CassazionedecretoSezione 4Decisione del 14 giugno 1983
Cassazione n. 44569/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 11/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, l'[OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe, emessa ex art. 99 d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115, è stato dichiarato non luogo a provvedere («N.L.P.») in merito all'impugnazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] fondato su tre motivi. Il ricorrente deduce violazione ed erronea applicazione di legge (artt. 99 d.P.R. 115 del 2002, 14 I. n. 150 del 2011, 127, 702-bis, 309 e 181 cod. proc. civ., nonché 45-bis e 146-bis disp. att. cod. proc. civ.) nonché omessa motivazione del non luogo a provvedere con conseguente mancata esplicitazione dell'iter logico-giuridico seguito. In particolare, si censura il provvedimento impugnato per aver il giudice proceduto solo previa notifica del decreto di fissazione dell'udienza al difensore reclamante e non anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che, peraltro, avrebbe dovuto partecipare all'udienza in videoconferenza, trovandosi in regime di 41-bis ord. pen. In forza della disciplina applicabile alla fattispecie, il giudice, a detta del ricorrente, avrebbe comunque dovuto procedere e decidere in merito all'istanza anche in assenza delle parti interessate mentre, nonostante ciò, è stato dichiarato il non luogo a procedere, formula non contemplata dalla normativa in materia, senza peraltro la benché minima motivazione tale da esplicitare l'iter logico-giuridico seguito. 3. La Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto per iscritto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono. 1.1. Deve innanzi tutto essere ricordato che, ex art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002, avverso l'ordinanza che decide sul ricorso proposto contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è proponibile ricorso per cassazione solo per violazione di legge, nella quale, per quanto rileva nella specie, rientra il vizio totale di motivazione (ex plurimis: Sez. 4, n. 32894 del 06/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione e con riferimento a fattispecie perfettamente sovrapponibile alla presente; Sez. 4, n. 22637 del 21/03/2017, Attanasio, Rv. 270000, la quale ha chiarito che non rileva il vizio deducente l'incongruità della motivazione bensì la mancanza di essa; Sez. 4, 16908, del 07/02/2012, Grando, Rv. 252372, nello stesso senso della sentenza in precedenza citata; Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, dep. 2017, Doratiotto, Rv. 269672, in ipotesi di ricorso per saltum in cassazione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione, ex art. 113 d.P.R. n. 115 del 2002; Sez. 3, n. 3271 del 10/12/2009, dep. 2012, Provenza, Rv. 245877). La violazione di legge, difatti, ricomprende sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice (circa il vizio totale di motivazione si veda Sez. 4, n. 32894 del 2022, [OSCURATO:PERSONA], cit., in motivazione e con riferimento a fattispecie perfettamente sovrapponibile alla presente; si vedano altresì, ex plurimis, in generale, ancorché in ambito cautelare, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01; Sez. 5, n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, Pohl, Rv. 271925; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01). 2. Ne consegue che il ricorso proposto contro l'ordinanza impugnata oltre a essere ammissibile, ex art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002, è anche fondato in quanto la relativa motivazione e del tutto graficamente mancante. L'ordinanza nella specie è contenuta nel verbale d'udienza, in parte manoscritto, il quale si sostanzia solo nel dare atto che «nessuno è comparso e in particolare l'avv. [OSCURATO:PERSONA] regolarmente citata", che vi è stata la nomina di un difensore, ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in quanto prontamente reperibile, il quale si è rimesso e che, all'esito, è stato dichiarato «N.L.P.» (non luogo a provvedere). Al di là degli evidenziati elementi caratterizzanti il verbale d'udienza, è quindi mancante nella specie la grafica esplicitazione dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice nella decisione che, al pari delle ragioni sottese, non è quindi pe rce pi bile. 3. Sicché, essendo fondata la censura deducente il vizio totale di motivazione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano. Così deciso il 21 ottobre 20