezionale pregiudizio alla concorrenza.
67.
Seconda considerazione. È altresì chiaro che gli obblighi di fornitura ex art. 82 CE di un’impresa in posizione dominante
sono limitati sotto vari profili. Coma la Corte ha affermato nella sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
, un’impresa dominante non è tenuta a soddisfare ordinativi anormali ed è autorizzata a tutelare congruamente i propri interessi
commerciali. Allo stesso modo, nella causa
BP
, un’impresa dominante ha potuto vittoriosamente difendere dinanzi alla Corte una politica commerciale che faceva una distinzione
tra i clienti da approvvigionare in periodi di penuria. La Corte ha peraltro sempre circoscritto gli obblighi delle imprese
dominanti in presenza di giustificazioni oggettive.
68.
Terza considerazione. La questione se il rifiuto di approvvigionamento da parte di un’impresa sia o meno abusivo va valutata
in gran parte in base al contesto economico e normativo proprio del caso. In tal senso si è espressa la [OSCURATO:PERSONA] europea
nella recente decisione
Microsoft
(39)
e simile è il punto di vista recentemente espresso dalla Suprema Corte statunitense
(40)
.
69.
[OSCURATO:PERSONA] luce dell’analisi sopra svolta mi sembra evidente che alla prima questione pregiudiziale debba darsi una soluzione negativa:
un’impresa farmaceutica in posizione dominante che limiti le forniture dei suoi prodotti non abusa necessariamente della sua
posizione dominante nel senso dell’art. 82 CE solo perché intende in tal modo contenere il commercio parallelo.
70.
Trovo plausibile, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], che l’intenzione di contenere il commercio parallelo sia una di quelle circostanze
che rendono di solito abusivo un rifiuto di fornitura da parte di un’impresa dominante. Un tale comportamento è di regola
inteso a rimuovere una fonte di concorrenza per l’impresa dominante sul mercato dello Stato membro dell’importazione. Quand’anche
non in tutti i casi possa essere dimostrato un effetto anticoncorrenziale sufficiente, dalla ripartizione del mercato oggetto
del comportamento in causa si può ricavare un ulteriore argomento a sostegno di una conclusione del genere.
71.
Nella presente fattispecie, sebbene un intento di ripartire il mercato sia presunto e perfino manifestamente ammesso, la ripartizione
non costituisce lo scopo primario, bensì una conseguenza inevitabile, date le caratteristiche del mercato, del tentativo della
GSK di proteggere quelli che le appaiono i suoi legittimi interessi commerciali mediante il rifiuto di evadere integralmente
gli ordinativi che riceve. Il problema dell’intento non dovrebbe perciò distogliere l’attenzione dal punto essenziale, cioè
se un rifiuto del genere sia comunque giustificato.
72.
In ogni caso, però, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], è chiaro che la casistica comunitaria permette alle imprese dominanti di
dimostrare l’oggettiva necessità dei loro comportamenti anche se essi risultino
prima facie
abusivi; torno, perciò, all’argomento dell’oggettiva giustificazione. Vorrei aggiungere che per me l’analisi bifasica suggerita
dalla distinzione tra un abuso e la sua giustificazione oggettiva è alquanto artificiosa. L’art. 82 CE, a differenza dell’art. 81 CE,
non prevede esplicite eccezioni ai comportamenti cui altrimenti si applica. Al contrario, il mero fatto che una pratica sia
definita «abusiva» suggerisce che già è stata tratta una conclusione negativa, laddove l’art. 81 CE utilizza una terminologia
più neutra («(…) impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza»). Ritengo perciò più preciso affermare che certe
pratiche di un’impresa dominante non costituiscono affatto un abuso. Tuttavia, dato che la [OSCURATO:PERSONA], alla luce di una passata
giurisprudenza comunitaria, ha svolto le sue osservazioni sul piano della giustificazione obiettiva, ai fini presenti può
essere opportuno impostare il discorso analogamente.
Il comportamento in causa è obiettivamente giustificabile?
73.
Avendo proposto una soluzione negativa della prima parte della prima domanda pregiudiziale, devo ora verificare se comportamenti
come quello in causa siano giustificabili in base ad alcuni dei vari criteri identificati dalla [OSCURATO:PERSONA] per la concorrenza,
vale a dire l’assenza di una concorrenza assoluta nel settore farmaceutico europeo; la percentuale in cui le forniture da
parte dell’impresa dominante eccedono il fabbisogno nazionale; l’impatto del commercio parallelo sul volume d’affari ovvero
sui profitti dell’impresa dominante; e l’ampiezza del beneficio che il consumatore finale/paziente e acquirente dei prodotti
commercializzati trae dall’esportazione parallela.
74.
A prima vista è difficile confutare il punto di vista della [OSCURATO:PERSONA] europea secondo cui una limitazione delle forniture
al fine di contenere il commercio parallelo sarebbe ammissibile solo in un numero assai ristretto di casi. Il più delle volte
i benefici del commercio parallelo sono evidenti: esso favorisce la concorrenza tra marchi riducendo i prezzi nello Stato
dell’importazione a vantaggio dei consumatori locali. Ad un’analisi più accurata delle peculiarità del settore farmaceutico
europeo, tuttavia, non sono convinto che le possibilità di giustificazione siano così esigue come la [OSCURATO:PERSONA] lascia intendere.
75.
Al contrario, nel valutare la responsabilità di un’impresa farmaceutica in posizione dominante che limiti le forniture al
fine di contenere il commercio parallelo, mi sembra che si debba tener conto di varie caratteristiche del detto settore alle
quali la [OSCURATO:PERSONA] per la concorrenza fa riferimento.
76.
I fattori da prendere in considerazione sono, a mio parere: (1) l’ampia regolamentazione dei prezzi e distribuzione nel settore;
(2) il probabile impatto di un commercio parallelo smodato sulle imprese farmaceutiche alla luce dell’economia del settore;
e (3) l’effetto di tale commercio su consumatori e acquirenti di prodotti farmaceutici.
La regolamentazione dei prezzi e la distribuzione nel settore farmaceutico europeo
77.
Ritengo impossibile, nel valutare comportamenti come quello oggetto del presente procedimento, ignorare l’ampia e differenziata
regolamentazione del settore farmaceutico tanto a livello nazionale quanto a livello comunitario, la quale mi sembra distinguere
il detto settore da tutte le altre industrie di beni di pronto scambio.
78.
[OSCURATO:PERSONA] membri pongono limiti ai prezzi dei medicinali sui propri territori. Interventi siffatti sono diretti a preservare
il bilancio dei fondi previdenziali, che sopportano la maggior parte del costo di detti prodotti. [OSCURATO:PERSONA] intervengono a
vari livelli e con vari metodi per fissare o indirizzare i prezzi dei farmaci. [OSCURATO:PERSONA] sono disposti a consentire che
i farmaci siano venduti sul loro territorio a prezzi maggiori che altrove. È questo forse un riconoscimento, esplicito o implicito,
della necessità di assicurare alle imprese farmaceutiche un guadagno sufficiente ad incentivare la ricerca e lo sviluppo di
nuovi medicinali. Di conseguenza, il prezzo dei farmaci in alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri suole essere maggiore che in altri. È la differenza
di prezzi tra Stato e Stato a spingere al commercio parallelo. In una recente Comunicazione, pubblicata prima dell’ultimo
ampliamento dell’Unione europea, la [OSCURATO:PERSONA] ha pronosticato che a seguito di tale ampliamento il divario si accentuerà
(41)
.
79.
La regolamentazione dei prezzi da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri è solo in parte armonizzata dal diritto comunitario
(42)
. Nella sua Comunicazione del 1998 sul mercato unico del settore farmaceutico
(43)
la [OSCURATO:PERSONA] concludeva che un sistema centralizzato di fissazione dei prezzi dei medicinali gestito a livello europeo
non era una soluzione auspicabile e al momento neppure praticabile, perché «sarebbe estremamente difficile fissare un livello
adeguato di prezzi per tutta la Comunità. La riduzione dei prezzi dei prodotti farmaceutici andrebbe ad immediato vantaggio
della spesa pubblica destinata all’assistenza sanitaria (almeno negli [OSCURATO:PERSONA] membri nei quali i prezzi al momento sono elevati),
ma provocherebbe una diminuzione permanente del contributo europeo agli investimenti complessivi per la ricerca e lo sviluppo
nel settore farmaceutico producendo in definitiva un disinvestimento dell’economia europea. Prezzi elevati ridurrebbero invece
l’accesso del pubblico, pagante o meno, in quei paesi in cui le condizioni economiche e sociali non consentono di sostenere
tali livelli»
(44)
. [OSCURATO:PERSONA] proponeva, al contrario, una serie di misure per attenuare le distorsioni del mercato interno causate dalla
regolamentazione statale dei prezzi dei farmaci.
