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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2022

Cassazione n. 25673/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Salerno, con sentenza emessa in data 10 gennaio 2022, confermava la sentenza resa dal tribunale del medesimo capoluogo in data 07 marzo 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di estorsione aggravata in concorso e riunione di cui al capo B), fatti ulteriormente aggravati dalla recidiva qualificata.

1.1. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo il seguente motivo: violazione della legge penale e processuale penale, vizi esiziali di motivazione, 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 192, comma 3 cod. proc. pen., 195 cod. proc. pen., 546, lett. e) cod. proc. pen., 533 cod. proc. pen.; art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen., 629 cpv cod. pen., 110 cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, replicati con memoria del 12 maggio 2022, che ripercorre i motivi principali insistendo per l'ammissibilità degli stessi.

2.1. In primo luogo, deve rilevarsi che alcuna inutilizzabilità affligge la prova dichiarativa proveniente dal collaboratore di giustizia Salvini escusso in primo grado, atteso che al ricorso nulla è allegato al fine di dimostrare che nel corso della istruttoria dibattimentale alcuna delle parti chiese l'escussione del teste di riferimento della pretesa dichiarazione resa de relato.

Sul punto la giurisprudenza di questa Corte può ritenersi consolidata (solo tra le più recenti, Sez. 6, n. 12982 del 20/2/2020, Rv. 279259: Nel giudizio di appello sono utilizzabili, senza che ciò determini violazione dell'art.195, comma 1, cod. proc. pen., le dichiarazioni "de relato", qualora nel giudizio di primo grado la difesa non avesse richiesto l'audizione del teste diretto, per implicito rinunciando ad avvalersi del diritto a procedere al suo esame.).

Utilizzabile è dunque la deposizione (chiamata in correità) del SALVINI, afferente al "mandato" ricevuto dal ricorrente, tramite Cannmarota, di procedere al pestaggio di Salvatore GRIMALDI, al fine di acquisire il possesso delle chiavi del supermercato, alla cui retrocessione era interessato il ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Quanto a violazione della regola di giudizio che richiede l'analisi del fatto corroborante di natura individualizzante, la Corte di appello ha correttamente argomentato riscontrando la dichiarazione resa dal collaboratore Salvini con le testimonianze coincidenti rese dagli estorti, riconducendo la causale alla logica che vedeva il ricorrente interessato alla retrocessione dell'esercizio commerciale già prima ceduto.

Consegue che correttamente è stata dalla Corte di merito apprezzata anche la ricorrenza dell'aggravante delle "più persone riunite" che qualifica il fatto estorsivo, per la simultanea compresenza del SALVINI con VILLACARO, PISAPIA e PIERRO sul luogo dell'aggressione ai danni del GRIMALDI; azione questa compiuta su preciso mandato del ricorrente cui l'aggravante di natura oggettiva si estende anche per la precisa consapevolezza in capo al ricorrente di una tale plurale morfologia dell'azione (Sez. 2, n. 46148 del 10/10/2019, Rv. 277776).

3. Alla inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Salerno, con sentenza emessa in data 10 gennaio 2022, confermava la sentenza resa dal tribunale del medesimo capoluogo in data 07 marzo 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di estorsione aggravata in concorso e riunione di cui al capo B), fatti ulteriormente aggravati dalla recidiva qualificata. 1.1. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo il seguente motivo: violazione della legge penale e processuale penale, vizi esiziali di motivazione, 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 192, comma 3 cod. proc. pen., 195 cod. proc. pen., 546, lett. e) cod. proc. pen., 533 cod. proc. pen.; art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen., 629 cpv cod. pen., 110 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, replicati con memoria del 12 maggio 2022, che ripercorre i motivi principali insistendo per l'ammissibilità degli stessi. 2.1. In primo luogo, deve rilevarsi che alcuna inutilizzabilità affligge la prova dichiarativa proveniente dal collaboratore di giustizia Salvini escusso in primo grado, atteso che al ricorso nulla è allegato al fine di dimostrare che nel corso della istruttoria dibattimentale alcuna delle parti chiese l'escussione del teste di riferimento della pretesa dichiarazione resa de relato. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte può ritenersi consolidata (solo tra le più recenti, Sez. 6, n. 12982 del 20/2/2020, Rv. 279259: Nel giudizio di appello sono utilizzabili, senza che ciò determini violazione dell'art.195, comma 1, cod. proc. pen., le dichiarazioni "de relato", qualora nel giudizio di primo grado la difesa non avesse richiesto l'audizione del teste diretto, per implicito rinunciando ad avvalersi del diritto a procedere al suo esame.). Utilizzabile è dunque la deposizione (chiamata in correità) del SALVINI, afferente al "mandato" ricevuto dal ricorrente, tramite Cannmarota, di procedere al pestaggio di Salvatore GRIMALDI, al fine di acquisire il possesso delle chiavi del supermercato, alla cui retrocessione era interessato il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Quanto a violazione della regola di giudizio che richiede l'analisi del fatto corroborante di natura individualizzante, la Corte di appello ha correttamente argomentato riscontrando la dichiarazione resa dal collaboratore Salvini con le testimonianze coincidenti rese dagli estorti, riconducendo la causale alla logica che vedeva il ricorrente interessato alla retrocessione dell'esercizio commerciale già prima ceduto. Consegue che correttamente è stata dalla Corte di merito apprezzata anche la ricorrenza dell'aggravante delle "più persone riunite" che qualifica il fatto estorsivo, per la simultanea compresenza del SALVINI con VILLACARO, PISAPIA e PIERRO sul luogo dell'aggressione ai danni del GRIMALDI; azione questa compiuta su preciso mandato del ricorrente cui l'aggravante di natura oggettiva si estende anche per la precisa consapevolezza in capo al ricorrente di una tale plurale morfologia dell'azione (Sez. 2, n. 46148 del 10/10/2019, Rv. 277776). 3. Alla inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2022.
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