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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2022

Cassazione n. 24598/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria depositata in data 11/04/2022 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa il 15 marzo 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che accertava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di anni tre di reclusione oltre pene accessorie, in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale impropria di tipo specifico, commesso nella qualità di liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] di Produzione e Lavoro Soc.

Coop. a r.l.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il primo motivo deduce la violazione di legge penale in relazione all'erronea applicazione dell'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., in particolare con riferimento al dolo specifico richiesto dalla fattispecie in contestazione, che la sentenza impugnata ha ritenuto comprovato, non valutando che Vischetti fu nominato liquidatore quando la società era ormai inattiva dal 2011, non risultando che lo stesso avesse avuto in precedenza rapporti pregressi con la società fallita, che depositò il bilancio finale di liquidazione del 2013, nonché dovendo ritenersi che la posizione di garanzia spetti al liquidatore in relazione al solo periodo in cui rivestiva la carica e non per quello precedente.

Da qui deriverebbe la necessità di riqualificare la condotta in quella colposa.

4. Il secondo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione e travisamento dei fatti, in sostanza riproponendo argomenti in fatto già spesi con il primo motivo, nonché la circostanza che la sentenza avrebbe ritenuto rilevante l'assenza di realizzazione dell'attivo, come elemento che integrerebbe il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice.

5. Il terzo motivo deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello negato la riqualificazione della condotta in quella relativa alla relazione all'art. 220 legge fall., quanto alla inosservanza dell'obbligo di deposito di bilanci e scritture, ritenendo tale fattispecie inapplicabile al liquidatore.

6. Il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso quanto al primo e al secondo motivo perché versati in fatto, quanto al terzo perché manifestamente infondato in quanto risultava comprovato il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice contestata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.2.

Il primo e il secondo motivo di ricorso richiedono una trattazione unitaria, deducendo errori valutativi e dunque il travisamento della prova e l'incongruenza della motivazione, risultando entrambi finalizzati a richiedere una rivalutazione del materiale probatorio per giungere a un esito diverso da quello di sussistenza del dolo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica, ritenuta erronea.

2.1. Va precisato che i limiti del sindacato della Corte di cassazione non paiono mutati neppure a seguito della nuova formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., intervenuta a seguito della L. 20 febbraio 2006, n. 46, laddove si prevede che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per Cassazione: si tratta del requisito della cd. autosufficienza) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965).

2.2. Nel caso di specie, per altro, va anche ricordato che ci si trova dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno, pur se la sentenza della Corte di appello concentra la motivazione solo sulla bancarotta documentale specifica — per la quale è richiesto il dolo, appunto, specifico — e non anche sulla fattispecie generica, oggetto anche di motivazione da parte del Tribunale.

2.3. In caso di doppia conformità il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 26921701).

Il ricorso non rappresenta ciò, nel caso in esame.

2.4. Tale premessa consente di rilevare l'inammissibilità dei motivi di ricorso in esame, per manifesta infondatezza, in quanto la sentenza impugnata reca una motivazione congrua, non contraddittoria né manifestamente illogica.

A ben vedere, infatti, il ricorso sollecita una rivalutazione in fatto delle emergenze probatorie, che invece la sentenza impugnata ha delibato compiutamente senza aporie logiche e contraddizioni.

Le circostanze che Vischetti sia solo stato liquidatore, non abbia avuto rapporti pregressi con la società quando la stessa era attiva, non abbia rinvenuto le scritture contabili all'atto dell'assunzione dell'incarico, sono state tutte circostanze valutate dalla Corte di appello di Roma.

2.5. La Corte territoriale ha chiarito con argomentazione logica ineccepibile come incomba anche sul liquidatore l'obbligo di ricevere in consegna e di tenere i libri e le scritture contabili e come, nel caso in esame, non risulti provato quanto invece solo asserito da Vischetti, vale a dire che non ebbe a ricevere la documentazione contabile dal precedente amministratore, come pure che la documentazione medesima fosse stata trattenuta dagli organi verificatori nell'ambito di un accertamento fiscale disposto dalla Agenzia delle Entrate.

2.6. La sentenza impugnata evidenzia poi per un verso come Vischetti non ebbe a consegnare mai la documentazione al curatore fallimentare, né si presentò in occasione delle tre disposte convocazioni, per altro verso come ebbe ad approvare il 28 luglio 2014, in occasione della assemblea ordinaria presieduta quale liquidatore, non solo il bilancio finale di liquidazione al 31 dicembre 2013, ma anche quelli relativi agli anni dal 2010 al 2012.

Da qui la Corte di merito trae la prova che l'attuale ricorrente avrebbe approvato i bilanci senza la disponibilità delle scritture contabili, ovvero qualora le avesse avute disponibili le avrebbe poi sottratte così non consegnandole al curatore del fallimento.

Inoltre la Corte rilevava l'inattendibilità dei bilanci, inidonei a ricostruire il patrimonio della società e il volume di affari, né tanto meno la composizione dei crediti e debiti per categorie omogenee.

Da ciò la sentenza impugnata ricavava la prova del dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, oltre che dalla circostanza che nessun attivo era stato realizzato, non risultando beni di proprietà della fallita e non essendo identificabili i debitori, proprio per il deficit di conoscenze causato alla curatela dalla omessa ostensione di libri e scritture contabili.

Né lo stato di inattività della società esonerava dalla tenuta delle scritture contabili il ricorrente, onerato del comportamento imposto all'imprenditore dall'art. 2214 cod. civ., a riguardo fino alla formale cessazione della stessa con la cancellazione dal registro delle imprese (Sez. 5 , n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261; Sez. 5, n. 20911 del 19/04/2011, Gaiero, Rv. 250407).

2.7. D'altro canto la sentenza impugnata in modo pertinente richiama quanto affermato da questa Sezione — Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 — allorché ha ritenuto corretta l'individuazione della prova del dolo specifico, necessario a integrare la condotta di occultamento delle scritture, nell'approvazione da parte del liquidatore della società di due bilanci, senza avere la disponibilità delle scritture contabili.

D'altro canto risulta ineccepibile anche l'argomentare alternativo della Corte di merito, in ordine alla equivalenza quanto a rilevanza penale e a riconducibilità delle condotte di omessa tenuta delle scritture ovvero di occultamento delle stesse (pag. 3 della sentenza), condotte comunque da riportarsi alla prima parte della fattispecie prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e richiedenti il dolo specifico (Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904).

2.8. Pertanto la Corte di appello di Roma non ha ritenuto affatto 'neutra' la condotta del Vischetti, quale liquidatore, il quale avrebbe dovuto, trovatosi, come sostenuto nel ricorso, nella impossibilità di garantire una corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili, rassegnare le dimissioni dall'incarico.

Il che non è avvenuto.

La argomentata prova del dolo specifico esclude evidentemente la possibilità di derubricazione in ogni altra ipotesi suggerita dal ricorso.

Dal che l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.

2.9. Inoltre, in relazione ai citati principi quanto alla ammissibilità del ricorso, alcuno dei documenti allegati al ricorso viene prospettato come decisivo, né lo è, al fine di disarticolare l'argomentazione probatoria della sentenza impugnata.

Il che rende inammissibile il ricorso anche in ordine a tale profilo.

2.10. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza in relazione ai motivi primo e secondo ora esaminati.

3. Quanto al terzo motivo lo stesso è inammissibile, in quanto fornita argomentata prova del dolo specifico e quindi della condotta di bancarotta fraudolenta documentale specifica, il delitto previsto dall'art. 220 legge fall. non è configurabile quale delitto autonomo, in relazione alle condotte attinenti le scritture contabili.

Infatti l'art. 220, comma 1, ultima parte, legge fall., sanzionando la violazione degli obblighi imposti dagli artt. 16, n. 3 e 49 legge fall., prevede due autonomi reati, dei quali solo il primo, integrato dall'omesso deposito \e) • delle scritture contabili, è assorbito dal reato di bancarotta fraudolenta documentale, mentre l'ulteriore reato di inosservanza dell'obbligo di comparizione personale del fallito davanti agli organi della procedura — non contestato nel caso in esame — concorre con il reato di bancarotta fraudolenta documentale, trattandosi di condotte distinte e lesive di interessi diversi, in quanto l'art. 49 legge fall. tutela l'interesse all'acquisizione di conoscenze di carattere generale e non meramente documentale (Sez. 5, Sentenza n. 54516 del 16/10/2018, Cimnaghi, Rv. 275231).

4. E d'altro canto la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale speciale di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, primo periodo, legge fall. esclude il concorso con il reato di inosservanza dell'obbligo di deposito delle scritture contabili, previsto dagli artt. 16, comma 1, n. 3 e 220 legge fall., anche nell'ipotesi in cui le condotte non riguardino i medesimi libri e scritture contabili, attesa la clausola di riserva («[...] fuori dei casi preveduti dall'art. 216 [...]») contenuta all'art. 220 legge fall. e l'identità dell'offesa che connota le due fattispecie (Sez. 5, n. 675 del 13/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282644; Sez. 5, n. 16744 del 13/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272684).

Ne consegue la manifesta infondatezza anche del terzo motivo di ricorso.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria depositata in data 11/04/2022 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa il 15 marzo 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che accertava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di anni tre di reclusione oltre pene accessorie, in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale impropria di tipo specifico, commesso nella qualità di liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] di Produzione e Lavoro Soc. Coop. a r.l. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce la violazione di legge penale in relazione all'erronea applicazione dell'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., in particolare con riferimento al dolo specifico richiesto dalla fattispecie in contestazione, che la sentenza impugnata ha ritenuto comprovato, non valutando che Vischetti fu nominato liquidatore quando la società era ormai inattiva dal 2011, non risultando che lo stesso avesse avuto in precedenza rapporti pregressi con la società fallita, che depositò il bilancio finale di liquidazione del 2013, nonché dovendo ritenersi che la posizione di garanzia spetti al liquidatore in relazione al solo periodo in cui rivestiva la carica e non per quello precedente. Da qui deriverebbe la necessità di riqualificare la condotta in quella colposa. 4. Il secondo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione e travisamento dei fatti, in sostanza riproponendo argomenti in fatto già spesi con il primo motivo, nonché la circostanza che la sentenza avrebbe ritenuto rilevante l'assenza di realizzazione dell'attivo, come elemento che integrerebbe il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice. 5. Il terzo motivo deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello negato la riqualificazione della condotta in quella relativa alla relazione all'art. 220 legge fall., quanto alla inosservanza dell'obbligo di deposito di bilanci e scritture, ritenendo tale fattispecie inapplicabile al liquidatore. 6. Il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso quanto al primo e al secondo motivo perché versati in fatto, quanto al terzo perché manifestamente infondato in quanto risultava comprovato il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice contestata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo e il secondo motivo di ricorso richiedono una trattazione unitaria, deducendo errori valutativi e dunque il travisamento della prova e l'incongruenza della motivazione, risultando entrambi finalizzati a richiedere una rivalutazione del materiale probatorio per giungere a un esito diverso da quello di sussistenza del dolo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica, ritenuta erronea. 2.1. Va precisato che i limiti del sindacato della Corte di cassazione non paiono mutati neppure a seguito della nuova formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., intervenuta a seguito della L. 20 febbraio 2006, n. 46, laddove si prevede che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per Cassazione: si tratta del requisito della cd. autosufficienza) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965). 2.2. Nel caso di specie, per altro, va anche ricordato che ci si trova dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno, pur se la sentenza della Corte di appello concentra la motivazione solo sulla bancarotta documentale specifica — per la quale è richiesto il dolo, appunto, specifico — e non anche sulla fattispecie generica, oggetto anche di motivazione da parte del Tribunale. 2.3. In caso di doppia conformità il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 26921701). Il ricorso non rappresenta ciò, nel caso in esame. 2.4. Tale premessa consente di rilevare l'inammissibilità dei motivi di ricorso in esame, per manifesta infondatezza, in quanto la sentenza impugnata reca una motivazione congrua, non contraddittoria né manifestamente illogica. A ben vedere, infatti, il ricorso sollecita una rivalutazione in fatto delle emergenze probatorie, che invece la sentenza impugnata ha delibato compiutamente senza aporie logiche e contraddizioni. Le circostanze che Vischetti sia solo stato liquidatore, non abbia avuto rapporti pregressi con la società quando la stessa era attiva, non abbia rinvenuto le scritture contabili all'atto dell'assunzione dell'incarico, sono state tutte circostanze valutate dalla Corte di appello di Roma. 2.5. La Corte territoriale ha chiarito con argomentazione logica ineccepibile come incomba anche sul liquidatore l'obbligo di ricevere in consegna e di tenere i libri e le scritture contabili e come, nel caso in esame, non risulti provato quanto invece solo asserito da Vischetti, vale a dire che non ebbe a ricevere la documentazione contabile dal precedente amministratore, come pure che la documentazione medesima fosse stata trattenuta dagli organi verificatori nell'ambito di un accertamento fiscale disposto dalla Agenzia delle Entrate. 