CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 39574/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Taormina (Me) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 1191/20 della Corte di appello di Messina del 25/09/2020 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione alla carenza di motivazione sul dolo di evasione [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha ribadito la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 99, 385 cod. pen. in relazione all'art. 47-ter, comma 8, I. 26 luglio 1974 n. 354 (Ord. Pen.), rideterminando la pena inflitta in primo grado nella misura un anno e due mesi di reclusione, previa esclusione della contestata recidiva specifica e applicazione solo di quella infraquinquennale. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che con un unico motivo di doglianza deduce il travisamento di un dato probatorio, incidente sulla portata del provvedimento del Magistrato di Sorveglianza che lo aveva autorizzato a trasferire per tre giorni il domicilio coatto in regime di detenzione domiciliare nel Comune di Forza d'Agrò (Me). Sostiene il ricorrente che poiché, stando al regime ordinario di detenzione domiciliare, fruiva della facoltà di allontanarsene giornalmente per due ore onde provvedere alle elementari esigenze di vita, la stessa facoltà doveva ritenersi inerente anche al regime temporaneo. La Corte d'appello ha, invece, ritenuto che a quelle esigenze e ai bisogni primari del ricorrente nel domicilio temporaneo provvedessero i suoi genitori, i quali, invece, hanno il proprio domicilio in altro Comune, nonostante l'esistenza agli atti di un documento comprovante tale situazione, da cui la deduzione di travisamento del dato probatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Il ricorrente sostiene che tra gli atti del procedimento esiste un documento comprovante per tabulas la circostanza che, all'atto di trasferirsi, previa regolare autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza, presso il domicilio temporaneo sito in Forza d'Agrò, i suoi genitori dimoravano in altro Comune e che, pertanto, non potessero provvedere, nel breve lasso temprale di tre giorni, alle sue primarie esigenze di vita, cui aveva dovuto piuttosto far fronte personalmente, allontanandosi per due ore al giorno dal domicilio coatto, oltre alle visite autorizzate presso il cimitero comunale. Il mancato esame del contenuto ddi tale documento avrebbe, in effetti, integrato un caso di travisamento del dato probatorio, riguardante la specifica circostanza che i genitori del ricorrente non abitassero nella casa di Forza d'Agrò dove l'imputato era stato autorizzato interinalmente a recarsi e non potessero di conseguenza provvedere alle sue esigenze di vita, rendendo giustificato il permesso ad assentarsi dal domicilio per fare la spesa alimentare. Il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. può essere, infatti, desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (tra molte e più recenti v. Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, P.G. in proc. Borriello, Rv. 276567). Stando alla decisione impugnata, infatti, il ricorrente avrebbe potuto allontanarsi dal domicilio coatto temporaneo esclusivamente per recarsi nel cimitero comunale, secondo quanto autorizzato dal Magistrato di Sorveglianza, sul presupposto che alle sue esigenze primarie di vita provvedessero i suoi genitori colà residenti o dimoranti. Senonché l'esame del contenuto dell'atto presente nel fascicolo processuale non comprova la fondatezza della prospettazione difensiva: il provvedimento di autorizzazione al cambio temporaneo di domicilio coatto del Magistrato di Sorveglianza si riduce, infatti, ad un mero timbro, laddove è il difensore che, nella richiesta di autorizzazione inoltrata al giudice, chiede che il permesso si estenda a ricevere le visite dei genitori (che, sottintende, abitano altrove), ciò che esclude una chiara portata dirimente del contenuto dell'atto asseritamente ignorato, costituente il presupposto per ritenere integrato il denunziato vizio di travisamento della prova. 3. Sotto diverso profilo, invece, la circostanza che, nel provvedimento base con cui il Magistrato di Sorveglianza lo aveva ammesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare, il condannato - ricorrente fosse stato autorizzato ad allontanarsene onde provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita, ben potrebbe avere generato in lui l'errore di essere stato abilitato a fare altrettanto nei giorni di permesso spesi nel domicilio temporaneo, formalmente individuato esclusivamente in funzione della possibilità di recarsi a fare visita ai propri defunti.Dalla sentenza impugnata, in realtà, non si ricava affatto che il permesso gli facesse espresso divieto di allontanarsi dall'abitazione per provvedere a quelle esigenze, sì che tale incertezza sulla portata dell'autorizzazione impone di ritenere del tutto carente la decisione impugnata con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo e di conseguenza procederne all'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di territoriale per rinnovato giudizio. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Messina per nuovo giudizio. Così deciso, 21 s