CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 2023
Cassazione n. 03976/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];30731/23 Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, in particolare, che, nel confermare la condanna ex art. 385, comma 3, cod. pen., per evasione dal luogo di detenzione domiciliare, con adeguata motivazione ha escluso la particolare tenuità del fatto evidenziando i plurimi precedenti penali del ricorrente e la circostanza che egli fu sorpreso nel territorio di un comune diverso da quello di residenza e in compagnia di altri soggetti; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore il Prsdente