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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13986/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Delia CARDIA, che ha chiesto la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 3 marzo 2015 il G.i.p. del Tribunale di Napoli, ad esito del giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, condizionalmente sospesa, per il delitto di tentata rapina, aggravata dall'utilizzo di un'arma, nonché per la contravvenzione di porto di un coltello fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo.

Con sentenza del 26 febbraio 2021, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava non doversi procedere in ordine alla contravvenzione, in quanto estinta per prescrizione, rideterminava la pena per il delitto in un anno, cinque mesi di reclusione e 250,00 euro di multa e disponeva altresì che la sospensione condizionale concessa dal primo giudice fosse subordinata alla prestazione da parte dell'imputato di attività non retribuita in favore della collettività per un tempo corrispondente alla pena inflitta.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base di due motivi.

2.1. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità: la Corte ha erroneamente ritenuto che l'imputato si fosse allontanato e ha omesso di "specificare la ragione per cui non fosse valutabile la consumazione di una colluttazione", che invece si poteva evincere dalla comunicazione della notizia di reato.

La motivazione risulta contraddittoria anche in ordine alla determinazione della pena, avuto riguardo alla valutazione dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. 2.2.

Violazione della legge penale in relazione alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale disposto dalla Corte di appello, in violazione del divieto di reformatio in peius, stante l'omessa impugnazione sul punto da parte del Pubblico Ministero.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate, alle quali ha replicato la difesa del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati.2.

Il primo motivo è generico e privo di fondamento.

L'allontanamento di Amarko dal luogo ove si verificò il fatto, circostanza peraltro contestata dalla difesa con un generico riferimento alla comunicazione della notizia di reato, in violazione del principio di autosufficienza, è un dato che la Corte di appello ha richiamato solo per evidenziarne il contrasto con l'atteggiamento tenuto dalla persona offesa che, alla vista degli agenti, andò loro incontro riferendo immediatamente di essere stata minacciata con un coltello dall'imputato, il quale pretendeva la consegna del denaro che la stessa aveva ricevuto dagli automobilisti per la vendita di fazzolettini di carta.

I giudici di merito, invero, hanno poi argomentato in ordine alla piena attendibilità delle dichiarazioni persona offesa, dovendosi in proposito ribadire che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (così Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; di recente v.

Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609), circostanza del tutto assente nel caso di specie.

Il ricorrente non si è neppure confrontato con le argomentazioni della • sentenza, peraltro denunciando cumulativamente il vizio motivazionale, in contrasto con il principio secondo il quale i vizi indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. si pongono in rapporto di alternatività ovvero di reciproca esclusione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; da ultimo v.

Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione).

Per altro verso, la difesa ha di fatto lamentato una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio; tuttavia, secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.).La motivazione non è affatto contraddittoria neppure in ordine alla determinazione della pena, assestata in misura non lontana dal minimo edittale: la Corte, avuto particolare riguardo all'utilizzo di un coltello da parte di Amarko, ha escluso che la vicenda potesse essere definita di "modesta entità", come invece aveva sostenuto la difesa, ma nel contempo, per giustificare una riduzione della pena, ha osservato che l'imputato aveva successivamente riportato una unica condanna "per fatti non allarmanti".

3. E' privo di fondamento anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si è contestata la violazione del divieto di reformatio in peius da parte della Corte di appello, là dove ha previsto che il beneficio della sospensione condizionale disposto dalla Corte di appello concesso dal primo giudice sia subordinato alla prestazione da parte dell'imputato di attività non retribuita in favore della collettività per un tempo corrispondente alla pena inflitta.

La decisione della Corte territoriale discende dal disposto dell'art. 165, secondo comma, cod. pen., secondo il quale la sospensione condizionale della pena, quando è concessa - come nel caso di specie - a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel caso precedente, salva l'opposizione dell'imputato, che nel caso di specie non è mai stata espressa.

Detta disposizione, dunque, non consente alcuna discrezionalità da parte del giudice che intenda concedere una seconda volta il beneficio.

Erroneamente la difesa ha dedotto la violazione del divieto di reformatio in peius, previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., sostenendo che il giudice di secondo grado non avrebbe potuto adottare detta decisione in assenza di un appello del pubblico ministero avverso la pronuncia con la quale il beneficio della sospensione era stato concesso senza alcuna condizione.

Infatti, la sentenza che ha riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale nell'altro processo è stata emessa il 12 ottobre 2017 ed è divenuta irrevocabile il 28 dicembre 2017, vale a dire a distanza di oltre due anni dal momento in cui fu pronunciata la sentenza di primo grado nel presente processo (3 marzo 2015), quando ancora l'imputato era incensurato.

Per tale ragione, ovviamente, non poteva trovare applicazione l'art. 165, secondo comma, cod. pen., disposizione che il pubblico ministero non avrebbe potuto certo invocare con un atto d'impugnazione.

Pertanto, correttamente la Corte di appello, preso atto della sopravvenuta pronuncia, divenuta irrevocabile, con la quale era già stata concessa la sospensione condizionale, ha subordinato il beneficio alla condizione prevista ex lege.4.

Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 10 marzo 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Delia CARDIA, che ha chiesto la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 3 marzo 2015 il G.i.p. del Tribunale di Napoli, ad esito del giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, condizionalmente sospesa, per il delitto di tentata rapina, aggravata dall'utilizzo di un'arma, nonché per la contravvenzione di porto di un coltello fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo. Con sentenza del 26 febbraio 2021, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava non doversi procedere in ordine alla contravvenzione, in quanto estinta per prescrizione, rideterminava la pena per il delitto in un anno, cinque mesi di reclusione e 250,00 euro di multa e disponeva altresì che la sospensione condizionale concessa dal primo giudice fosse subordinata alla prestazione da parte dell'imputato di attività non retribuita in favore della collettività per un tempo corrispondente alla pena inflitta. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base di due motivi. 2.1. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità: la Corte ha erroneamente ritenuto che l'imputato si fosse allontanato e ha omesso di "specificare la ragione per cui non fosse valutabile la consumazione di una colluttazione", che invece si poteva evincere dalla comunicazione della notizia di reato. La motivazione risulta contraddittoria anche in ordine alla determinazione della pena, avuto riguardo alla valutazione dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. 2.2. Violazione della legge penale in relazione alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale disposto dalla Corte di appello, in violazione del divieto di reformatio in peius, stante l'omessa impugnazione sul punto da parte del Pubblico Ministero. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate, alle quali ha replicato la difesa del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati.2. Il primo motivo è generico e privo di fondamento. L'allontanamento di Amarko dal luogo ove si verificò il fatto, circostanza peraltro contestata dalla difesa con un generico riferimento alla comunicazione della notizia di reato, in violazione del principio di autosufficienza, è un dato che la Corte di appello ha richiamato solo per evidenziarne il contrasto con l'atteggiamento tenuto dalla persona offesa che, alla vista degli agenti, andò loro incontro riferendo immediatamente di essere stata minacciata con un coltello dall'imputato, il quale pretendeva la consegna del denaro che la stessa aveva ricevuto dagli automobilisti per la vendita di fazzolettini di carta. I giudici di merito, invero, hanno poi argomentato in ordine alla piena attendibilità delle dichiarazioni persona offesa, dovendosi in proposito ribadire che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (così Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; di recente v. Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609), circostanza del tutto assente nel caso di specie. Il ricorrente non si è neppure confrontato con le argomentazioni della • sentenza, peraltro denunciando cumulativamente il vizio motivazionale, in contrasto con il principio secondo il quale i vizi indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. si pongono in rapporto di alternatività ovvero di reciproca esclusione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; da ultimo v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione). Per altro verso, la difesa ha di fatto lamentato una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio; tuttavia, secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.).La motivazione non è affatto contraddittoria neppure in ordine alla determinazione della pena, assestata in misura non lontana dal minimo edittale: la Corte, avuto particolare riguardo all'utilizzo di un coltello da parte di Amarko, ha escluso che la vicenda potesse essere definita di "modesta entità", come invece aveva sostenuto la difesa, ma nel contempo, per giustificare una riduzione della pena, ha osservato che l'imputato aveva successivamente riportato una unica condanna "per fatti non allarmanti". 3. E' privo di fondamento anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si è contestata la violazione del divieto di reformatio in peius da parte della Corte di appello, là dove ha previsto che il beneficio della sospensione condizionale disposto dalla Corte di appello concesso dal primo giudice sia subordinato alla prestazione da parte dell'imputato di attività non retribuita in favore della collettività per un tempo corrispondente alla pena inflitta. La decisione della Corte territoriale discende dal disposto dell'art. 165, secondo comma, cod. pen., secondo il quale la sospensione condizionale della pena, quando è concessa - come nel caso di specie - a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel caso precedente, salva l'opposizione dell'imputato, che nel caso di specie non è mai stata espressa. Detta disposizione, dunque, non consente alcuna discrezionalità da parte del giudice che intenda concedere una seconda volta il beneficio. Erroneamente la difesa ha dedotto la violazione del divieto di reformatio in peius, previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., sostenendo che il giudice di secondo grado non avrebbe potuto adottare detta decisione in assenza di un appello del pubblico ministero avverso la pronuncia con la quale il beneficio della sospensione era stato concesso senza alcuna condizione. Infatti, la sentenza che ha riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale nell'altro processo è stata emessa il 12 ottobre 2017 ed è divenuta irrevocabile il 28 dicembre 2017, vale a dire a distanza di oltre due anni dal momento in cui fu pronunciata la sentenza di primo grado nel presente processo (3 marzo 2015), quando ancora l'imputato era incensurato. Per tale ragione, ovviamente, non poteva trovare applicazione l'art. 165, secondo comma, cod. pen., disposizione che il pubblico ministero non avrebbe potuto certo invocare con un atto d'impugnazione. Pertanto, correttamente la Corte di appello, preso atto della sopravvenuta pronuncia, divenuta irrevocabile, con la quale era già stata concessa la sospensione condizionale, ha subordinato il beneficio alla condizione prevista ex lege.4. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2022.