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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2024

Cassazione n. 04837/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sulla recidiva contestata, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, poiché l'invocato bilanciamento incontra un divieto espresso nell'art. 69, quarto comma, cod. pen., come correttamente evidenziato dalla Corte di merito a pag. 4; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui genericamente si contesta il difetto di motivazione in relazione all'omessa adesione alla richiesta di concordato in appello, è manifestamente infondato, trattandosi di una proposta non accolta dal procuratore generale e, pertanto, priva del necessario accordo fra le parti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sulla recidiva contestata, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, poiché l'invocato bilanciamento incontra un divieto espresso nell'art. 69, quarto comma, cod. pen., come correttamente evidenziato dalla Corte di merito a pag. 4; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui genericamente si contesta il difetto di motivazione in relazione all'omessa adesione alla richiesta di concordato in appello, è manifestamente infondato, trattandosi di una proposta non accolta dal procuratore generale e, pertanto, priva del necessario accordo fra le parti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 04837/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris