CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 novembre 2025
Cassazione n. 39604/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato inintestazione Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che distanza temporale, diversità dei luoghi di commissione, diversità dei titoli di reato sono indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria in presenza dei quali non è manifestamente illogica la decisione del giudice dell'esecuzione che, in una situazione di reati di truffa e di estorsione commessi a distanza di cinque mesi ed in contesti territoriali diversi, e, per di più, per la tipologia di condotta (truffe o minacce telefoniche) descritta in ricorso, caratterizzati anche da una certa componente di estemporaneità, dipendendo dalle occasioni di reato, ha ritenuto che al momento di commissione del primo reato il successivo non potesse essere stato programmato "almeno nelle sue linee essenziali"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il consigliere estensore Il pres en