80.
Un secondo rilevante risvolto del fatto che mancano in Europa nel settore dell’industria farmaceutica normali condizioni di
concorrenza è l’elevato grado di regolamentazione cui la distribuzione dei medicinali è assoggettata sia a livello nazionale
che a livello comunitario. Ai sensi delle disposizioni comunitarie relative ai medicinali per uso umano, gli [OSCURATO:PERSONA] membri
devono stabilire un sistema di autorizzazione per chi esercita l’attività di grossista di medicinali. L’autorizzazione è subordinata
al soddisfacimento di una serie di requisiti minimi
(45)
.
81.
In molti [OSCURATO:PERSONA] membri imprese farmaceutiche e grossisti sono soggetti a vari obblighi addizionali prescritti dall’ordinamento
nazionale al fine di garantire la disponibilità dei farmaci. Ad esempio, come la [OSCURATO:PERSONA] ellenica per la concorrenza spiega
nel provvedimento di rinvio, la legge greca impone ad alcune delle ricorrenti un obbligo di servizio pubblico consistente
nell’avere sempre scorte complete e diversificate di prodotti farmaceutici sufficienti a soddisfare il fabbisogno di un’area
geografica definita e ad assicurare nella stessa una pronta consegna delle merci richieste.
82.
Il seconda comma dell’art. 81 della direttiva 2001/83/CEE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano,
come modificato, prescrive, poi, alle case farmaceutiche e ai loro distributori quanto segue:
«Il titolare di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale e i distributori di tale prodotto immesso attualmente
sul mercato in uno Stato membro assicurano, nei limiti delle loro responsabilità, forniture appropriate e continue di tale
medicinale alle farmacie e alle persone autorizzate a consegnare medicinali in modo da soddisfare le esigenze dei pazienti
nello Stato membro in questione».
83.
È mio parere che, nell’analizzare comportamenti come quello in causa, la regolamentazione nazionale e comunitaria del settore
farmaceutico europeo rilevi a più riguardi.
84.
In primo luogo, tale regolamentazione fa luce sulla ragionevolezza e sulla proporzionalità di una limitazione delle forniture.
Allorché tentano di contenere un commercio parallelo, le imprese farmaceutiche non intendono proteggere le differenze di prezzo
da loro create, ma piuttosto scongiurare gli effetti di una generalizzazione a livello comunitario dei prezzi molto bassi
loro imposti in alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri.
85.
Una limitazione di forniture, poi, non impedisce ai grossisti di esportare le scorte ricevute. Di norma, una limitazione siffatta
non basterebbe ad evitare un commercio parallelo dove esistono differenze di prezzi tra [OSCURATO:PERSONA] membri. Qualsiasi quantitativo
fornito in [OSCURATO:PERSONA] membri che fissano prezzi bassi sarebbe riesportato, sicché l’impresa non avrebbe alcun interesse a rifornire
tali [OSCURATO:PERSONA]. Nell’industria farmaceutica ciò che trattiene i grossisti dall’esportare prodotti in loro possesso è manifestamente
l’imposizione di obblighi di pubblico servizio ossia di mantenimento di scorte sufficienti a soddisfare la domanda interna.
L’effetto di ripartizione del mercato connesso ad una limitazione delle forniture dipende dalle misure adottate dalle autorità
pubbliche dello Stato dell’esportazione.
86.
In secondo luogo, gli obblighi giuridici e morali in ossequio ai quali le imprese farmaceutiche dominanti devono mantenere
forniture in ogni Stato membro fanno dubitare dell’opportunità e dell’adeguatezza del fatto di esigere che esse riforniscano
i grossisti degli [OSCURATO:PERSONA] in cui i farmaci sono meno cari, intenzionati a riesportare la merce. Non è pacifico che un’impresa
farmaceutica possa ritirarsi da uno Stato membro che le imponga un prezzo basso. Mi sembra che ad un tale ritiro ostino due
impedimenti di legge. Il primo è che le circostanze in cui le imprese dominanti possono interrompere relazioni commerciali
pregresse, salvo ragionevole preavviso, sono precisate dall’art. 82 CE. Il secondo è che l’art. 81 della direttiva 2001/83/CEE
impone alle imprese farmaceutiche di assicurare, nei limiti della loro responsabilità, forniture appropriate e continue dei
prodotti autorizzati attualmente in commercio in uno Stato membro alle farmacie e alle persone autorizzate a consegnare medicinali
in modo da soddisfare le esigenze dei pazienti nello Stato membro in questione. I precisi parametri di tale obbligo vanno
ancora definiti, ma esso sembra potenzialmente già limitare la libertà di un’impresa farmaceutica di ritirare un prodotto
già in commercio in un dato Stato.
87.
In terzo luogo, la regolamentazione della distribuzione di prodotti farmaceutici in Europa si basa su uno schema circoscritto
ai confini nazionali, diretto ad assicurare la disponibilità di scorte sufficienti nel territorio di ciascuno Stato, che pone
obblighi alle case farmaceutiche come ai grossisti e che è specificamente rafforzato dalla normativa comunitaria in vigore.
Le attività degli esportatori paralleli rompono il detto schema e, col tempo, rischiano di destabilizzare, tanto nello Stato
membro dell’importazione quanto in quello dell’esportazione, gli accordi di diritto nazionale e comunitario che produttori
e grossisti di medicinali sono tenuti a concludere in esecuzione dei loro obblighi di servizio pubblico. La decisione di un’impresa
farmaceutica dominante di limitare le forniture a quanti intendono intraprendere un commercio parallelo dev’essere valutata,
a mio avviso, alla luce di tali obblighi.
88.
Infine, come ho esposto sopra, il fatto che gli [OSCURATO:PERSONA] membri abbiano fissato nei propri territori livelli di prezzi radicalmente
differenti per i farmaci, e che siano proprio essi i principali acquirenti di questi ultimi, fa dubitare che il commercio
parallelo procuri un concreto vantaggio a chi compra tali prodotti.
L’economia dell’industria farmaceutica innovativa
89.
Ritengo di dover altresì considerare alcuni fattori economici concernenti la politica commerciale delle imprese farmaceutiche.
L’innovazione è un importante parametro di concorrenza nel settore farmaceutico
(46)
; inoltre nella ricerca e nello sviluppo di un nuovo farmaco sono normalmente necessari finanziamenti adeguati
(47)
. La produzione di un farmaco si caratterizza di solito per costi fissi elevati (per ricercare e sviluppare il prodotto) e
costi variabili in proporzione bassi (per sintetizzarlo una volta sviluppato)
(48)
. La decisione di investire nello sviluppo di un nuovo farmaco dipenderà ovviamente anche dalle aspettative del produttore
di realizzare profitti sufficienti a coprire i relativi costi. Una volta realizzato l’investimento, comunque, tali costi si
riducono. È perciò logico che un’impresa rifornisca dei propri prodotti i mercati dove il loro prezzo supera i costi variabili.
Il mero fatto che un prodotto sia immesso su un dato mercato ad un dato prezzo non significa che un’impresa farmaceutica riesca
a recuperarne integralmente i costi in caso di generalizzazione di quel prezzo in tutta la Comunità. Lo si potrebbe accertare
qualora il giudice nazionale fosse in grado di stabilire se il prezzo ottenuto dall’impresa dominante in un certo Stato membro
le abbia permesso di coprire i costi fissi e variabili e di trarre un profitto ragionevole.
90.
I suddetti elementi fanno luce sulle possibili conseguenze del divieto di limitazioni delle forniture da parte di imprese
farmaceutiche dominanti intenzionate a contenere il commercio parallelo.
