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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 30148/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ir [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 9/1/2024 la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 12/7/2022 dal Tribunale di Noia, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del reato di cui agli artt. 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, oltre che di due contravvenzioni di cui al d.

Igs. 3 aprile 2006, n. 152, e lo condannava alla pena di cinque mesi di arresto e 23mila euro di ammenda.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen.; la sentenza, in particolare, non avrebbe risposto alle censure con le quali era stato sottolineato che non vi sarebbe stato alcun cambio di destinazione d'uso del bene, e che l'area non sarebbe interessata da vincoli paesaggistici.

Nessuna valutazione, ancora, avrebbe riguardato la condotta successiva al reato.

L'assenza di gravità oggettiva, inoltre, risulterebbe dal mite trattamento sanzionatorio.

2.1. Letta la memoria depositata dalla difesa.

3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazIone diversa e più favorevole preclusa alla Corte di legittimità.

4. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

La sentenza, in particolare, ha evidenziato che - riscontrato il mutamento di destinazione d'uso (un deposito trasformato opificio), pacifica la mancanza di autorizzazioni alla lavorazione (stampa di materiale plastico) - non poteva essere riconosciuta la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.: in particolare, il ricorrente non si era limitato ad esercitare un'attività industriale in un locale a ciò non deputato, ma aveva anche operato senza richiedere le autorizzazioni necessarie, previste a tutela della salute pubblica, "così dimostrando particolare spregiudicatezza e proclività a non rispettare le leggi".

Con questa adeguata motivazione, peraltro, la sentenza ha implicitamente superato gli ulteriori argomenti in fatto indicati nel gravame a sostegno dell'esimente (e sopra richiamati), sottolineando la valenza decisiva e poziore delle considerazioni appena riportate per escludere la particolare tenuità del fatto. •

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 21 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ir [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 9/1/2024 la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 12/7/2022 dal Tribunale di Noia, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del reato di cui agli artt. 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, oltre che di due contravvenzioni di cui al d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, e lo condannava alla pena di cinque mesi di arresto e 23mila euro di ammenda. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen.; la sentenza, in particolare, non avrebbe risposto alle censure con le quali era stato sottolineato che non vi sarebbe stato alcun cambio di destinazione d'uso del bene, e che l'area non sarebbe interessata da vincoli paesaggistici. Nessuna valutazione, ancora, avrebbe riguardato la condotta successiva al reato. L'assenza di gravità oggettiva, inoltre, risulterebbe dal mite trattamento sanzionatorio. 2.1. Letta la memoria depositata dalla difesa. 3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazIone diversa e più favorevole preclusa alla Corte di legittimità. 4. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che - riscontrato il mutamento di destinazione d'uso (un deposito trasformato opificio), pacifica la mancanza di autorizzazioni alla lavorazione (stampa di materiale plastico) - non poteva essere riconosciuta la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.: in particolare, il ricorrente non si era limitato ad esercitare un'attività industriale in un locale a ciò non deputato, ma aveva anche operato senza richiedere le autorizzazioni necessarie, previste a tutela della salute pubblica, "così dimostrando particolare spregiudicatezza e proclività a non rispettare le leggi". Con questa adeguata motivazione, peraltro, la sentenza ha implicitamente superato gli ulteriori argomenti in fatto indicati nel gravame a sostegno dell'esimente (e sopra richiamati), sottolineando la valenza decisiva e poziore delle considerazioni appena riportate per escludere la particolare tenuità del fatto. • 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30148/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris