CassazionedecretoSezione 6Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 22131/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10602-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 108, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso il decreto n. cronologico 1365/2021 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositato il 05/03/2021; Ric. 2021 n. 10602 sez. ML -ud. 24-05-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con decreto del 5 marzo 2021, il Tribunale di Tivoli, in accoglimento della sua opposizione, ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] per l’ulteriore credito di € 3.340,59, a titolo di T.f.r., in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751bisn. 1 c.c. allo stato passivo di Città di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. in amministrazione straordinaria, dal quale era stato escluso (al contrario del diverso credito di € 381,05, invece ammesso), in quanto spettante al Fondo di Tesoreria costituito presso l’Inps; 2. esso ha ritenuto infatti che l’amministrazione straordinaria non avesse offerto idonea dimostrazione dell’effettivo versamento degli importi a titolo di T.f.r. dalla società datrice al Fondo di Tesoreria, ferma l’indicazione del versamento in busta paga, non sufficiente allo scopo; 3. con atto notificato il 6 aprile 2021, la società in a.s. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui il lavoratore ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bisc.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c., in relazione all’art. 1, comma 755 l. 296/06, per omessa considerazione della mancata contestazione da parte del creditore, neppure nelle note finali autorizzate, della deduzione della società datrice di lavoro in amministrazione straordinaria del versamento degli importi a titolo di T.f.r. al Fondo di Tesoreria costituito presso l’Inps, documentati anche dalle annotazioni sulle buste paga dell’anno 2016 Ric. 2021 n. 10602 sez. ML -ud. 24-05-2022 -3- prodotte dal medesimo, opponente allo stato passivo, limitatosi a ribadire l’esclusiva soggezione del datore di lavoro all’obbligo di corresponsione del T.f.r., anche per la quota di prestazione versata al Fondo di Tesoreria, potendo poi esservi conguaglio con i contributi dovuti dallo stesso, in violazione del principio di non contestazione (primo motivo); 2. esso è inammissibile; 3. premessi gli effetti vincolanti per il giudice del principio di non contestazione in ordine alla sussistenza dei fatti che la parte costituita non abbia specificamente contestato (applicabile anche ai giudizi antecedenti alla novella n.69/2009, modificativa dell’art. 115 c.p.c., per la sua recezione del previgente principio giurisprudenziale:Cass. 27 febbraio 2020, n. 5429), occorre tuttavia ribadire che non è equiparabile allaspecifica contestazione, prevista dall'art. 115 c.p.c., la generica deduzione di assenza di prova, senza la negazione del fatto storico (Cass.27 agosto 2020, n. 17889); 3.1. nel caso di specie, in riferimento al versamento dal datore di lavoro degli importi a titolo di T.f.r. al Fondo di Tesoreria, essa non risulta essere stata esplicitata, quanto piuttosto desunta in via presuntiva dalla ricorrente alla luce dei parziali estratti delle note finali (al riguardo palesandosi un difetto di specificità, in violazione della prescrizione dell’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c., in assenza di idoneatrascrizione della documentazione, né di specifica indicazione della sua sede di produzione: Cass. 13 ottobre 2016, n. 20637; Cass. 6 novembre 2020, n. 24952), nelle quali il Tribunale ha invece ritenuto essere stato “contestato quanto sostenuto dalla resistente … ” (così al penultimo capoverso di pg. 1 del decreto); 3.2. è noto che spetti in via esclusiva al giudice del merito, nell'ambito del giudizio di fatto riservatogli, l’accertamento dell’esistenza e Ric. 2021 n. 10602 sez. ML -ud. 24-05-2022 -4- dell’apprezzamento del valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680; Cass. 28 ottobre 2019, n. 27490), quale contenuto della sua posizione processuale, rientrante nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, insindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione (Cass. 16 dicembre 2005, n. 27833; Cass.3 maggio 2007, n. 10182); 4. il ricorrente deduce poi violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 755 l. 296/06, 2 d.m. 30 gennaio 2007, per essere il lavoratore, in riferimento al T.f.r. maturato successivamente al 31 dicembre 2006, titolare di un credito esclusivamente nei confronti del Fondo di Tesoreria, indipendentemente dal versamento di somme ad esso da parte del datore di lavoro, per la sua natura contributiva, per la quale vige il principio di automaticità delle prestazioni, anorma dell’art. 2116 c.c., erogate dal Fondo secondo il principio di ripartizione e corrisposte dal datore di lavoro “anche per la quota parte di competenza del fondo, salvo conguaglio” (secondo motivo); 5. esso è infondato; 6. nella ricostruzione del sistema della previdenza complementare, il datore di lavoro non ha la qualità di un mero adiectus solutionis causa, non perdendo la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere il t.f.r. stesso; posto che gli artt.1, comma 755 – 757 l. 296/2006 e de l d.m. 30 gennaio 2007 delineano un sistema in cui l'intervento del Fondo, nei casi in cui è previsto, dà luogo ad un rapporto trilaterale tra il datore di lavoro, il Fondo ed il prestatore di lavoro, in virtù del quale: a) il primo è obbligato nei confronti del secondo a versare il T.f.r., al pari di quanto avviene per le contribuzioni previdenziali; b) il secondo è tenuto ad erogare le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 c.c., nei limiti della quota maturata a decorrere dall’1 gennaio 2007, mentre la Ric. 2021 n. 10602 sez. ML -ud. 24-05-2022 -5- parte rimanente resta a carico del datore di lavoro; c) la materiale erogazione del T.f.r. è affidata al datore di lavoro anche per la parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio sui contributi dovuti al Fondo stesso ed agli altri enti previdenziali: con legittimazione del lavoratore all'ammissione allo stato passivo del datore di lavoro fallito per le quote di t.f.r. maturate e non versate al [OSCURATO:PERSONA] dello Stato gestito dall'Inps (Cass. 16 maggio 2018, n. 12009; Cass. 10 settembre 2021, n. 24510); 7. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma