CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07317/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10917/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE PALERMO n. 15703/2016 depositata il23/01/2018. Udita la relazionesvolta nella camera di consiglio del 19/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con provvedimento del 4 febbraio 2015 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Repubblica di Palermo, nel procedimento di prevenzione n. 469/2013, conferiva agli odierni ricorrenti incarico peritale collegiale, articolato in una pluralità di quesiti, che richiedevano accertamenti contabili e patrimoniali riferiti a più persone fisiche e più società. In relazione alla necessità di espletare indagini tecniche strumentali rispetto agli accertamenti richiesti al Collegio peritale, veniva autorizzata la nomina di un coadiutore, nella persona dell’ingegnere [OSCURATO:PERSONA], nonché di un’impresa che eseguisse le opere di scavo e di rilevazione, individuata nella "[OSCURATO:SOCIETA]"; il coadiutore tecnico, a completamento dell'attività espletata, compiegava un proprio elaborato. In data 11/5/2015 i consulenti depositavano la propria relazione peritale; successivamenteil Collegio depositava in data 7 luglio 2015 la richiesta di liquidazione dei compensi, specificando gli accertamenti compiuti in esecuzione dell'incarico conferito, concretizzatisi in particolare nell’esame di bilanci della "[OSCURATO:SOCIETA].” relativi all'arco temporale 2004 – 2013, oltre all’esame di scritture contabili, documenti e contrattiriferiti a più società. I consulenti, nel determinare il proprio compenso, applicavano: -l'art. 4 del D.M. 30 maggio 2002, con riguardo a ciascuno dei bilanci della società "[OSCURATO:SOCIETA].", afferenti aiperiodi 2004 - 2013, oggetto di esame e riclassificazione; -l'art. 2 del citato D.M. con riguardo alla ricostruzione ed esame della contabilità della [OSCURATO:SOCIETA] e con riguardo all'esame della contabilità fornitori di altra società; -l'art. 2 del medesimo D.M. con riguardo a ciascuno dei contratti esaminati. I consulenti chiedevano poi l'aumento dell'onorario, ex art. 53 DPR 115/2002, nella misura del 40% per ciascun consulente, in ragione della collegialità dell'incarico, nonché l'aumento del doppio del compenso in ragione dell'eccezionale importanza, della particolare complessità e della difficoltà della prestazione svolta, ex art. 52 del DPR 115/2002. Il coadiutore tecnico, nel determinare il proprio compenso, invece applicava l'art. 11 del D.M. 30 maggio 2002 con riguardo alla verifica ed analisi delle avarie e l'art. 12 del citato D.M. con riguardo alla verifica della rispondenza tecnica delle opere agli elaborati progettuali. L'ammontare complessivo dei compensi per l'attività del Collegio veniva indicato tra un importo minimo di € 446.013,11, ed un importo massimo di € 894.447,76. Con decreto del 22 - 24 giugno 2016 la Procura della Repubblica di Palermo, pronunciandosi sull'istanza di liquidazione, rilevava che "l'oggetto dell'incarico, pur richiedendo accertamenti complessi e specifici, aveva natura unitaria e globale”; quindi: a) per l'esame dei bilanci della [OSCURATO:SOCIETA]. applicava quanto previsto all'art. 4 della tabella del D.M. del 30/5/2002 in un'unica soluzione per tutti i bilanci; b) per l'esame delle scritture contabili della [OSCURATO:SOCIETA]. applicava, anche in questo caso in unica soluzione, l'art. 2 delle citate tabelle con il coefficiente massimo; c) per l'esame di tutti gli altri documenti della [OSCURATO:SOCIETA]. e delle società collegate (costituiti soprattutto da contratti e forniture) applicava in unica soluzione e con coefficiente massimo quanto previsto dall'art. 3 della tabella (anziché l'art. 2 richiamato dai consulenti). Secondo il pubblico ministero l'importo complessivo, determinato con i criteri sopra indicati, doveva poi essere aumentato del doppio in ragione dell'eccezionale importanza, della particolare complessità e della difficoltà della prestazione svolta, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 52 del DPR 115/2001, con ulteriore aumento, ex art. 53 DPR cit., in ragione della collegialitàdell'incarico. Dovevano essere rimborsate le spese sostenute e documentate; inoltre le somme da riconoscersi per l'attività del coadiutore, ing. Bellomo, dovevano essere considerate quali "spese sostenute per l'adempimento dell'incarico" ex art. 56 del D.P.R. n. 115/2002 e dovevano essere quantificate applicando, con il coefficiente massimo e per una sola volta, gli artt. 11 e 12 delle tabelle, con riferimento al valore complessivo indicato dal coadiutore per la pluralità delle stime, con l’aumento nella misura del 50% ex art. 52 DPR 115/2012; anche le somme da riconoscersi alla [OSCURATO:SOCIETA]. per le attività di indagine di carattere tecnico dovevano essere considerate quali "spese sostenute per l'adempimento dell'incarico" ex art. 56 del D.P.R. n. 115/2002 e doveva essere quantificate applicando, con il coefficiente massimo e per una sola volta, gli artt. 11 e 12 delle tabelle, negli stessi termini e con gli stessi coefficienti indicati per il coadiutore giudiziario ing. Bellomo con il quale la menzionata società aveva direttamente collaborato. Tutto ciò premesso il Pubblico Ministero liquidava ai professionisti l'importo complessivo di euro 67.291,00 da dividersi per il numero di consulenti, oltre spese sostenute dagli stessi; liquidava altresì il compenso dovuto all'ausiliario tecnico del Collegio, ing. [OSCURATO:PERSONA], nella misura di euro 9.040,45 ed all'impresa [OSCURATO:SOCIETA], nella misura di euro 8.733,17. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 26/9/2016 (proc. N. 15703/2016 R.G.) gli odierni ricorrenti proponevano opposizione avverso il citato provvedimento di liquidazione, sostenendo che il pubblico ministero avrebbe dovuto riconoscere i compensi nella misura richiesta, in applicazione dei criteri indicati dai professionisti nella relativa istanza. Con memoria di costituzione del 16/2/2017 si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., facendo presente di avere proposto, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], autonoma opposizione contro il medesimo provvedimento di liquidazione e chiedendo, nel merito, di dichiarare la propria estraneità rispetto alla richiesta di pagamento dei compensi ai consulenti tecnici del P.M. Con memoria depositata in data 15/2/2017 si costituiva il Ministero della Giustizia contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto. Riuniti i due procedimenti di opposizione, con ordinanza del 18/2/2018 il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione formulata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dai dott. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendo il provvedimento impugnato immune da censure. Il Tribunale, per quanto qui rileva, ha riconosciuto che l’incarico, pur richiedendo accertamenti complessi e specifici, avesse natura unitaria e globale. Pertanto, in maniera del tutto corretta, l'onorario è stato calcolato con riferimento al valore globale complessivo risultante dalla sommatoria dei vari bilanci e non al valore di ciascun bilancio . Ciò valeva anche per gli altri accertamenti che, per le stesse regioni, non potevano essere frazionati, come richiesto dai consulenti nell'istanza di liquidazione, facendo riferimento alle singole scritture contabili analizzate e ai singoli contratti e forniture esaminati. Il Tribunale dichiarava poi inammissibile l’opposizione proposta dalle società, stante la carenza d'interesse delle stesse per essere stata revocata dalla Corte d'Appello la misura del controllo giudiziario disposta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] dal Tribunale di Palermo. Per la cassazione del provvedimento l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed i dott. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi. Il ricorso è stato notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo; al Ministerodella Giustizia; a [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ([OSCURATO:SOCIETA]); alla [OSCURATO:PERSONA] di Illuminazione e Scaldamento col [OSCURATO:SOCIETA]. ( "Napoletanagas" ); alla [OSCURATO:SOCIETA].; alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]; all’ing. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (nella quale si è fusa per incorporazione [OSCURATO:PERSONA] di Illuminazione e Scaldamento col [OSCURATO:SOCIETA].) ha resistito con controricorso, al solo fine di veder confermata la propria estraneità ai fatti. Gli altri destinatari della notificazione del ricorso restano intimati. I ricorrenti e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115/2002, art. 50 in relazione all'art. 4 delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Si denuncia l’errore commesso dal Tribunale nella parte in cui è stato riconosciuto che l’onorario dovesseessere calcolato con riferimento al valore globale complessivo risultante dalla sommatoria dei vari bilanci esaminati e non al valore di ciascun bilancio. I ricorrenti sostengono che, qualora, come nel caso di specie, l'accertamento richiesto al consulente comporti l'esame di una pluralità di bilanci deve essere liquidato allo stesso consulente un compenso per ciascuna bilancio esaminato. Si sottolinea che tale interpretazione sia l’unica coerente con la disposizione dell’art. 4 del d.m. 30 maggio 2002, che stabilisce un limite massimo al valore del bilancio analizzato. Argomentare diversamente, sempre secondo i ricorrenti, significherebbe svilire l'attività del consulente, riconoscendogli un compenso unico, tanto laddove abbia esaminato un unico bilancio, quanto ove l'esame abbia riguardato una pluralità di annualità. Il secondo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per non essersi il Tribunale di Palermo pronunziato sul motivo di opposizione formulato dai consulenti avverso il provvedimento di liquidazione nella parte in cui la Procura della Repubblica, nel liquidare i compensi dovuti per la complessa attività di ricostruzione dei rapporti contrattuali e delle gare di appalto, ha appl ica to erroneamente l'art. 3 delle tabelle allegate al D.M. 30/5/2002, anziché l'art. 2. Nonostante l’esistenza di uno specifico motivo di opposizione, riportato per esteso nel ricorso, con il quale gli attuali ricorrenti avevano sostenuto che la natura dell’indagine demandata ai consulenti rientrasse nella previsione dell’art. 2, invece che in quella dell’art. 3, il Tribunale ha omesso ogni statuizione su questo specifico aspetto. Infatti,la decisione si esaurisce nel riconoscere la correttezza di una liquidazione unica, essendo infondata la pretesa dei professionisti volta a ottenere un compenso frazionato per ogni singola scrittura e per ogni singolo contratto e fornitura esaminati. Il terzo motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per non essersi il Tribunale di Palermo pronunziato sul motivo di opposizione formulato dai consulenti avverso il provvedimento di liquidazione emesso dalla Procura della Repubblica nella parte riguardante i compensi liquidati al coadiutore ing. Bellomoe all' impresa esecutrice dei lavori la [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Il primo motivo è infondato. Secondo l’orientamento di questa «In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d’ufficio, il principio di onnicomprensività dell’onorario sancito dall’art. 29 D.M. 30 maggio 2002 riguarda le attività complementari ed accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento dell’incarico, risultano tuttavia strumentali all’accertamento tecnico, e non trova applicazione in presenza di una pluralità di indagini non interdipendenti, che presuppongono necessariamente una pluralità di incarichi di natura differente, come nel caso di richiesta di rilievi topografici e planimetrici da un lato, e di attività di stima dei beni dall’altro che, in quanto previsti distintamente dagli art. 12 e 13, comportano una liquidazione autonoma del compenso» (Cass. n. 7174/2010). Insomma, in presenza di un incarico avente ad oggetto una pluralità di quesiti, diviene essenziale stabilire se le finalità del quesito abbiano prodotto accertamenti autonomi e distinti o, invece, accertamenti accessori o accertamenti i quali, seppure distinti, siano ripetitivi o omogenei. Nel primo caso potrebbero ricorrere i presupposti per applicare criterio del la cumulabilità dei compensi; nella seconda ipotesi , invece, v a rrebbe il concetto dell’unitarietà del compenso. Sotto questo aspetto la decisione impugnata è in linea con tali principi. Il quesito demandava ai consulenti un’indagine sui bilanci relativi a più anni, ma la pluralità dei bilanci, nell’ambito di un incarico unico riferito a una stessa società, non comprometteva l’unicità dell’accertamento richiesto, essendo quindi legittima la liquidazione del compenso operata con riferimento al valore globale complessivo risultante dalla sommatoria dei vari bilanci. 3. Il secondo motivo è fondato. Il tribunale ha preso posizione esclusivamente sulla questione della unicità o pluralità degli accertamenti richiesti dai quesiti, ma la soluzione di tale questione lasciava del tutto impregiudicata la scelta del criterio a cui ancorare la pur unica liquidazione, che era esattamente la questione sollevata con l’opposizione. Su tale aspetto della vicenda, il giudice di merito ha omesso ogni decisione, incorrendo pertanto nella violazione fondatamente denunciata con il motivo in esame: «Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un beneall'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 7653/2012; n. 28308/2017; n. 18797/2018)». L’autonomia della specifica questione impedisce di ravvisare una ipotesi di rigetto implicito, che a sua volta ricorre quando «la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizioneimplicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo didomanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazionelogico-giuridica della pronuncia» (Cass. n. 24155/2017).Incompatibilità che non ricorre nel caso in esame. 4. È fondato anche il terzo motivo. Gli odierni ricorrenti, con l’opposizione, hanno censurato il provvedimento di liquidazione dei compensi reso dalla Procura della Repubblica di Palermo con decreto del 22-24 giugno 2016, fral’altro, a) nella parte afferente i compensi dovuti al coadiutore, per essersi la Procura limitata a riconoscere al professionista un unico compenso (previsto dall'art 11 della Tariffa e determinato tenendo conto dell'importo complessivo delle avarie), sul presupposto che le avarie comuni fossero riconducibili ad un’unica avaria, senza di contro considerare che ognuna delle avarie era stata oggetto di separata analisi e studio, sulla base di parametri differenti e operando anche ricostruzioni di costo con raffronti ai prezziari in atto,e pertanto i massimali erano da considerare separati fra loro; b) nella parte afferente i compensi dell'impresa esecutrice dei lavori, per avere la Procura quantificati i compensi applicando, con il coefficiente massimo e per una sola volta, gli artt.11 e 12 delle tabelle, senza tenere conto che nel proprio provvedimento del 13 aprile 2015, il sostituto procuratore, conferente l'incarico peritale, aveva autorizzato le indagini geognostiche (comportanti, tra l'altro, attività di scavo) con l'ausilio dell'impresa "[OSCURATO:SOCIETA].", sulla scorta del preventivo di spesa dalla stessa allegato all'istanza presentata dal Collegio. Ebbene, nonostante l’esistenza di tali specifiche censure, la decisione si esaurisce nel riconoscere che il criterio dell’unicità del compenso, applicato per l’esame dei bilanci, si dovesse applicare anche per gli altri accertamenti che «che, per le stesse regioni, non possono essere frazionati, come richiesto dai consulenti nell'istanza di liquidazione, facendo riferimento alle singole scritture contabili analizzate e ai singoli contratti e forniture esaminati». Fatto è che “gli altri accertamenti” richiamati nel provvedimento impugnato sono pur sempre identificati in quelli demandati ai consulenti (“scritture contabili analizzate”, “singoli contratti e “forniture esaminati”), laddove il motivo sottoponeva all’attenzione del giudice di merito la diversa questione della determinazione della misura del rimborso delle spese sostenute dai consulenti, in quanto autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, exart. 56 del d.p.r. 115 del 2002. Valgono, pertanto, a maggior ragione le considerazioni già proposte con il secondo motivo: il Tribunale ha omesso ogni statuizione e l’autonomia della questione impedisce di ravvisare una ipotesi di rigetto implicito. 5. L’ordinanza impugnata va dunque cassato, in relazione al secondo e terzo motivo, con rinvio al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, perché decida sui motivi opposizioni non esaminati. Ad esso si demanda altresì la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso; rigetta il rimo motivo; cassa l’ordin