2.6. La sentenza impugnata evidenzia poi per un verso come Vischetti non ebbe a consegnare mai la documentazione al curatore fallimentare, né si presentò in occasione delle tre disposte convocazioni, per altro verso come ebbe ad approvare il 28 luglio 2014, in occasione della assemblea ordinaria presieduta quale liquidatore, non solo il bilancio finale di liquidazione al 31 dicembre 2013, ma anche quelli relativi agli anni dal 2010 al 2012. Da qui la Corte di merito trae la prova che l'attuale ricorrente avrebbe approvato i bilanci senza la disponibilità delle scritture contabili, ovvero qualora le avesse avute disponibili le avrebbe poi sottratte così non consegnandole al curatore del fallimento. Inoltre la Corte rilevava l'inattendibilità dei bilanci, inidonei a ricostruire il patrimonio della società e il volume di affari, né tanto meno la composizione dei crediti e debiti per categorie omogenee. Da ciò la sentenza impugnata ricavava la prova del dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, oltre che dalla circostanza che nessun attivo era stato realizzato, non risultando beni di proprietà della fallita e non essendo identificabili i debitori, proprio per il deficit di conoscenze causato alla curatela dalla omessa ostensione di libri e scritture contabili. Né lo stato di inattività della società esonerava dalla tenuta delle scritture contabili il ricorrente, onerato del comportamento imposto all'imprenditore dall'art. 2214 cod. civ., a riguardo fino alla formale cessazione della stessa con la cancellazione dal registro delle imprese (Sez. 5 , n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261; Sez. 5, n. 20911 del 19/04/2011, Gaiero, Rv. 250407). 2.7. D'altro canto la sentenza impugnata in modo pertinente richiama quanto affermato da questa Sezione — Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 — allorché ha ritenuto corretta l'individuazione della prova del dolo specifico, necessario a integrare la condotta di occultamento delle scritture, nell'approvazione da parte del liquidatore della società di due bilanci, senza avere la disponibilità delle scritture contabili. D'altro canto risulta ineccepibile anche l'argomentare alternativo della Corte di merito, in ordine alla equivalenza quanto a rilevanza penale e a riconducibilità delle condotte di omessa tenuta delle scritture ovvero di occultamento delle stesse (pag. 3 della sentenza), condotte comunque da riportarsi alla prima parte della fattispecie prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e richiedenti il dolo specifico (Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). 2.8. Pertanto la Corte di appello di Roma non ha ritenuto affatto 'neutra' la condotta del Vischetti, quale liquidatore, il quale avrebbe dovuto, trovatosi, come sostenuto nel ricorso, nella impossibilità di garantire una corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili, rassegnare le dimissioni dall'incarico. Il che non è avvenuto. La argomentata prova del dolo specifico esclude evidentemente la possibilità di derubricazione in ogni altra ipotesi suggerita dal ricorso. Dal che l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza. 2.9. Inoltre, in relazione ai citati principi quanto alla ammissibilità del ricorso, alcuno dei documenti allegati al ricorso viene prospettato come decisivo, né lo è, al fine di disarticolare l'argomentazione probatoria della sentenza impugnata. Il che rende inammissibile il ricorso anche in ordine a tale profilo. 2.10. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza in relazione ai motivi primo e secondo ora esaminati. 3. Quanto al terzo motivo lo stesso è inammissibile, in quanto fornita argomentata prova del dolo specifico e quindi della condotta di bancarotta fraudolenta documentale specifica, il delitto previsto dall'art. 220 legge fall. non è configurabile quale delitto autonomo, in relazione alle condotte attinenti le scritture contabili. Infatti l'art. 220, comma 1, ultima parte, legge fall., sanzionando la violazione degli obblighi imposti dagli artt. 16, n. 3 e 49 legge fall., prevede due autonomi reati, dei quali solo il primo, integrato dall'omesso deposito \e) • delle scritture contabili, è assorbito dal reato di bancarotta fraudolenta documentale, mentre l'ulteriore reato di inosservanza dell'obbligo di comparizione personale del fallito davanti agli organi della procedura — non contestato nel caso in esame — concorre con il reato di bancarotta fraudolenta documentale, trattandosi di condotte distinte e lesive di interessi diversi, in quanto l'art. 49 legge fall. tutela l'interesse all'acquisizione di conoscenze di carattere generale e non meramente documentale (Sez. 5, Sentenza n. 54516 del 16/10/2018, Cimnaghi, Rv. 275231). 4. E d'altro canto la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale speciale di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, primo periodo, legge fall. esclude il concorso con il reato di inosservanza dell'obbligo di deposito delle scritture contabili, previsto dagli artt. 16, comma 1, n. 3 e 220 legge fall., anche nell'ipotesi in cui le condotte non riguardino i medesimi libri e scritture contabili, attesa la clausola di riserva («[...] fuori dei casi preveduti dall'art. 216 [...]») contenuta all'art. 220 legge fall. e l'identità dell'offesa che connota le due fattispecie (Sez. 5, n. 675 del 13/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282644; Sez. 5, n. 16744 del 13/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272684). Ne consegue la manifesta infondatezza anche del terzo motivo di ricorso. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri
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