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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22573/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari - in parziale riforma della decisione di primo grado - che, per quanto qui di rilievo, nel giudizio abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di concorso in tentato furto e furto/ entrambi aggravati ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen. e dalla recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale, - in accoglimento del concordato sulla pena raggiunto dalle parti, in seguito al gravame dell'imputato, ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen, con giudizio di equivalenza e ha rideterminato la pena in quella concordata di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 1467,00 di multa, revocando la statuizione relativa alle sanzioni accessorie. 2.11 ricorso per cassazione, proposto dal difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], è affidato a due motivi.

2.1. Con il primo, è dedotta la improcedibilità per mancanza di querela in applicazione del principio del favor rei, prospettandosi che il diverso regime di procedibilità sarebbe entrato in vigore successivamente alla sentenza impugnata.

2.2. Violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla dosimetria della pena, oggetto di motivo di appello non rinunciato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

A seguito dell'entrata in vigore della recente modifica introdotta dal d.lgs. n.150/22 e succ.mod., per le fattispecie di furto aggravato (salvo alcune ipotesi non rilevanti nella fattispecie) è prevista la procedibilità a querela.

Nella fattispecie, dagli atti a disposizione della Corte, risulta essere stata proposta istanza punitiva, in data 29 giugno 2022,, lo stesso giorno dei fatti, da parte del I.r. della società SGC [OSCURATO:PERSONA] & Resort, [OSCURATO:PERSONA].

2. Il secondo motivo è inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che consente il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. Considerato, in ogni caso, che la deduzione difensiva risulta anche manifestamente infondata, dal momento che il Giudice di merito ha specificamente argomentato circa la congruità della pena concordata in i-elazione ai fatti e alla personalità. 5.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che a tale declaratoria consegue, ex lege, la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, addì, 09 apr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari - in parziale riforma della decisione di primo grado - che, per quanto qui di rilievo, nel giudizio abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di concorso in tentato furto e furto/ entrambi aggravati ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen. e dalla recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale, - in accoglimento del concordato sulla pena raggiunto dalle parti, in seguito al gravame dell'imputato, ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen, con giudizio di equivalenza e ha rideterminato la pena in quella concordata di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 1467,00 di multa, revocando la statuizione relativa alle sanzioni accessorie. 2.11 ricorso per cassazione, proposto dal difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], è affidato a due motivi. 2.1. Con il primo, è dedotta la improcedibilità per mancanza di querela in applicazione del principio del favor rei, prospettandosi che il diverso regime di procedibilità sarebbe entrato in vigore successivamente alla sentenza impugnata. 2.2. Violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla dosimetria della pena, oggetto di motivo di appello non rinunciato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato. A seguito dell'entrata in vigore della recente modifica introdotta dal d.lgs. n.150/22 e succ.mod., per le fattispecie di furto aggravato (salvo alcune ipotesi non rilevanti nella fattispecie) è prevista la procedibilità a querela. Nella fattispecie, dagli atti a disposizione della Corte, risulta essere stata proposta istanza punitiva, in data 29 giugno 2022,, lo stesso giorno dei fatti, da parte del I.r. della società SGC [OSCURATO:PERSONA] & Resort, [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il secondo motivo è inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che consente il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 4. Considerato, in ogni caso, che la deduzione difensiva risulta anche manifestamente infondata, dal momento che il Giudice di merito ha specificamente argomentato circa la congruità della pena concordata in i-elazione ai fatti e alla personalità. 5.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che a tale declaratoria consegue, ex lege, la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, addì, 09 apr
Sentenza Cassazione n. 22573/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris