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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 15 maggio 2025

Cassazione n. 13988/2025

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O Sul ricorso n. 14922/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], e per esso l’erede [OSCURATO:PERSONA], quale genitore esercente la potestà sulle figlie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 11214/12/2016 depositata 13 dicembre 2016.

Visto l’atto depositato il 18 settembre 2019 con il quale le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso dichiarando intervenuta tra le parti la definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La Presidente titolare ANGELINA-[OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O Sul ricorso n. 14922/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], e per esso l’erede [OSCURATO:PERSONA], quale genitore esercente la potestà sulle figlie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 11214/12/2016 depositata 13 dicembre 2016. Visto l’atto depositato il 18 settembre 2019 con il quale le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso dichiarando intervenuta tra le parti la definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La Presidente titolare ANGELINA-[OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2
Decreto Cassazione n. 13988/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris