CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11138/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27687-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis - ricorrente- contro A. NUARA E [OSCURATO:PERSONA] , in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente- avverso la sentenza n. 1227/14/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 27687 sez. MT - ud. 23-02-2022 -2- Fatti e ragioni della decisione La CTR della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate nei confronti della società A. Nuara e figli srl avverso la sentenza resa dalla CTP di Agrigento che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per l'anno 2006. La CTR, dopo avere dato atto del deposito da parte dell'Agenzia delle entrate, in data 25.1.2019, della copia della distinta analitica posta registrata unitamente all'avviso di ricevimento relativo alla notifica dell'appello al difensore, ritenelva che l'appello era stato proposto con consegna all'ufficio postale senza che fosse stata prodotta la ricevuta di spedizione, risultando sì l'avviso di ricevimento della raccomandata dal quale, tuttavia, non era leggibile il timbro di spedizione. Ragion per cui mancava la prova dell'effettiva spedizione dell'appello. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. La società intimata si è costituita con controricorso. L'Agenzia delle entrate ha dedotto la violazione dell'art.20, c.1 e 2, 22, c.1 e 2, 53, c.2 d.lgs.n.546/1992. La CTR non avrebbe considerato ai fini della prova della tempestività dell'appello la distinta riepilogativa predisposta dall'ufficio contenente la raccomandata portante l'atto di impugnazione alla sentenza della CTP di Agrigento pubblicata il 5 giugno 2012, recante il timbro postale di consegna a Posta italiane del 18.3.2013. Il motivo è infondato. Ed invero, la ricorrente fonda la censura relativa alla ritenuta inammissibilità dell'appello sul contenuto di un documento che dalla stessa sentenza impugnata risulta depositato il 25 gennaio 2019 oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza fissata per la discussione e decisone dell'appello- coincidente con il 12.2.2019, come risulta dalla medesima sentenza. Orbene, risulta evidente che tale produzione era tardiva per un duplice ordine di ragioni. Per un verso, va ricordato che secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, nell'ambito dei giudizi tributari il ricorrente in appello è tenuto, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità a depositare, nella segreteria della commissione tributaria adita, copia del ricorso spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale (art. 22, comma 1 d.lgs.n.546/1992) -cfr. Cass. S.U. n.13452/2017-. Principio che rendeva evidentemente già tardiva la produzione della documentazione relativa alla notifica dell'appello oltre il detto termine di deposito del ricorso. Peraltro, v'è da aggiungere che la produzione documentale alla quale si è riferita l'Agenzia risulta effettuata in violazione dell'art.32 d.lgs.n.546/1992 come richiamato dall'art.61 d.lgs. ult.cit. per il giudizio di appello. Circostanza che non avrebbe consentito il suo esame. È notcìinfatti che in tema di contenzioso tributario, l'art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 cod. proc. civ., ma tale attività processuale va esercitata - stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) che adempie (Cass. Civ., 15 gennaio 2014, n. 655; Cass. Civ., 24 febbraio 2015, n. 3661).» (Cass.7/03/2018, n. 5429, Cass.n.19610/2018). Orbene, la censura proposta dall'Agenzia delle entrate si fonda sul contenuto di un documento tardivamente depositato in fase di appello e come tale inutilizzabile ai fini della decisione. Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della società controricorrente come da dispositivo , "r) i -<-‘) ' PQM ,) i), i Rigettq_il ricorso. /J.-? Pone a carico della ricorrente le spese del procedimento che liquida in favore della controricorrente in euro 4.100,00 per compensi, oltre spese generali nella