CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 1972
Cassazione n. 27273/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/09/1972 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/03/1970 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/07/1975 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/11/1965 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che i difensori di DONI Massimo, CONSOLO Domenico, SANFILIPPO Giuseppe e PANTÒ [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto separati ricorsi avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale cittadino (di condanna degli stessi per rapina), è stato diversamente qualificato il fatto in contestazione quale concorso in furto aggravato ai sensi dell'art. 625 nn. 2 e 5, cod. pen. (in Belpasso, 31/8/2011), con rideterminazione della pena e conferma nel resto; che, con successive memorie, i difensori di PANTO', SANFILIPPO e DONI hanno sviluppato le proprie argomentazioni, insistendo per la cassazione della sentenza (PANTO') e per la rimessione ad altra sezione (SANFILIPPO e DONI); ritenuto che i ricorsi sono tutti inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposti per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, in particolare, quanto ai motivi inerenti all'affermazione della responsabilità (1" per DONI, CONSOLO e PANTÒ), al grado del contributo di concorso (2" CONSOLO) e al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. (3" PANTÒ), gli stessi si risolvono nella riproposizione di censure correttamente esaminate in sede di merito, non precedute da una effettiva analisi critica del percorso argomentativo seguito dai giudici e intesa a sollecitare a questa Corte una diversa lettura del dato probatorio, ritenuta più persuasiva, però interdetta in questa sede (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; sez. 6 n. 5465 del 4711/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; sez. 3 n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099-01), quanto al ruolo del CONSOLO evidenziandosi che la valutazione operata dai giudici di merito dà conto della non marginalità del suo ruolo, per l'integrazione dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen. non essendo sufficiente, come prospettato erroneamente a difesa, una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso (sez. 4, n. 26525 del 7/6/2023, Ma/farà, Rv. 284771-01; n. 49364 del 19/7/2018, P., Rv. 274037-01), quanto all'attenuante invocata dal PANTÒ, la censura essendo del tutto generica; che, con riferimento ai motivi sulla esatta qualificazione giuridica del fatto in tentativo (2" DONI e motivo unico SANFILIPPO), le difese non hanno tenuto conto della ricostruzione analiticamente esposta nelle sentenze del doppio grado, dalla quale emerge l'avvenuto impossessamento delle casseformi caricate sugli autocarri [quanto al discrimine tra tentativo e °,e furto consumato, si è già chiarito che risponde di furto consumato e non tentato colui il quale, pur non essendosi ancora allontanato dal luogo di commissione del reato, vi abbia però occultato la refurtiva, così sottraendola al controllo della persona offesa e acquisendone il possesso (sez. 5 n. 2726 del 24/10/2016, Pavone, Rv. 269088), esercitando un potere, anche se temporaneo, sulla refurtiva che è stato poi costretto ad abbandonare subito dopo il fatto in conseguenza dell'altrui pronto intervento (cfr. sez. 5 n. 17045 del 20/02/2001, Picone, Rv. 219030; Sez. U, n. 52117 del 17/7/2014, Prevete, Rv. 261186-01)]; che, con riferimento al trattamento sanzionatorio, il diniego delle generiche (contestato con il motivo 3" nell'interesse di DONI e CONSOLO), è stato agganciato alla negativa personalità degli imputati, siccome tutti gravati da plurimi e specifici precedenti penali, oltre che alla gravità oggettiva del reato, con motivazione del tutto coerente con i principi affermati in materia (sul relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost.186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est.