CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 1963
Cassazione n. 39377/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CROAZIA) il 23/06/1963 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MAIDA il 29/04/1965 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] e,fl [OSCURATO:PERSONA] ricorrono separatamente contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato l'affermazione di responsabilità di BARICEVIC in ordine ai soli delitti di cui ai capi 8.13.19.26.35.41.47.53.60.69., riducendo la pena irrogatagli dal Tribunale per effetto della contestuale declaratoria di estinzione per prescrizione degli ulteriori reati in origine ascrittigli, ed ha confermato la condanna del Costantini in ordine ai delitti di cui al capo 96, dichiarandone inammissibile l'appello] lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge il primo quanto all'affermazione di responsabilità ed al conclusivo trattamento sanzionatorio (che assume essere troppo severo), il secondo quanto all'affermazione di responsabilità ed alla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati ascrittigli. All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti. I ricorsi degli imputati sono integralmente inammissibili perché proposti per motivi manifestamente infondati o comunque del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] propone, quanto alle affermazioni di responsabilità, doglianze del tutto generiche, che prescindono del tutto dalle specifiche risultanze probatorie concordemente valorizzate all'uopo dai giudici del merito (come è fisiologico, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità) — mai menzionate - e non indicano specificamente elementi in ipotesi mal valutati o non valutati a suo favore. Anche l'ulteriore motivo è privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen. poiché non considera le corrette argomentazioni in virtù delle quali la Corte di appello ha motivato la contestata statuizione, valorizzando l'apprezzabile gravità dei reiterati fatti accertati ed i numerosi precedenti penali, oltre che l'assenza di elementi decisivamente sintomatici, in senso contrario, della necessaria meritevolezza; i giudici del merito sono, comunque, nel complesso pervenuti all'irrogazione di una pena estremamente mite, perché ben lontana dai possibili limiti edittali massimi, ed anzi prossima a quelli minimi. L'appello del Costantino era stato dichiarato inammissibile per genericità, e parimenti generico è anche il ricorso, che non menziona alcun elemento concreto atto a legittimare le proprie doglianze.Deve presumersi noto che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito che l'inammissibilità dell'impugnazione "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen." (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, D. L., Rv. 217266; conformi, Sez. U., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 19601 del 28/2/2008, Rv. 239400; argomenta anche da Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). Alla data della sentenza di primo grado, i reati ascritti al Costantino (recidivo reiterato specifico) non erano prescritti. Per la medesima ragione di diritto, non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della estinzione per prescrizione di reati eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello nei confronti del Baricevic (a sua volta recidivo reiterato specifico), in considerazione della totale inammissibilità del suo ricorso. La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi congiunti comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità delle rispettive colpe - della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deci o in Roma, 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Sergio