91.
Le dette imprese sarebbero senz’altro indotte a non commercializzare prodotti con cui potrebbero conseguire una posizione
dominante negli [OSCURATO:PERSONA] in cui i farmaci sono meno cari. Come si è visto, a causa dei loro obblighi giuridici e morali le imprese
potrebbero avere difficoltà a ritirare prodotti già in commercio in quegli [OSCURATO:PERSONA]. Ancora più probabile è che esse ritardino
ivi il lancio di nuovi prodotti. Di conseguenza, nella Comunità i livelli di produzione e di benessere dei consumatori generati
da alcuni farmaci precipiterebbero.
92.
Allo stesso modo, la negoziazione per la fissazione dei prezzi negli [OSCURATO:PERSONA] in cui i farmaci sono meno cari diverrebbe quasi
certamente più difficile. Ci sarebbero considerevoli pressioni per innalzare i prezzi in tali [OSCURATO:PERSONA], se essi dovessero essere
generalizzati in tutta la Comunità in conseguenza di un commercio parallelo. Aumenti siffatti, se approvati, ridurrebbero
di nuovo la produzione di farmaci e il benessere dei consumatori negli [OSCURATO:PERSONA] in cui si verificassero. Peraltro essi si tradurrebbero
de facto in una ridistribuzione di risorse dai consumatori degli [OSCURATO:PERSONA] meno cari a quelli degli [OSCURATO:PERSONA] dai prezzi alti.
93.
Se gli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui i farmaci sono meno cari riuscissero a resistere alle pressioni per l’aumento dei prezzi e le imprese
farmaceutiche non ritirassero i loro prodotti o non ne ritardassero il lancio, gli introiti generati dai prodotti rispetto
ai quali era stata accertata la posizione dominante si ridurrebbero. L’incentivo per un’impresa farmaceutica ad investire
nella ricerca e nello sviluppo in quel caso si affievolirebbe, considerati i minori utili che tale impresa potrebbe attendersi
nel periodo coperto da brevetto.
94.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], le imprese farmaceutiche sono libere di scegliere se commercializzare un prodotto ad un dato prezzo
e, ove decidano di commercializzarlo, si deve presumere che quel prezzo sia redditizio. Come ho chiarito sopra
(49)
, è, questa, a mio avviso, una conclusione azzardata. Un’impresa può acconsentire ad un prezzo in un certo Stato membro nonostante
esso possa non bastare a ricoprire i costi fissi e quelli di sviluppo di un certo farmaco, purché i costi di produzione variabili
siano coperti e quel prezzo non sia generalizzato in tutta la Comunità a scapito delle entrate assicurate negli altri [OSCURATO:PERSONA].
95.
Di conseguenza, è del tutto plausibile che, se non possono spuntare un aumento dei prezzi negli [OSCURATO:PERSONA] in cui i farmaci sono
meno cari, le imprese farmaceutiche dominanti reagiscano ad un obbligo di rifornire esportatori paralleli in un dato Stato
membro ritirando, se possono, i prodotti già commercializzati in quello Stato e ritardandovi il lancio di quelli nuovi. Al
posto dei prezzi differenziati ci sarebbe un mercato ancor più frammentato, con una disponibilità di prodotti diversa da Stato
a Stato.
Le conseguenze del commercio parallelo per i consumatori e gli acquirenti nello Stato membro dell’importazione
96.
In chiusura, ritengo importante esaminare l’effetto del commercio parallelo su consumatori e acquirenti nello Stato membro
dell’importazione. Di regola i benefici del commercio parallelo sono avvertiti da chi può comprare i prodotti a un prezzo
più basso sul mercato al quale sono destinati. Le speciali caratteristiche dell’industria farmaceutica europea mi sembrano,
però, revocare in dubbio questi vantaggi.
97.
Il commercio parallelo di prodotti farmaceutici non si traduce per forza in una concorrenza sui prezzi evidente agli occhi
dei consumatori. In molti [OSCURATO:PERSONA] membri i pazienti contribuiscono solo per una piccola quota al pagamento dei farmaci loro
prescritti. La restante parte del prezzo d’acquisto ricade sulla previdenza pubblica. In quegli [OSCURATO:PERSONA] il commercio parallelo
non arreca, perciò, alcun beneficio ai consumatori finali dei farmaci così venduti.
98.
Né il commercio parallelo si traduce sempre in una concorrenza sui prezzi a vantaggio degli enti pubblici che di fatto acquistano
i prodotti commercializzati oppure dei contribuenti che alimentano tali fondi. In alcuni [OSCURATO:PERSONA], per esempio, le farmacie sono
autorizzate a chiedere in pagamento dei prodotti venduti il prezzo che, nello Stato interessato, si applica agli stessi farmaci
importati in forma diretta. Ne deriva che la differenza di prezzi che incentivava il commercio parallelo si è interamente
trasformata in un utile per gli intermediari della catena di distribuzione. [OSCURATO:PERSONA] dei detti [OSCURATO:PERSONA] hanno perciò introdotto
sistemi di recupero («claw-back schemes») di parte dei profitti conseguiti dalle farmacie. Nella sua Comunicazione del 1998
sul mercato unico del settore farmaceutico la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso che «[s]e il commercio parallelo non è in grado di influire
in maniera dinamica sui prezzi, produce situazioni di inefficienza perché gran parte dei benefici finanziari – ma non tutti
– è incamerata dal commercio parallelo piuttosto che dal sistema sanitario o dai pazienti»
(50)
.
99.
In ogni caso, dato che le autorità pubbliche acquistano i prodotti farmaceutici, ma svolgono anche un ruolo importante nella
determinazione dei loro prezzi, non si può ritenere che l’unica preoccupazione degli acquirenti in uno Stato dai prezzi alti
sia di ottenere prezzi più bassi. Se quello Stato volesse prezzi minori, dovrebbe adoperarsi maggiormente per ridurli direttamente.
Questa concorrenza sui prezzi quale comporta il commercio parallelo può, perciò, non incontrare affatto le preferenze degli
acquirenti.
Conclusioni sulla possibilità di una giustificazione oggettiva
100.
[OSCURATO:PERSONA] luce di tutti i fattori analizzati, ritengo che una limitazione delle forniture da parte di un’impresa farmaceutica dominante
al fine di limitare il commercio parallelo sia giustificabile ove ragionevole e adeguata alla difesa degli interessi commerciali
dell’impresa stessa. Una tale limitazione non giustifica le differenze di prezzo, che un’impresa ben può praticare, né impedisce
direttamente il commercio, il quale è ostacolato piuttosto dagli obblighi di servizio pubblico imposti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri.
Esigere che un’impresa soddisfi tutti gli ordinativi di esportazione che riceve significherebbe in molti casi onerarla oltremisura,
dati i suoi obblighi morali e giuridici di assicurare le forniture in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Considerate le specifiche caratteristiche
dell’industria farmaceutica, un’esigenza di fornitura non favorirebbe necessariamente la libera circolazione o la concorrenza
e potrebbe anzi disincentivare le case farmaceutiche dall’innovazione. Non si può neppure assumere che il commercio parallelo
benefici di fatto i consumatori finali dei farmaci o gli [OSCURATO:PERSONA] membri, quali principali acquirenti degli stessi.
101.
Ad ogni buon conto, la conclusione cui sono pervenuto in questa sede vale precipuamente per l’industria farmaceutica nella
sua condizione attuale e per il particolare tipo di comportamento oggetto del presente procedimento.
102.
Trovo altamente improbabile che altri settori presentino le caratteristiche che mi hanno indotto a considerare giustificabile
una limitazione delle forniture al fine di contenere il commercio parallelo relativamente ai prodotti farmaceutici. Allo stesso
modo, se mutasse il contesto economico e normativo del settore farmaceutico in Europa, potrebbe rivelarsi necessario riconsiderare
la ragionevolezza e la proporzionalità delle restrizioni delle forniture negli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui i farmaci sono meno cari.
103.
Ritengo anche che una giustificazione siffatta non possa valere per il comportamento di un’impresa farmaceutica dominante
che abbia ripartito il mercato comune in maniera più esplicita e diretta. L’adeguatezza della limitazione di una fornitura
dipende anche dall’esigua misura in cui essa contribuisce, nel settore farmaceutico, alla ripartizione del mercato.
104.
Vorrei far notare, infine, che l’analisi svolta non toglie che una limitazione di forniture da parte di un’impresa farmaceutica
dominante non sia suffragata dalla costante giurisprudenza della Corte in materia di rifiuti di forniture ove sortisca sulla
concorrenza conseguenze negative diverse da quelle costituite dal contenimento del commercio parallelo.
Conclusione
105.
Per le ragioni suesposte sono dell’opinione che la Corte debba risolvere le questioni pregiudiziali come segue:
1)
Un’impresa farmaceutica in posizione dominante che si rifiuti di soddisfare integralmente gli ordinativi ricevuti da grossisti
di medicinali non abusa necessariamente della sua posizione solo perché intende in tal modo contenere il commercio parallelo.
2)
Un tale rifiuto è oggettivamente giustificabile, e non costituisce quindi un abuso, allorché la differenza di prezzo che incentiva
il commercio parallelo discende dal fatto che lo Stato membro dell’esportazione ha fissato il prezzo sul suo territorio ad
un livello più basso di quello praticato altrove nella Comunità, considerata la complessiva situazione del settore farmaceutico
europeo al suo attuale stato di sviluppo, in particolare:
–
l’ampio e diversificato intervento dello Stato nella fissazione dei prezzi dei medicinali, dal quale dipendono le differenze
di prezzi tra [OSCURATO:PERSONA] membri;
–
la regolamentazione comunitaria e nazionale della distribuzione dei medicinali, che pone obblighi delimitati sotto il profilo
nazionale alle imprese farmaceutiche e ai grossisti affinché garantiscano la disponibilità di adeguate riserve di tali prodotti;
–
le conseguenze potenzialmente negative del commercio parallelo per la concorrenza, il mercato comune e gli incentivi all’innovazione,
date le caratteristiche economiche dell’industria farmaceutica;
–
il fatto che i consumatori finali di farmaci non traggono sempre e comunque un beneficio dal commercio parallelo e che non
può presumersi che le autorità pubbliche degli [OSCURATO:PERSONA] membri, che sono i principali acquirenti di tali prodotti, si avvantaggino
di prezzi più bassi, visto che sono esse stesse a fissare i prezzi da praticare nei propri territori.
1
–
Lingua originale: l'inglese.
2
–
V., in particolare, sentenze 17 settembre 1997, causa C‑54/96, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4961, punto 23
e giurisprudenza ivi citata); 21 marzo 2000, cause riunite da C‑110/98 a C‑147/98, Gabalfrisa e a. (Racc. pag. I‑1577, punto 33);
e 30 maggio 2002, causa C‑516/99, Schmid (Racc. pag. I‑4573, punto 34).
3
–
V. sentenze 18 giugno 1980, causa C‑138/80, Borker (Racc. pag. 1975, punto 4); 19 ottobre 1995, causa C‑111/94, [OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. I‑3361, punto 9); e 15 gennaio 2002, causa C‑182/00, Lutz e a. (Racc. pag. I‑547, punti 15 e 16).
4
–
Al paragrafo 25.
5
–
Cit. sopra, alla nota 2.
6
–
Ai punti 39 e 40 della sentenza.
7
–
[OSCURATO:PERSONA] C‑67/91, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. I-4785).
8
–
Il procedimento con cui un organo investigativo separato ha avanzato una proposta è illustrato alla pag. 4790 della relazione
d'udienza.
9
–
Regolamento del Consiglio (CE) 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui
agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).
10
–
Art. 35 e ‘considerando’ 35.
11
–
V., in particolare, art. 35, n. 4.
12
–
Sentenza della Corte 9 settembre 2003, causa C‑198/01, CIF. (Racc. pag. 0000).
13
–
[OSCURATO:PERSONA] 6/73, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 223).
14
–
Punto 25 della sentenza.
15
–
[OSCURATO:PERSONA] 27/76 (Racc. pag. 207).
16
–
Punto 182 della sentenza.
17
–
Punto 183 della sentenza.
18
–
Punti 189 e 190 della sentenza.
19
–
[OSCURATO:PERSONA] 77/77 (Racc. pag. 1513).
20
–
Pag. 1539, seconda colonna.
21
–
Punti 28 e 29, nonché 32 e 33 della sentenza.
22
–
Punto 30 della sentenza.
23
–
Punto 42 della sentenza.
24
–
Punto 20 della sentenza.
25
–
[OSCURATO:PERSONA] 311/84, CBEM/CLT e IPB ([OSCURATO:PERSONA]) (Racc. pag. 3261).
26
–
Punti 25 e 27, nonché il dispositivo, della sentenza.
27
–
[OSCURATO:PERSONA] C‑238/87 (Racc. pag. 6211).
28
–
Punti 8 e 9 della sentenza.
29
–
Cause riunite C‑241/91 P e C‑242/91 P, RTE e ITP/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 743).
30
–
Punti 53 e 54 della sentenza.
31
–
Punto 55 della sentenza.
32
–
Punto 56 della sentenza.
33
–
[OSCURATO:PERSONA] C‑7/97 (Racc. pag. I‑7791).
34
–
Al punto 38.
35
–
Punto 41 della sentenza.
36
–
Punti 42‑44 della sentenza.
37
–
Sentenza 29 aprile 2001, causa C‑418/01 (Racc. pag. 0000).
38
–
Punto 38 della sentenza.
39
–
Decisione della [OSCURATO:PERSONA] 24 marzo 2004, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 82 CE (Caso COMP/C‑3/37.792 Microsoft).
[OSCURATO:PERSONA] afferma al punto 555 che «non può persuadere un approccio secondo cui esiste un elenco esaustivo di circostanze
eccezionali e la [OSCURATO:PERSONA], nel valutare un rifiuto di forniture, non può per principio considerarne altre che pure meritino
attenzione».
40
–
Nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
./
Uffici legali di Curtis V. Trinko
, LLP, vertente su un rifiuto di forniture rientrante nella normativa antitrust statunitense, Scalia J., a nome della Corte
Suprema, ha affermato che «l'analisi antitrust dev'essere sempre rapportata alla particolare struttura e alle caratteristiche
dell'industria in questione. L'attenzione al contesto economico denota, in parte, la consapevolezza del significato di una
regolamentazione».
41
–
Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] al Consiglio, al Parlamento europeo, al [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] europeo e al [OSCURATO:PERSONA]
delle Regioni - Rafforzare l'industria farmaceutica stabilita in Europa a vantaggio dei pazienti - Un invito ad agire (COM
[2003] 383 def., pag. 14).
42
–
Ai sensi della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano
la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia
(GU 1989, L 40, pag. 8), gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono assicurare che le decisioni relative a prezzi e a rimborsi siano adottate
secondo criteri trasparenti, non discriminatori ed entro termini precisi.
43
–
COM (1998) 588 def.
44
–
[OSCURATO:PERSONA] pag. 10.
45
–
Le disposizioni principali sono contenute nel titolo VII della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre
2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67), quale modificata
dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/27/CE (GU 2004, L 136, pag. 34).
46
–
Decisione della [OSCURATO:PERSONA] 8 maggio 2001, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE ([OSCURATO:PERSONA])
(GU 2001, L 302, pag. 1), punto 155.
47
–
In un rapporto preparato per la Direzione generale per le imprese della [OSCURATO:PERSONA] europea, dal titolo «[OSCURATO:PERSONA]
in Pharmaceuticals – A [OSCURATO:PERSONA]», gli AA., A. Gambardella, L. Orsenigo e F. Pammolli, scrivono, alla pag. 38,
che «un progetto di ricerca e sviluppo per un nuovo farmaco richiede all'incirca 8-12 anni, con un costo compreso tra i 350
e i 650 milioni di dollari».
48
–
Ibidem, pag. 3, nota 1, dove gli AA. scrivono che «la fabbricazione è irrilevante in questa industria rispetto a ricerca sviluppo
e commercializzazione, che determinano la massa degli investimenti».
49
–
Ai paragrafi 89‑93.
50
–
Cit. sopra (nota 43); qui: pag. 6.