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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 1988

Cassazione n. 17429/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/10/1988 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 34930_22 Ritenuto che il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] che contesta la corretta della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 4 del D.P.R. 309/90, con riguardo alla finalità di uso non meramente personale e con riguardo al diniego di riconoscimento del fatto di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è inammissibile perché si tratta di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata dalla quale emerge chiaramente che l'imputato deteneva sostanza stupefacente tipo hashish del peso di grammi 96 + 51, suddivisa in due panetti, e che, a seguito della perquisizione, gli operanti avevano rinvenuto del materiale idoneo al confezionamento nonché della sostanza stupefacente già confezionata (Cfr. pp. 3-5 della sent. di appello).

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge con riguardo agli artt. 62 bis e 133 cod.pen. è manifestamente infondato.

Il diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. è stato argomentato in ragione del precedente penale specifico.

In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 — 01).

Allo stesso modo è stato negata una diminuzione della pena con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen. e alla non minima gravità del fatto e non avendo assunto il ricorrente un contegno collaborativo; Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il consil)re stensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/10/1988 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 34930_22 Ritenuto che il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] che contesta la corretta della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 4 del D.P.R. 309/90, con riguardo alla finalità di uso non meramente personale e con riguardo al diniego di riconoscimento del fatto di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è inammissibile perché si tratta di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata dalla quale emerge chiaramente che l'imputato deteneva sostanza stupefacente tipo hashish del peso di grammi 96 + 51, suddivisa in due panetti, e che, a seguito della perquisizione, gli operanti avevano rinvenuto del materiale idoneo al confezionamento nonché della sostanza stupefacente già confezionata (Cfr. pp. 3-5 della sent. di appello). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge con riguardo agli artt. 62 bis e 133 cod.pen. è manifestamente infondato. Il diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. è stato argomentato in ragione del precedente penale specifico. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 — 01). Allo stesso modo è stato negata una diminuzione della pena con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen. e alla non minima gravità del fatto e non avendo assunto il ricorrente un contegno collaborativo; Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il consil)re stensor
Sentenza Cassazione n. 17429/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris