CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10616/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette~t4te le conclusioni del PG Ybo, ezpoce~ QzZ., e' e>f, \C.12 okis., [OSCURATO:PERSONA] FA11-0 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata da [OSCURATO:PERSONA], con riguardo ai fatti giudicati con le seguenti sentenze: 1) sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Bari in data 20 febbraio 2004, irrevocabile il 16 marzo 2005, per i reati di cui agli artt. 575 cod. pen., 416 bis cod. pen. e 74 D.P.R. 309/90 commessi in Bari dall'agosto 1994 al luglio 2002 (c.d. processo Mayer); 2) sentenza della Corte di Assise di Appello di Bari del 17 aprile 2007, irrevocabile il 14 maggio 2009, per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90, posto in continuazione con i fatti giudicati dalla sentenza sub 1) (c.d. processo Marte); 3) sentenza del Tribunale di Bari del 2 febbraio 2007, irrevocabile il 28 febbraio 2012, per il reato di cui agli artt. 610 cod. pen. e 7 D.L. 152/1991, commesso in Bari in data 19 maggio 2003. A ragione della decisione, il giudice dell'esecuzione ha valorizzato l'eterogeneità delle violazioni contestate, evidenziando che, pur essendo la violenza privata di cui alla sentenza sub c) connotata dal metodo mafioso (il condannato si è avvalso della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza ai sodalizi criminali giudicati nei processi di cui alle sentenze sub 1) e sub 2) per costringere il difensore delle parti civili dei due predetti giudizi a non svolgere correttamente il proprio incarico professionale nell'ambito del processo "Marte", avente ad oggetto proprio l'appartenenza associativa del Putignano), tale condotta delittuosa non ha nulla a che vedere con i reati associativi, dovendosi ritenere frutto di una determinazione estemporanea. Alla luce di tali considerazioni, per il Tribunale risulta dunque evidente come la violenza privata abbia un momento ideativo e deliberativo assolutamente successivo rispetto a quello in cui il Putignano, anni prima, decideva di entrare a fare parte delle predette associazioni criminali. 2. Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore, deducendo violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione. In particolare, la difesa contesta la valutazione effettuata dal giudice in ordine alla eterogeneità del delitto di violenza privata connotata dal metodo mafioso rispetto all'associazione mafiosa, in quanto entrambi hanno come principale caratteristica il metus, ossia il timore ingenerato nei destinatari della condotta delittuosa, tale da indurli, almeno potenzialmente, ad assumere determinati comportamenti attivi o passivi. Osserva inoltre il difensore che la violenza o la minaccia finalizzata a fare od omettere qualcosa rappresenta una t?- tipica espressione esecutiva del programma associativo. Il ricorrente valorizza altresì la circostanza che la condotta intimidatoria di cui alla sentenza sub 3) è stata commessa ai danni del difensore delle parti civili dei due processi sub 1) e 2), facendo leva proprio sulla sua appartenenza ai sodalizi mafiosi giudicati con le due predette sentenze. Infine, si denuncia l'illogicità della motivazione del provvedimento impugnato laddove avrebbe considerato la distanza temporale tra i reati come ostativa al riconoscimento del legame criminoso, osservando come la contiguità spazio- temporale non assurga al ruolo di elemento necessario ai fini della sussistenza di un'unitaria programmazione. 3. Il Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione appare manifestamente infondata e va, quindi, dichiarata inammissibile. Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio - temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Il Tribunale ha compiutamente spiegato le ragioni per le quali la condotta delittuosa di cui alla sentenza sub 3) doveva essere considerata estemporanea e dunque non unificabile sotto il vincolo della continuazione. Le censure difensive sono dirette a sollecitare una interpretazione alternativa degli elementi di fatto, inammissibile in questa sede. 2. A tale conclusione consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000./4- P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am