CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 04182/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u'it'o il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] filiéha concluso chiedendo c=01.4 144:14tA:4-- 'Cji; (t 4 riA.~0 udito il difensore ,444«.4./ e_4>*A.1243,1,3.42- Il P.G. ad integrazione della requisitoria già inviata precedentemente chiede al giudice del rinvio di verificare se nel termine previsto dall 85 del D.L. n.150 del 2022 è stata proposta querela dalla parte offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Milano per il reato di tentato furto (artt. 56, 624 cod. pen.). A motivi di ricorso la difesa lamenta che la imputata avrebbe dovuto essere assolta dalla condotta addebitata, essendo intervenuta declaratoria di estinzione del reato, ai sensi dell'art. 162-ter cod. pen., sia pure in seguito al risarcimento del danno morale operato dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA]. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 2. Il ricorso è inammissibile. La difesa prospetta un effetto estensivo della declaratoria di estinzione del reato priva di fondamento alla luce delle coordinate codicistiche che regolano la materia del concorso di persone nel reato e l'istituto della estinzione del reato per condotte riparatorie, recentemente introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell'art. 162-ter, comma primo, cod. pen. è previsto che il giudice, sentite le parti e la persona offesa, possa dichiarare estinto il reato, procedibile a querela soggetta a remissione, ove l'imputato abbia riparato interamente il danno cagionato, mediante restituzioni o risarcimento, ed abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. L'estinzione del reato, nel caso previsto dal citato art. 162-ter cod. pen. opera in favore del soggetto che ha provveduto a porre in essere la condotta riparatoria, non estendendosi a colui il quale abbia concorso nel reato e non abbia aderito all'istituto. Si tratta quindi di una causa estintiva di carattere personale che non esplica i suoi effetti nei confronti di chi non abbia eseguito condotte riparatorie in base alla generale previsione di cui all'art. 182 cod. pen. il quale prevede:"Salvo che la legge disponga altrimenti, lì estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce". Nel caso di specie, dunque, l'imputata ricorrente non può giovarsi della positiva condotta della sola coimputata. La questione circa la verifica della esistenza di una valida querela in atti, a cui ha fatto riferimento il P.G. in udienza, in considerazione della novità introdotta in materia di procedibilità a seguito della entrata in vigore del d.lgs 150/2002, non rileva nel presente caso, poiché la contestazione elevata a carico dell'imputata riguarda un fatto per il quale era prevista già la procedibilità a querela della persona offesa. 3. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 10 gennaio 2023 Il