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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 1971

Cassazione n. 22509/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/07/1971 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. La Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA]Agnano per il reato di cui all'art. 699 cod. pen., così riqualificata l'originaria accusa di illegale detenzione, i sensi degli articoli 2 e 7

I. n. 895 del 1967, di un fucile doppietta a retrocarica, in Loano il 24 giugno 2019, irrogando la pena di euro 258,00 di ammenda.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto difetto di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile.

Rilevato che la motivazione con cui il Tribunale ha escluso la ricorrenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è coerente, logica e adeguata alle risultanze processuali; rilevato che non si ravvisa alcuna carenza o illogicità degli argomenti posti a fondamento della decisione; rilevato che il ricorso pertanto appare manifestamente infondato a fronte del rilievo, contenuto in sentenza, che il comportamento negligente dell'imputato si è protratto per lungo tempo; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 28 aprile 2022 Il co .igli-re estensore Il rresiden

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/07/1971 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA]Agnano per il reato di cui all'art. 699 cod. pen., così riqualificata l'originaria accusa di illegale detenzione, i sensi degli articoli 2 e 7 I. n. 895 del 1967, di un fucile doppietta a retrocarica, in Loano il 24 giugno 2019, irrogando la pena di euro 258,00 di ammenda. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto difetto di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che la motivazione con cui il Tribunale ha escluso la ricorrenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è coerente, logica e adeguata alle risultanze processuali; rilevato che non si ravvisa alcuna carenza o illogicità degli argomenti posti a fondamento della decisione; rilevato che il ricorso pertanto appare manifestamente infondato a fronte del rilievo, contenuto in sentenza, che il comportamento negligente dell'imputato si è protratto per lungo tempo; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il co .igli-re estensore Il rresiden
Sentenza Cassazione n. 22509/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris