CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18118/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata Mesoraca il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal TRIBUNALE DI CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] GUERRA che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di Catanzaro, rigettava l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del GIP datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale era stata applicata alla ric:orrente la misura cautelare della custodia carcere in relazione, tra gli altri, al delitto di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90 (capo 19). 2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione l'indagata deducendo: violazione di legge ed illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato associativo di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90. Ad avviso della ricorrente il Tribunale si sarebbe limitato a riprodurre le valutazioni dell'organo inquirente senza motivare in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie associativa e valorizzando solo il dato parentale ( il legame della ricorrente con il coindagato [OSCURATO:PERSONA]). Non sarebbe dimostrato il pactum sceleris a fronte di singoli episodi di spaccio, slegati tra loro. 3.Con il secondo motivo deduce carenza di motivazione in relazione alle esigenze cautelari. Il tribunale non avrebbe motivato sul pericolo attuale e concreto di recidiva avuto riguardo alla personalità della ricorrente affel:ta da depressione maggiore e in cura con farmaci antidepressivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è proposto per motivi generici e va dichiarato inammissibile. 1.2. Il Tribunale ha riscontrato la gravità indiziaria e l'adeguatezza del percorso motivazionale dell'ordinanza genetica con riferimento alla posizione dell'indagata con specifici richiami alle emergenze investigative ( dichiarazioni dei collaboratori e intercettazioni) ampiamente dimostrative del delitto di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90 (capo 19), oltre che ad una serie di singoli delitti di spaccio, il che consente di superare l'osservazione difensiva circa la mancata valutazione di una memoria difensiva depositata in udienza. Il collegio cautelare ha esplicitamente trattato e disatteso, con adeguata motivazione, gli argomenti "di merito", riportati anche nella memoria difensiva oggi riproposti con i motivi di ricorso, con la conseguenza che la struttura giustificativa dell'ordinanza qui impugnata si salda con il provvedimento genetico per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo i giudici del gravame, esaminato le censure proposte dall'odierna parte ricorrente con criteri omogenei a quelli del primo giudice, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di gravità indiziaria posti a fondamento della decisione stessa. Il tribunale della cautela si è ampiamente occupato di esporre le ragioni che hanno indotto a ritenere affidabili, le dichiarazioni dei collaboratori Monti e Mirarchi, ed attendibile quanto da costoro riferito, facendo peraltro riferimento anche a dati esterni di conforto come le intercettazioni. Né la difesa rispetto a tali elementi ha offerto concreti argomenti di smentita, avendo invece solo prospettato come la gravità indiziaria sarebbe stata irragionevolmente tratta dal legame parentale con [OSCURATO:PERSONA]. L'argomento posto anche all'attenzione del riesame appare assolutamente inconferente e come tale il tribunale lo ha valutato, con motivazione congrua, che non appare censurabile in questa sede. E' stato infatti ben esplicitato, nel duplice contesto motivazionale conforme, che -al di là della generica dichiarazione di estraneità- la ricorrente ha concretamente preso parte alla vita dell'associazione apportandovi un contributo di estremo rilievo essendosi alacremente spesa per assicurarne l'operatività e il rafforzamento in vista del perseguimento del programma delittuoso che era quello di gestire il traffico degli stupefacenti nella zona di interesse, finanche prendendo parte alla pianificazione di un furto di piante di canapa indiana e al progetto di realizzare una piantagione indoor ( cfr. pagg. 8 e segg. dell'ordinanza). 1.3. In relazione a tale aspetto è opportuno rilevare in punto di diritto che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'articolo 192 cod. proc. pen) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Pertanto ai fini dell'adozione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192 comma 2 cod. proc. pen., come si desume dell'articolo 273 comma uno bis cod. proc. pen. che richiama i commi terzo e quarto dell'a articolo 192 citato ma non il comma due dello stesso articolo, che richiede una particolare qualificazione degli indizi. Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando, come nel caso di specie, propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Nel caso in esame nessuno di questi vizi - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod.proc.pen. comma 1 lette) — risulta essersi verificato, a fronte di una motivazione diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezza, con completa e coerente giustificazione di supporto alla gravità indiziaria e all'adeguatezza della misura. 2. Analogamente è a dirsi quanto ai ben rappresentati pericula libertatis, concretamente descritti quanto a pericolo di reiterazione nel tempo di condotte consimili. Del resto, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3, cod. proc. ben.) non appare vinta da alcuna allegazione difensiva, tanto meno dallo stato di salute della Cavarretta che come ben notato dal Tribunale è preesistente ai fatti per cui si procede e non ha sortito alcun effetto deterrente. Parallelamente è stata evidenziata l'inadeguatezza della misura meno gravosa degli arresti domiciliari a fronte della destinazione dell'abitazione della ricorrente a base logistica dell'associazione. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Ai sensi del comma 1-ter dell'art. 94 disp. att. cod. proc pen., il direttore dell'istituto di detenzione è onerato di dare comunicazione al detenuto del contenuto del presente provvedimento. P.q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli ade