CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024
Cassazione n. 30761/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 94-8551/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è indeducibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata ove la Corte d'appello con motivazione congrua e priva di illogicità ha ritenuto sussistente il delitto contestato); ritenuto che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 11 quinquies cod. pen. e il giudizio di comparazione fra opposte circostanze è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione; che , con riferimento alla qualificazione circostanziale ed alla recidiva reiterata contestata, a fronte della genericità dei motivi di gravame, le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si vedano pag. 8 e 9 della sentenza impugnata) sono incensurabili nella sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024 Il consigliere estensore L