CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 21773/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di erede diGasparroni Dino, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Bagalini;[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di erede diGasparroni Dino, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti e ricorrenti incidentali -avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n.433/2021, pubblicata il 19 marzo 2021, notificata il 22 marzo2021;Numero registro generale 15103/2021Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 21773/2026Data pubblicazione 25/06/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 21 maggio 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dalP.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del SostitutoProcuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso principale, con l’assorbimento del ricorsoincidentale condizionato; conclusioni ribadite nel corsodell’udienza pubblica;lette le memorie illustrative depositate nell’interesse dellecontroricorrenti e ricorrenti incidentali, ai sensi dell’art. 378,secondo comma, c.p.c.;sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica,l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – el’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per le controricorrenti e ricorrenti incidentali.1.– Con atto di citazione notificato il 10 gennaio 2011, laAlba [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva, davanti al Tribunale di Teramo,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e DinoGasparroni, chiedendo che i convenuti, quali alienanti in forza delcontratto di vendita immobiliare del 30 aprile 2004, fosserocondannati al risarcimento dei danni nella misura di euro992.395,00, in ordine al peso non apparente e non dichiarato dacui l’immobile venduto era gravato, rappresentato dallaconvenzione di vicinato stipulata per atto notarile del 6 maggio1963, con la quale Diego e [OSCURATO:PERSONA], quali danti causa deiconvenuti, si erano impegnati, verso il vicino [OSCURATO:PERSONA], a nonNumero registro generale 15103/2021Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 21773/2026Data pubblicazione 25/06/2026costruire in aderenza alla costruzione Bacà per tutta la lunghezzadel piano terra o, comunque, con arresto sino al limite più bassodelle luci che non potevano essere chiuse (convenzione che erastata fatta valere dai vicini contro la [OSCURATO:PERSONA] con ricorsonunciatorio per denuncia di nuova opera, definito con declaratoriadi cessazione della materia del contendere all’esito dell’accordotransattivo raggiunto tra le parti di tale procedimento, accordocon il quale la [OSCURATO:PERSONA] si era obbligata a versare, infavore dei vicini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la somma dieuro 202.395,00, a titolo risarcitorio).Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], MariaPia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali contestavano lafondatezza della domanda avversaria, esponendo: - che laconvenzione di vicinato era stata resa nota e consegnata, per loroconto, alla società acquirente tramite il mediatore Alfredo DelPalazzo; - che, in ogni caso, avrebbero dovuto essere rispettate ledistanze legali dall’edificio confinante, ai sensi della leggeurbanistica e del P.R.G. del Comune di [OSCURATO:PERSONA] entrato invigore nell’anno 2004, nonché le distanze dalla veduta (balcone),il cui diritto era stato acquisito dai vicini per usucapione, il cheimpediva la costruzione in aderenza a prescindere dalleprescrizioni dell’evocata convenzione.Nel corso del giudizio era assunta la prova orale ammessa.Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 692/2016,depositata il 30 maggio 2016, rigettava la domanda risarcitoria, inragione della conoscenza, a cura della società acquirente, dellaconvenzione di vicinato e, comunque, in ragione della necessità dirispettare le distanze legali tra costruzioni e verso la vedutaNumero registro generale 15103/2021Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 21773/2026Data pubblicazione 25/06/2026esistente sul fondo confinante, con la condanna dell’attrice allarefusione delle spese di lite e al pagamento di una sommaequitativamente determinata ai sensi dell’art. 96, terzo comma,c.p.c.2.– [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva appello avverso lapronuncia di primo grado, lamentando: 1) l’omesso vagliodell’attendibilità dei testi escussi e, in ogni caso, l’erratavalutazione delle risultanze della prova orale raccolta; 2) l’indebitautilizzazione degli esiti della consulenza tecnica d’ufficio espletatanel procedimento di denuncia di nuova opera ai fini di ritenereche, secondo le leggi urbanistiche vigenti, sarebbe stata vietata lacostruzione in aderenza, a prescindere dall’operatività dellaconvenzione di vicinato; 3) l’insussistenza di una servitù diveduta; 4) l’inutilizzabilità della transazione allo scopo di trarrealcuna conclusione sul riconoscimento delle pretese avanzate dalleparti; 5) la mancata valutazione della malafede dei venditori, cheavevano sottoscritto, unitamente all’acquirente, la domandadiretta ad ottenere il permesso di costruire, senza alcunriferimento alla convenzione di vicinato; 6) l’erronea condanna aisensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., in difetto del dolo o dellacolpa grave dell’attrice; 7) l’eccessiva quantificazione dellacondanna al pagamento delle spese di lite.Si costituivano nel giudizio di impugnazione Luciana GraziaGasparroni e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di eredidi [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduto, le quali instavano per ilrigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.Numero registro generale 15103/2021Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 21773/2026Data pubblicazione 25/06/2026Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello diL’Aquila, con la sentenza di cui in epigrafe, respingeva l’appello econfermava la pronuncia impugnata.A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di meritorilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che il Tribunaleaveva tenuto conto della qualità dei testi escussi Ceccarelli eCeroni (coniugi delle convenute) e [OSCURATO:PERSONA] (mediatore)nonché della loro posizione, anche ai fini di un eventuale lorointeresse nella causa, traendo dalle loro concordi eparticolareggiate deposizioni che il documento che riproduceva laconvenzione di vicinato era stato consegnato alla societàacquirente (in particolare, i testi Ceccarelli e Ceroni avevanoaffermato di aver consegnato la convenzione all’agenteimmobiliare e il teste [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto di avereconsegnato il documento al legale rappresentante della Alba,documento riconosciuto in quello allegato agli atti); b) che laconvenzione di vicinato, benché non riportata nel rogito, era statatrascritta; c) che non poteva essere confermato l’assunto delTribunale secondo cui la convenzione di vicinato avrebbecomunque perso alcun valore, in ragione delle nuove normetecniche vigenti nel 2004, poiché, benché esse prescrivessero unadistanza minima tra fabbricati di ml. 6,00 ex art. 22.10 delleN.T.A. (mentre la società appellante aveva costruito a distanzainferiore di ml. 5,12), non risultava che in quel comparto sarebbestata vietata, in ogni caso, la costruzione in aderenza ai fabbricatipreesistenti; d) che il consulente tecnico d’ufficio nominato nelprocedimento nunciatorio aveva riscontrato nel terrazzo dellacostruzione Bacà/[OSCURATO:PERSONA] le caratteristiche della veduta, per laNumero registro generale 15103/2021Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 21773/2026Data pubblicazione 25/06/2026presenza dei requisiti della inspectio e della prospectio, essendo ilterrazzo fornito di idoneo parapetto, sicché la costruenda strutturadi raccordo, anche tenendo conto del progetto di variante, nonavrebbe rispettato le prescrizioni in materia di distanze di cuiall’art. 907, terzo comma, c.c.; e) che non risultavano in atti letavole progettuali sottoscritte dai venditori mentre risultavaallegato alla relazione di consulenza tecnica d’ufficio il soloprogetto redatto dal tecnico incaricato e sottoscritto dal legalerappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA], sicché non poteva trarsialcuna prova del dedotto dolo dei venditori e men che meno deiraggiri loro attribuiti; f) che, quanto al disposto pagamento di unasomma equitativamente determinata, non era necessario il dolo,ma era sufficiente la ricorrenza di una situazione di scarsadiligenza, consistente nella possibilità che l’attrice potesseavvedersi dell’infondatezza delle proprie pretese.3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione, affidato a dieci motivi, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.Hanno resistito, con controricorso, Luciana GraziaGasparroni e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di eredidi [OSCURATO:PERSONA], che hanno proposto, a loro volta, ricorsoincidentale condizionato, articolato in tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] si è costituita successivamente con unnuovo difensore.4.– Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378,primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascrittein epigrafe.Le controricorrenti e ricorrenti incidentali hanno depositatomemoria illustrativa, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.Numero registro generale 15103/2021Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 21773/2026Data pubblicazione 25/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Anzitutto deve essere affrontata l’eccezione preliminaresollevata dai controricorrenti in ordine all’improcedibilità delricorso principale, in ragione dell’insufficienza della produzione deidocumenti informatici di cui il difensore della ricorrente haa mezzo PEC della sentenza impugnata).1.1.– L’eccezione è destituita di fondamento.Ebbene, la ricorrente ha prodotto la sentenza impugnatadella Corte d’appello di L’Aquila n. 433/2021, pubblicata il 19marzo 2021, con le copie conformi dei documenti informaticiAll’esito, il ricorso di legittimità è stato notificato il 21maggio 2021.Senonché, ai fini della decorrenza del termine breve perl’impugnazione, la prova dell’avvenuta notifica in modalitàtelematica della sentenza può essere data mediante il depositodelle copie informatiche, in formato “pdf”, delle ricevute diaccettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione diconformità agli originali informatici, non occorrendo il deposito deirelativi file in formato “*.eml” o “*.msg”, necessario, invece, aldiverso fine della prova dell’avvenuta notificazione telematicadegli atti introduttivi del giudizio, posto che la relata di notificadella sentenza ai fini di cui all’art. 325 c.p.c. è atto esterno algiudizio che, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato osalvato e attestato conforme all’originale dal difensore (Cass. Sez.3, Ordinanza n. 25686 del 04/09/2023; nello stesso senso Cass.Sez. 3, Ordinanza n. 13352 del 08/05/2026; Sez. 5, Ordinanza n.Numero registro generale 15103/2021Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 21773/2026Data pubblicazione 25/06/202611372 del 27/04/2026; Sez. 3, Ordinanza n. 33872 del23/12/2025).2.– Tanto premesso, con il primo motivo la ricorrenteprincipale denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., l’omessa valutazione di un fatto decisivo nonché, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c., quanto alla prova della consegnadella convenzione di vicinato, per avere la Corte di meritomancato di tenere conto della circostanza che i testi Ceroni eCeccarelli non avevano assistito alla materiale presunta consegnadella convenzione dal [OSCURATO:PERSONA] al legale rappresentante dellaAlba, come dagli stessi dichiarato, sicché il giudice del gravamesarebbe incorso in un evidente errore di percezione nell’affermareche i tre testi sentiti avessero riconosciuto detta consegna,affermazione, invece, riconducibile al solo teste [OSCURATO:PERSONA].Adduce l’istante che la motivazione della sentenza di primecure avrebbe attribuito alla convenzione un ruolo marginalementre la motivazione della sentenza d’appello avrebbericonosciuto a tale convenzione un peso decisivo, il che avrebbelegittimato le censure svolte ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c.2.1.– Il motivo è infondato.Infatti, pur richiamando il diverso iter motivatorio dellesentenze di primo e secondo grado per addivenire al medesimoesito, non ricorre alcun travisamento della prova.Richiamando le risultanze della prova svolta nel giudizio diprimo grado, la Corte d’appello ha confermato che dalledeposizioni assunte potesse ricavarsi che la convenzione diNumero registro generale 15103/2021Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 21773/2026Data pubblicazione 25/06/2026vicinato era stata consegnata al legale rappresentantedell’acquirente [OSCURATO:PERSONA].In particolare, è stato precisato che i testi Ceccarelli eCeroni avevano affermato di aver consegnato la convenzioneall’agente immobiliare e il teste [OSCURATO:PERSONA] (ossia l’agenteimmobiliare) aveva sostenuto di avere consegnato il documento allegale rappresentante della Alba.Sicché le deposizioni dei testi Ceccarelli e Ceroni hannocorroborato la testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] quanto all’effettivaavvenuta consegna del documento.Contrariamente all’assunto della ricorrente, nessun errorepercettivo è stato, dunque, integrato.Al riguardo, si evidenzia che il travisamento della provapostula: a) che l’errore del giudice di merito cada non sullavalutazione della prova (demonstrandum), ma sulla ricognizionedel contenuto oggettivo della medesima (demonstratum), conconseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, daglielementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi ilgiudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenutoabbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l’erroresia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe statanecessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata suicontenuti informativi che risultano oggettivamente dal materialeprobatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quellierroneamente desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulladiversità della decisione sia espresso non già in termini dipossibilità, ma di assoluta certezza (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.13085 del 16/05/2025; Sez. U, Sentenza n. 5792 delNumero registro generale 15103/2021Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 21773/2026Data pubblicazione 25/06/202605/03/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 9507 del 06/04/2023; Sez. 3,Sentenza n. 37382 del 21/12/2022; Sez. 3, Sentenza n. 13918del 03/05/2022; Sez. 3, Sentenza n. 12971 del 26/04/2022),requisiti che, per quanto anzidetto, difettano nella specie.3.– Con il secondo motivo la ricorrente principale contesta,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omessavalutazione di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto didiscussione tra le parti, nonché, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.2697 c.c., per avere la Corte territoriale mancato di tenere inconsiderazione che parte appellata non aveva dimostrato che laAlba [OSCURATO:SOCIETA] fosse stata edotta non solo dell’esistenza dellaconvenzione ma anche della sua trascrizione, formalità necessariaper renderla opponibile all’acquirente.3.1.– Il motivo è infondato.Non sussiste, infatti, alcuna omissione di fatto decisivo.Sul punto, la Corte d’appello si è limitata a rilevare, qualecircostanza dirimente per escludere la spettanza dell’invocatorisarcimento dei danni, che gli oneri non apparenti da cui eragravato l’immobile acquistato, tali da diminuirne il liberogodimento, non solo risultavano dalla convenzione di vicinatoconsegnata, sicché la Alba avrebbe dovuto averne conoscenza,benché non riportati nel rogito, ma erano stati altresì debitamentepubblicizzati, mediante la trascrizione di detta convenzione.Per l’effetto, a fronte della conoscenza effettiva dellaconvenzione, nessun onere vi era di rendere edotto l’acquirentedell’avvenuta trascrizione, quale mezzo di pubblicità-notizia dellaconvenzione medesima.Numero registro generale 15103/2021Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 21773/2026Data pubblicazione 25/06/2026In questa evenienza – ossia allorché l’acquirente abbiaavuto effettiva conoscenza del peso gravante sulla cosa,presumendosi che egli l’abbia accettata con tale peso –, nonopera il principio dell’affidamento, ma quello di autoresponsabilità,senza che rilevi la dichiarazione del venditore riportata nel rogitocirca l’inesistenza di pesi od oneri (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 162del 03/01/2026; Sez. 2, Ordinanza n. 27706 del 25/10/2024;Sez. 3, Ordinanza n. 14595 del 09/07/2020; Sez. 2, Sentenza n.57 del 04/01/2018; Sez. 2, Sentenza n. 22363 del 26/09/2017;Sez. 2, Sentenza n. 8500 del 08/04/2013; Sez. 2, Sentenza n.2856 del 11/03/1995).Solo allorché gli oneri non apparenti non siano stati resi notiall’acquirente l’avvenuta trascrizione è irrilevante (Cass. Sez. 2,Sentenza n. 14289 del 04/06/2018).4.– Con il terzo motivo la ricorrente principale prospetta, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame diun fatto decisivo per il giudizio, relativamente al documento chesarebbe stato riconosciuto dai testi, per avere la Corte distrettualemancato di rilevare che il documento n. 6 del fascicolo di parteconvenuta non sarebbe stato tale da riprodurre il contenuto dellaconvenzione del 1963, essendo privo di sottoscrizione e di datanonché di qualsiasi riferimento agli immobili oggetto della vendita.4.1.– Il motivo è infondato.Infatti, la Corte d’appello ha accertato, attraverso laconferma del teste [OSCURATO:PERSONA], che il documento consegnato allegale rappresentante dell’Alba corrispondeva alla convenzione divicinato del 6 maggio 1963, allegata agli atti ed esibita al teste.Numero registro generale 15103/2021Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 21773/2026Data pubblicazione 25/06/2026A fronte di questa conoscenza effettiva nessuna pretesapoteva essere rivendicata dall’acquirente ai sensi dello schemadelineato dall’art. 1489 c.c.5.– Con il quarto motivo la ricorrente principale assume, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 1482 e 1489 c.c., per avere la Cortedel gravame escluso la responsabilità dei venditori, benché nelrogito gli stessi venditori avessero garantito la piena e legittimaproprietà di quanto compravenduto e la sua libertà da pesi,iscrizioni ipotecarie e trascrizioni in genere pregiudizievoli di terzi.6.– Con il quinto motivo la ricorrente principale adduce, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame diun documento decisivo ai fini del giudizio, ossia dell’atto pubblicodi vendita, da cui risultava che gli alienanti avevano garantito lalibertà dell’immobile da pesi.5.1.– I due motivi – che, in quanto connessi, possonoessere scrutinati congiuntamente – sono infondati.Ed invero, come già evidenziato, anche laddove il venditoreabbia dichiarato l’inesistenza di pesi od oneri sul bene, comunquela sua responsabilità ex art. 1489 c.c. è esclusa, nel caso in cui ilcompratore abbia avuto effettiva conoscenza del peso gravantesulla cosa, presumendosi, all’esito, che egli l’abbia accettata contale peso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 57 del 04/01/2018; nellostesso senso Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17080 del 25/06/2025;Sez. 2, Ordinanza n. 19020 del 11/07/2024; Sez. 2, Ordinanza n.1441 del 15/01/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 7474 del 15/03/2023;Sez. 2, Ordinanza n. 22644 del 19/07/2022; Sez. 2, Sentenza n.15581 del 16/05/2022).Numero registro generale 15103/2021Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 21773/2026Data pubblicazione 25/06/2026Nella specie la sentenza impugnata ha dato atto che i pesistabiliti dalla convenzione di vicinato erano stati resi noti con laconsegna della convenzione.7.– Con il sesto motivo la ricorrente principale rileva, aisensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazionedell’art. 2722 c.c., per avere la Corte di seconde cure ammesso laprova testimoniale con i testi Ceroni, Ceccarelli e [OSCURATO:PERSONA], suicapitoli nn. 1, 2 e 3 della memoria istruttoria del 10 dicembre2011, benché tali capitoli fossero diretti a provare un pattoaggiunto o comunque contrario al contenuto dell’atto pubblico divendita del 30 aprile 2004.7.1.– Il motivo è infondato.I capitoli di prova erano, infatti, volti a dimostrarel’avvenuta consegna, in favore dell’acquirente, della convenzionedi vicinato e non già l’esistenza di un patto contrario alle clausoledella vendita.In ogni caso, quand’anche si fosse trattato di un pattoaggiunto o contrario, l’inammissibilità della prova testimoniale sulpunto avrebbe postulato l’eccezione di parte, nella fattispecie nonsollevata.Al riguardo, si evidenzia che l’inammissibilità della provatestimoniale, ai sensi degli artt. 2722 e 2723 c.c., derivando nonda ragioni di ordine pubblico processuale, quanto dall’esigenza ditutelare interessi di natura privata, non può essere rilevatad’ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata, primadell’ammissione del mezzo istruttorio; qualora, peraltro,nonostante l’eccezione d’inammissibilità, la prova sia stataegualmente espletata, è onere della parte interessata eccepirne laNumero registro generale 15103/2021Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 21773/2026Data pubblicazione 25/06/2026nullità, nella prima istanza o difesa successiva all’atto, o allanotizia di esso, ai sensi dell’art. 157, secondo comma, c.p.c., l’unaeccezione, quella d’inammissibilità, non dovendo essere confusacon l’altra, quella di nullità, né potendo ad essa sovrapporsi,perché la prima eccezione opera ex ante, per impedire un attoinvalido, mentre la seconda agisce ex post, per evitare che i suoieffetti si consolidino (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21443 del19/09/2013).8.– Con il settimo motivo la ricorrente principale censura, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la mancanzaassoluta di motivazione su una circostanza decisiva ai fini delgiudizio nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,la violazione dell’art. 244 c.p.c., per avere la Corte d’appellomancato di esaminare l’eccezione con cui si contestaval’inammissibilità della prova testimoniale assunta per genericitàdelle circostanze dedotte.8.1.– Il motivo è infondato.E ciò perché la Corte d’appello ha confermato l’utilizzabilitàdella prova orale assunta in ordine alla specifica dimostrazionedella consegna all’acquirente della convenzione di vicinato,ritenendo così superata l’eccezione di inammissibilità della provaper genericità.9.– Con l’ottavo motivo la ricorrente principale lamenta, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’apparenza,perplessità e obiettiva incomprensibilità della motivazione, in tesicontenente un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili,quanto all’affermazione circa la mancata verifica della trascrizionedella convenzione di vicinato a cura del notaio, in ragioneNumero registro generale 15103/2021Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 21773/2026Data pubblicazione 25/06/2026dell’estensione dell’indagine per oltre un ventennio, rilevandoaltresì che le servitù, specie se apparenti, sarebbero statefacilmente controllabili attraverso una doverosa verifica pre-acquisto, compiuta da persone esperte.9.1.– Il motivo è infondato.Le argomentazioni della sentenza impugnata hanno, infatti,confermato l’esclusione della responsabilità dei venditori allastregua dell’avvenuta consegna della convenzione di vicinato, dacui emergevano i pesi gravanti sull’immobile alienato.Sicché nessun rilievo assume il fatto che il notaio rogantenon abbia esteso le verifiche oltre il ventennio allo scopo diaccertare la trascrizione della evocata convenzione di vicinato.10.– Il nono motivo del ricorso principale investe, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., per avere la Corte dimerito letto parzialmente i termini della transazione raggiuntadall’[OSCURATO:PERSONA] con i confinanti Bacà-[OSCURATO:PERSONA], in relazionea tutte le doglianze sollevate nel giudizio di denuncia di nuovaopera, incluse quelle relative all’esistenza e alle pattuizioni di cuialla convenzione di vicinato del 1963.10.1.– Il motivo è infondato.Nessuna violazione dei canoni ermeneutici indicati risultaperpetrata.Infatti, la Corte d’appello non ha affatto negato che latransazione nel giudizio nunciatorio sia stata raggiunta anche alfine di non soggiacere ai vincoli di cui alla convenzione di vicinatoconclusa dai danti causa degli alienanti.Numero registro generale 15103/2021Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 21773/2026Data pubblicazione 25/06/2026Nondimeno, la sentenza impugnata ha precisato checomunque le distanze legali tra fabbricati (e rispetto alla veduta dicui è stata accertata l’esistenza) erano state violate e la strutturadi raccordo prevista ledeva la convenzione, sicché ne sarebbestato imposto l’arretramento.11.– Il decimo motivo del ricorso principale concerne, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., per avere laCorte territoriale confermato la condanna al pagamento di unasomma equitativamente determinata, come disposta dalTribunale, pur in difetto di alcuna argomentazione a supportodell’integrazione dell’elemento soggettivo della mala fede o dellacolpa grave della parte soccombente.11.1.– Il motivo è infondato.In proposito, la pronuncia d’appello ha rilevato che lacondanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. si giustificava allastregua della carenza di una situazione di diligenza, che – ovefosse sussistita – avrebbe consentito all’attrice di avvedersidell’infondatezza delle proprie pretese.Sicché è stata ponderata la rimproverabilità subiettiva (perdifetto del grado di diligenza necessario) in ordine alla condottaprocessuale assunta dall’attrice ai fini di giustificare dettacondanna.Pertanto, la conclusione cui la Corte distrettuale èaddivenuta non contrasta con il principio a mente del quale laresponsabilità processuale aggravata, di cui all’art. 96, terzocomma, c.p.c., richiede, sotto il profilo dell’elemento soggettivo,la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, integrataNumero registro generale 15103/2021Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 21773/2026Data pubblicazione 25/06/2026dalla violazione del grado minimo di diligenza che consente diavvertire agevolmente l’infondatezza o l’inammissibilità dellapropria difesa, mentre non è sufficiente la mera infondatezza,anche manifesta, delle tesi prospettate, non potendosicomprimere il diritto di difesa, sanzionandone l’esercizio puro, nonconnotato da dolo o colpa (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9214 del11/04/2026; Sez. 3, Ordinanza n. 19948 del 12/07/2023; Sez. U,Sentenza n. 9912 del 20/04/2018).12.– Passando alla disamina del ricorso incidentalecondizionato: A) con il primo motivo i controricorrenti deducono,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità dellasentenza d’appello, in relazione all’art. 112 c.p.c., per averepronunciato extrapetita, in quanto l’[OSCURATO:PERSONA] non avrebbemai impugnato la ratio decidendi alternativa della pronuncia diprime cure, né sarebbe mai sorta contestazione sul contenutodelle norme di cui al P.R.G. allegato alla memoria istruttoria diprimo grado, con la conseguente ammissione del documentosopravvenuto, le cui risultanze non sarebbero state contestate; B)con il secondo motivo i controricorrenti obiettano, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omessa valutazione didocumenti decisivi, per avere la Corte d’appello mancato diconsiderare le disposizioni del P.R.G. allegato con la secondamemoria integrativa in primo grado depositata in cancelleria il 6dicembre 2011, né il documento sopravvenuto depositato connota di deposito telematico del 16 giugno 2015 nonché all’udienzadel 17 giugno 2015, dai quali sarebbero risultate acclarate, a curadell’ufficio tecnico, le violazioni commesse dall’[OSCURATO:PERSONA] alle N.T.A., come del resto rilevato dal consulente tecnicoNumero registro generale 15103/2021Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 21773/2026Data pubblicazione 25/06/2026d’ufficio nel giudizio nunciatorio, quanto alle distanze trafabbricati; C) con il terzo motivo i controricorrenti si dolgono, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della motivazioneapparente, con violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4,c.p.c., per avere la Corte del gravame escluso che potesserilevarsi l’integrazione di tali violazioni delle N.T.A., benchédisponesse di tutti i mezzi necessari per verificarle.12.1.– Il ricorso incidentale è assorbito, appunto perchécondizionato all’accoglimento del ricorso principale.13.– In definitiva, alla stregua delle complessiveargomentazioni esposte, il ricorso principale deve essere respintoe il ricorso incidentale è assorbito.Le spese e compensi del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,tenendo conto dell’attività prestata da ciascuno dei difensori deicontroricorrenti (con riguardo alle fasi da questi svolte), inrelazione al momento della loro relativa costituzione.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 -, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto perl’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazionerigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorsoincidentale condizionato e condanna la ricorrente principale allarifusione delle spese del giudizio di cassazione, che liquida – inNumero registro generale 15103/2021Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 21773/2026Data pubblicazione 25/06/2026favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] – incomplessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, e – infavore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] – in complessivieuro 4.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborsoforfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente principale, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 21 maggio 2026.Il Consigliere estensoreCesare TrapuzzanoLa PresidenteMilena Falaschi